BARI. Applicare la "legge Brunetta" ai contratti dei lavoratori del conservatorio barese "Piccinni" non contrattando nei tempi assegnati, attuando condotte dilatorie o impedendo la contrattazione "non è corretto; anzi, è un comportamento decisamente antisindacale". A sostenerlo sono la FLC e la CGIL, ed ora anche il giudice del lavoro di Bari che si è pronunciato sul ricorso presentato dalla stessa Cgil contro il conservatorio.
"Una sentenza chiara ed inequivocabile - si legge in una nota della Cgil - che ricostruisce alcuni dei principi posti a tutela del diritto dei lavoratori, delle loro rappresentanze e delle associazioni sindacali. La condotta del datore di lavoro, infatti, è stata sanzionata per il suo carattere antisindacale. Il direttore del Conservatorio non aveva fornito la necessaria informazione preventiva e successiva su materie riguardanti la retribuzione aggiuntiva del personale e i criteri generali per l’utilizzazione del personale all’interno della struttura. Insomma, non fornire le apposite informazioni su come si retribuisce e si organizza il lavoro è una violazione del contratto di lavoro e, quindi, ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei lavoratori, un comportamento palesemente antisindacale".
"Degno di nota - sempre secondo la Cgil - appare l’appunto sulla “ effettività del controllo” delle parti sindacali il cui esercizio “non può prescindere dal riscontro degli obiettivi fissati e poi eventualmente raggiunti” magari “limitandosi ad una verifica meramente contabile delle singole liquidazioni”. Così come rifiutarsi di contrattare, mettere in atto comportamenti dilatori, rinviare la contrattazione, sostenendo che sarebbe necessario attendere un nuovo regime contrattuale, costituiscono comportamenti non consentiti".
"Il Conservatorio, infatti, - prosegue la nota - sosteneva la necessità di attendere un nuovo contratto nazionale, coerente con la “legge Brunetta” (D.Lgs. 150/09), ma il Tribunale ha stabilito l’illegittimità di tale condotta: fino all’approvazione di un nuovo contratto nazionale “i contratti collettivi nazionali restano in vigore sino alla prevista scadenza e le norme di cui al D. Lgs. in oggetto si applicano alla tornata successiva a quella in corso” (cfr. nello stesso senso tribunale Torino 2.4.2010)”".
"Una sentenza importante - conclude la nota - che rafforza la linea della FLC CGIL di Bari di difesa del Contratto nazionale e dei contratti integrativi e che, per l’ennesima volta, respinge gli attacchi del Ministro Brunetta e di tutti i suoi emuli locali.
"Una sentenza chiara ed inequivocabile - si legge in una nota della Cgil - che ricostruisce alcuni dei principi posti a tutela del diritto dei lavoratori, delle loro rappresentanze e delle associazioni sindacali. La condotta del datore di lavoro, infatti, è stata sanzionata per il suo carattere antisindacale. Il direttore del Conservatorio non aveva fornito la necessaria informazione preventiva e successiva su materie riguardanti la retribuzione aggiuntiva del personale e i criteri generali per l’utilizzazione del personale all’interno della struttura. Insomma, non fornire le apposite informazioni su come si retribuisce e si organizza il lavoro è una violazione del contratto di lavoro e, quindi, ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei lavoratori, un comportamento palesemente antisindacale".
"Degno di nota - sempre secondo la Cgil - appare l’appunto sulla “ effettività del controllo” delle parti sindacali il cui esercizio “non può prescindere dal riscontro degli obiettivi fissati e poi eventualmente raggiunti” magari “limitandosi ad una verifica meramente contabile delle singole liquidazioni”. Così come rifiutarsi di contrattare, mettere in atto comportamenti dilatori, rinviare la contrattazione, sostenendo che sarebbe necessario attendere un nuovo regime contrattuale, costituiscono comportamenti non consentiti".
"Il Conservatorio, infatti, - prosegue la nota - sosteneva la necessità di attendere un nuovo contratto nazionale, coerente con la “legge Brunetta” (D.Lgs. 150/09), ma il Tribunale ha stabilito l’illegittimità di tale condotta: fino all’approvazione di un nuovo contratto nazionale “i contratti collettivi nazionali restano in vigore sino alla prevista scadenza e le norme di cui al D. Lgs. in oggetto si applicano alla tornata successiva a quella in corso” (cfr. nello stesso senso tribunale Torino 2.4.2010)”".
"Una sentenza importante - conclude la nota - che rafforza la linea della FLC CGIL di Bari di difesa del Contratto nazionale e dei contratti integrativi e che, per l’ennesima volta, respinge gli attacchi del Ministro Brunetta e di tutti i suoi emuli locali.