Condominio: approvazione e modifica delle tabelle millesimali, ora è più facile

di Jacopo Metta
Con una innovativa pronuncia del 9 agosto 2010 n. 18477 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha sancito che per l’approvazione e modifica delle tabelle millesimali non è necessario il consenso unanime dei condomini, essendo sufficiente la maggioranza qualificata di cui all’art. 1139, secondo comma, cod. civ.Tale pronuncia ha una grande importanza, anche sul piano della riduzione del contenzioso.
Infatti, per lungo tempo la stessa Suprema Corte ha ritenuto che per l’approvazione o revisione delle tabelle fosse necessario il consenso di tutti i condomini, con la conseguenza che, in mancanza, alla formazione delle tabelle avrebbe provveduto il Giudice su istanza degli interessati, in contraddittorio con tutti i condomini (in tal senso Cass. Civ. 05.06.2008 n. 14951).
Da qui il proliferare di giudizi in tale materia, quale naturale conseguenza della minima possibilità di raccogliere in sede assembleare il consenso di tutti i condomini.
E’ infatti ovvio che se la necessità di rivedere le tabelle millesimali deriva da una modifica dello stato quo ante, ad esempio conseguente all’ampliamento di una unità abitativa a seguito della chiusura o creazione di una veranda sul balcone ad opera di un singolo condomino, colui che con il proprio comportamento ha aumentato la volumetria del proprio immobile non ha alcun interesse alla revisione dei millesimi che si tradurrebbe in una propria maggiore partecipazione alle spese comuni.
Le Sezioni Unite hanno giustificato il nuovo orientamento sulla considerazione che, se si tiene presente che le iniziali tabelle millesimali, in base all’art. 68 disp. att. c.c., sono allegate al regolamento di condominio, il quale, in base all’art. 1138 c.c., viene approvato dall’assemblea a maggioranza, e che esse non accertano il diritto dei singoli condomini sulle unità immobiliari di proprietà esclusiva, ma soltanto il valore di tali unità rispetto all’interno edificio, ai soli fini della gestione del condominio, dovrebbe essere logico concludere che tali tabelle vanno approvate con la stessa maggioranza richiesta per il regolamento di condominio.
Inoltre, l’approvazione a maggioranza delle tabelle millesimali non comporta inconvenienti di rilievo nei confronti dei condomini, in quanto, nel caso di errori nella valutazione delle unità immobiliari di proprietà esclusiva, coloro i quali si sentono danneggiati possono chiedere senza limiti di tempo la revisione ex art. 69 disp. att. c.c., convenendo solo l’amministratore del condominio e non più tutti i condomini.

per maggiori info: j.metta@studiolegalemetta.it

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