Decaro e Blasi: "Una Pdl per istituire anagrafe pubblica eletti"


BARI. Permettere ai cittadini di controllare, consultando il sito internet della Regione, l’operato di tutti i componenti della Giunta e del Consiglio regionale, nonché di tutti coloro che partecipano ai lavori dell’Ente, pubblicando anche le loro indennità, i rimborsi e i gettoni di presenza percepiti, la dichiarazione dei redditi in generale, gli interessi finanziari e i redditi derivanti dalle attività istituzionali. Sono alcune delle novità contenute nella legge per l’istituzione della ‘Anagrafe pubblica degli eletti’, messa a punto e presentata dal gruppo del Partito democratico, e grazie alla quale i cittadini potranno anche consultare online tutta la documentazione sull’attività istituzionale della Regione.

“Con questa legge - spiega il capogruppo Pd, Antonio Decaro - vogliamo migliorare il diritto dovere dei cittadini-elettori di controllare l’operato del Presidente della Regione, degli Assessori, dei Consiglieri Regionali e di chiunque partecipi all’attività dell’Ente. L’Anagrafe pubblica degli eletti - sottolinea - è un modo per garantire al singolo cittadino la trasparenza e la pubblicità della vita istituzionale e assicurare, anche in futuro, un voto consapevole”.

“Per il segretario regionale del Pd, Sergio Blasi, “in un periodo tanto duro per i cittadini, come quello che stiamo vivendo, la politica ha il dovere di essere il più possibile trasparente. E il Pd, con questa proposta di legge, stringe un patto d’onore con i pugliesi, fatto di chiarezza e partecipazione, per dare avvio a una nuova e più virtuosa stagione politica”.

L'Anagrafe pubblica degli eletti si compone di due distinte sezioni: nella sezione A sono presenti le informazioni proprie sul Presidente, sugli Assessori e sui Consiglieri Regionali; mentre nella sezione B sono riportate le informazioni relative alla Giunta e al Consiglio Regionale.

Le informazioni che i cittadini potranno consultare online, andranno quindi da quelle sull’operato del Presidente, degli Assessori e dei Consiglieri regionali (per esempio i dati patrimoniali, i provvedimenti presentati, ecc.), alle informazioni sull’attività della Regione (patrimonio, immobili, incarichi affidati, ecc.), a quelle sul voto del singolo Consigliere su ogni singolo provvedimento.

Pertanto, sempre sul sito istituzionale dell’Ente, saranno disponibili i dati anagrafici di ciascun eletto, gli incarichi elettivi ricoperti nel tempo, il ruolo svolto, quanto percepito a qualsiasi titolo dalla Regione, la dichiarazione dei redditi, la partecipazione a società che operano con la Regione e ad associazioni, le spese sostenute per conto della Regione, gli atti presentati e la loro conclusione, le presenze ed i voti espressi in occasione dei lavori istituzionali, gli eventuali benefici ricevuti per gli incarichi istituzionali ricoperti.

Infine, sempre sul web, oltre alle informazioni sugli immobili della Regione, saranno riportate anche quelle sugli incarichi esterni conferiti, sulle persone nominate nei consigli di amministrazione degli enti in qualche modo legati alla Regione, sulle sedute di lavoro dei vari organismi regionali.

Questa proposta di legge, senza alcun onere aggiunto per il bilancio regionale, punta alla massima trasparenza possibile e alla totale pubblicità della vita istituzionale della Regione, rimettendo al centro della politica la persona intesa sia come eletto sia come cittadino-elettore.

“In tal senso - conclude Decaro - sarebbe auspicabile che tutte le Amministrazioni Pubbliche, a qualsiasi livello, inserissero nei propri siti istituzionali i dati di cui alla presente proposta di legge al fine anche di invertire il trend negativo che negli ultimi tempi ha registrato un progressivo allontanamento dei cittadini dalla politica”.

La proposta di legge è costituita da due articoli:

L’articolo 1 pone in evidenza la finalità della legge, tesa specificatamente ad agevolare il diritto di accesso all’informazione da parte del cittadino. Il medesimo articolo istituisce l’Anagrafe pubblica degli eletti nella quale il Consiglio e la Giunta Regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, rendono disponibili tutte quelle informazioni di cui si è dettagliatamente innanzi esposto. Tali informazioni, distinte nelle due Sezioni A e B, vengono poi pubblicate, per il tramite del Servizio Comunicazione Istituzionale, sul sito istituzionale della Regione.

L’articolo 2 va ad abrogare tutte le precedenti norme eventualmente in contrasto con la legge stessa.

Posta un commento

Nuova Vecchia

Modulo di contatto