LECCE. Duro colpo della Cassazione alle amministrazioni comunali che affidano la possibilità di elevare sanzioni all’ausiliari del traffico, secondo Giovanni D’Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di IDV e fondatore dello “Sportello Dei Diritti”. La seconda sezione civile della Supremo Corte con la decisione del 23 marzo 2001, ha riconosciuto il risarcimento del danno cosiddetto da “stress” al proprietario dell’autovettura se la stessa è stata rimossa illegittimamente dalla strada, poiché gli ausiliari del traffico o “vigilini” non hanno il potere di sanzionare la sosta sulle strisce pedonali laddove hanno competenza solo per le questioni relative al pagamento dei parcheggi o le cosiddette “strisce blu”.
Nel caso esaminato, gli ermellini hanno rigettato il ricorso di un’azienda municipalizzata del comune di Palermo avverso una sentenza del giudice di Pace del capoluogo siciliano che aveva annullato, per difetto di delega da parte del sindaco, un verbale elevato da un ausiliario del traffico per sosta su attraversamento pedonale e successiva rimozione del mezzo.
Secondo i giudici di piazza Cavour il vigilino non poteva accertare la violazione in quanto legittimato solo alle rilevazioni delle infrazioni riguardanti la sosta a pagamento.
La municipalizzata che aveva presentato motivo di ricorso anche avverso il risarcimento del danno da stress provocato all’automobilista per la ricerca dell’autovettura illegittimamente rimossa all’epoca dei fatti, peraltro, in stato di gravidanza, si vedeva respingere anche questa doglianza per inammissibilità dei motivi in quanto non aveva posto la questione di diritto della risarcibilità ma soltanto una questione di fatto.
Ma la Suprema Corte si è spinta oltre ritenendo che la ricerca dell’auto portata via dal carro attrezzi può essere comunque causa di stress al proprietario alla luce della comune esperienza ed ha quindi confermato la sentenza che dispone il risarcimento stabilito nell’importo di 200 euro a favore della proprietaria.
Nel caso esaminato, gli ermellini hanno rigettato il ricorso di un’azienda municipalizzata del comune di Palermo avverso una sentenza del giudice di Pace del capoluogo siciliano che aveva annullato, per difetto di delega da parte del sindaco, un verbale elevato da un ausiliario del traffico per sosta su attraversamento pedonale e successiva rimozione del mezzo.
Secondo i giudici di piazza Cavour il vigilino non poteva accertare la violazione in quanto legittimato solo alle rilevazioni delle infrazioni riguardanti la sosta a pagamento.
La municipalizzata che aveva presentato motivo di ricorso anche avverso il risarcimento del danno da stress provocato all’automobilista per la ricerca dell’autovettura illegittimamente rimossa all’epoca dei fatti, peraltro, in stato di gravidanza, si vedeva respingere anche questa doglianza per inammissibilità dei motivi in quanto non aveva posto la questione di diritto della risarcibilità ma soltanto una questione di fatto.
Ma la Suprema Corte si è spinta oltre ritenendo che la ricerca dell’auto portata via dal carro attrezzi può essere comunque causa di stress al proprietario alla luce della comune esperienza ed ha quindi confermato la sentenza che dispone il risarcimento stabilito nell’importo di 200 euro a favore della proprietaria.
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