BARI. Continua il match di pugilato tra Governo e Regione Puglia. Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per i rapporti con le Regioni, Raffaele Fitto, ha impugnato una serie di leggi regionali. Tra queste le norme per l'ottimizzazione del lavoro pubblico ed il contenimento dei costi degli apparati amministrativi varate dalla Regione Puglia.
La disposizione contenuta nell'art. 9 è censurabile - secondo il Cdm - nella parte in cui stabilisce che il limite del 20% della spesa sostenuta dalla Regione per incarichi di studio e consulenza non trova applicazione per gli incarichi che gravano su risorse del bilancio vincolato nonché per gli incarichi istituzionali di consigliere del Presidente della Regione. "La norma - si legge in una nota del ministero - si pone in contrasto con l'articolo 6, comma 7 del decreto legge n. 78/2010, nel quale sono stabilite le esclusioni dall'applicazione di detta normativa".
In particolare, "il generico richiamo al bilancio vincolato non consente di comprendere l'entità e la portata dell'intervento riduttivo. La norma in esame, pertanto, si pone in contrasto con la vigente normativa in materia di contenimento della spesa delle pubbliche amministrazioni ed è pertanto, lesiva dei principi stabiliti dall'articolo 117, comma 3 della Costituzione, che inquadra la materia del coordinamento della finanza pubblica fra quelle di legislazione concorrente".
La disposizione contenuta nell'art. 9 è censurabile - secondo il Cdm - nella parte in cui stabilisce che il limite del 20% della spesa sostenuta dalla Regione per incarichi di studio e consulenza non trova applicazione per gli incarichi che gravano su risorse del bilancio vincolato nonché per gli incarichi istituzionali di consigliere del Presidente della Regione. "La norma - si legge in una nota del ministero - si pone in contrasto con l'articolo 6, comma 7 del decreto legge n. 78/2010, nel quale sono stabilite le esclusioni dall'applicazione di detta normativa".
In particolare, "il generico richiamo al bilancio vincolato non consente di comprendere l'entità e la portata dell'intervento riduttivo. La norma in esame, pertanto, si pone in contrasto con la vigente normativa in materia di contenimento della spesa delle pubbliche amministrazioni ed è pertanto, lesiva dei principi stabiliti dall'articolo 117, comma 3 della Costituzione, che inquadra la materia del coordinamento della finanza pubblica fra quelle di legislazione concorrente".
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