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ROMA. Ecco articolo per articolo il contenuto della Legge di Stabilità del Governo Berlusconi in approvazione alla Camera. L’articolo 1 fissa il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato per l’anno 2012 e per i due anni successivi, 2013 e 2014, compresi nel bilancio pluriennale (comma 1 e allegato 1). L’articolo 2 reca disposizioni relative ai trasferimenti a favore di alcune gestioni previdenziali dell’INPS (commi 1-3), introducendo contestualmente un’apposita Gestione per il riordino dei trasferimenti all’INPDAP, in analogia con quanto previsto per l’INPS (commi 4-5).

L’articolo 3, dispone la riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei programmi dei Ministeri, in termini di competenza e di cassa, secondo gli importi indicati nell’elenco 1 allegato al disegno di legge in esame. In tale elenco vengono individuate le riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero indicando le missioni e i programmi interessati per ciascuna Amministrazione e i relativi importi, specificando altresì la quota parte delle riduzioni che incidono specificamente su spese predeterminate per legge. A seguito degli emendamenti approvati al Senato, l’importo complessivo della riduzione delle dotazioni finanziarie rimodulabili dei Ministeri, indicato nell’elenco 1, è stato ridotto.

L’articolo 4 propone le riduzioni delle spese non rimodulabili dei ministeri. Le disposizioni dell’articolo 4, commi da 2 a 6, incidono sulle spese non rimodulabili del Ministero degli Affari Esteri, prevedendo riduzioni di spesa per il personale delle istituzioni scolastiche e culturali all'estero, per il Centro Internazionale di Ingegneria genetica e biotecnologica, per il finanziamento italiano della PESC, nonché ulteriori misure che incidono sul trattamento economico, anche accessorio, del personale dell'Amministrazione degli Affari esteri - nonché di altre amministrazioni - in servizio all'estero.

Le disposizioni dei commi 7-26 incidono sulle spese non rimodulabili del Ministero dell'Interno, talora operando in via diretta riduzioni di spesa (tra cui il contributo all’Unione italiana ciechi, il Fondo di rotazione per le vittime di reati mafiosi, estorsioni e usura, il trattamento economico accessorio del personale della DIA, il Fondo consumi intermedi del Ministero della difesa), talaltra ridisegnando discipline e procedure sì che ne conseguano risparmi (soprattutto per quanto riguarda il personale dei Vigili del fuoco).

Si aggiungono disposizioni ulteriori (relative a vice prefetti e segretari comunali e provinciali), che determinano effetti rafforzativi del contenimento di spesa (pur se non inglobati nella espressa quantificazione della riduzione delle spese non rimodulabili).

I commi 28 e 29 modificano la copertura per le spese riguardanti il rimborso dell’accisa sul carburante e la deduzione forfetaria di spese per i trasportatori.

I commi da 30 a 35 sono diretti a rideterminare i compensi spettanti per l’assistenza fiscale prestata dai Centri di assistenza fiscale (CAF), nonché a sopprimere le disposizioni concernenti l’attribuzione dei compensi agli intermediari.

I commi 36 e 37 trasformano, a decorre dal 1° gennaio 2012, il Garante del contribuente da organo collegiale in organo monocratico. Il comma 38 prevede una riduzione delle effettive spese di funzionamento dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS).

I successivi commi 39 e 40 recano disposizioni di dettaglio riguardanti un concorso già bandito per la copertura di posti vacanti presso le commissioni tributarie. Il comma 41 modifica la tariffazione dei servizi di assistenza al volo. Ilcomma 42 disciplina le ipotesi di diritto al rimborso della P.A. delle spese processuali calcolate con il tariffario forense.

Il comma 43 prevede che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da mancato recepimento nell’ordinamento dello Stato di direttive o altri provvedimenti obbligatori comunitari soggiace alla disciplina di cui all’articolo 2947 c.c. – dunque al termine di prescrizione quinquennale – ne prevede la decorrenza.

Il comma 44 sopprime alcune indennità e rimborsi attualmente vigenti in relazione al trasferimento dei dipendenti statali, ad esclusione del personale del comparto sicurezza, difesa, soccorso pubblico. Il comma 45 istituisce un diritto di segreteria quale contributo per le spese delle procedure concorsuali per il personale dirigenziale delle pa. Il comma 46 dell’articolo 4 reca una disposizione finalizzata a razionalizzare e consentire il pagamento diretto, ove ciò non già avvenga, dei canoni di locazione, censi, canoni, livelli ed altri oneri dovuti da parte delle amministrazioni statali.

Il comma 47 destina risorse all’Amministrazione economica-finanziaria. Le disposizioni dei commi 48 e 49 precludono alle Autorità amministrative indipendenti la corresponsione al personale delle pa che sia presso di esse comandato, distaccato o in analoga posizione, di emolumenti volti ad operare perequazioni.

Il comma 50, modifica l’articolo 53, comma 3, della legge n. 449/1997, in materia di finanziamento del servizio postale universale.

Il comma 51 riduce le autorizzazioni legislative di spesa – finanziate dalla Cassa DD.PP. - di una serie di interventi indicati nell’elenco 3 allegato e che riguardano, sostanzialmente, interventi per alcune calamità naturali.

I commi da 52 a 55 concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Le misure riguardano l’Istituto per lo sviluppo agroalimentare, il personale del Corpo forestale dello Stato e il settore della pesca.

I commi da 56 a 64 concorrono al raggiungimento di obiettivi riduzione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attraverso riduzioni: degli oneri per la rafferma in servizio dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto; del Fondo per interventi strutturali di politica economica; del contributo finalizzato a rafforzare le capacità di pattugliamento e sorveglianza marittima del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera; degli oneri per il finanziamento del Piano nazionale della sicurezza stradale; delle assegnazioni finanziarie a favore delle ferrovie a gestione commissariale governativa e il fondo per il funzionamento dell’Agenzia per la sicurezza delle ferrovie; dei finanziamenti per l’informatizzazione dei servizi marittimi e al Sistema integrato controllo traffico marittimo (VTS).

I commi 65 e 66 recano interventi volti alla riduzione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in particolare prevedendo l’obbligo, per l’INPS, l’INPDAP e INAIL (nell’ambito della propria autonomia), di adottare specifiche misure di razionalizzazione organizzativa al fine di ridurre le proprie spese di funzionamento entro soglie prestabilite.

Le disposizioni di cui ai commi da 67 a 83 riguardano riduzioni di spesa del MIUR.

Il comma 68 dispone la riduzione delle unità di personale scolastico (dirigenti scolastici e docenti) delle quali il Ministero può avvalersi presso i propri uffici per compiti connessi con l'autonomia scolastica.

Il comma 69 innalza da 500 a 600 il numero di alunni al di sotto del quale non possono essere assegnati agli istituti scolastici dirigenti con incarico a tempo indeterminato. Il comma 70 dispone, a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, che alle medesime istituzioni scolastiche non possa essere assegnato, in via esclusiva, un posto di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA). Il comma 71 prevede che il riscontro di regolarità amministrativo contabile presso le istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM ) è effettato da due revisori dei conti.

Il comma 73 stabilisce che gli anni 2012, 2013 e 2014 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti per il personale delle istituzioni AFAM.

I commi da 74 a 77 disciplinano i permessi per attività di studio, di ricerca e di produzione artistica dei docenti, con contratto a tempo indeterminato, del comparto dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

Il comma 78 riduce il congedo per attività di studio e di ricerca complessivamente fruibile dai professori e dagli assistenti universitari. Il comma 79 prevede che le disposizioni dei commi da 74 a 78 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Il comma 80 prevede che in caso di esonero del direttore didattico nelle istituzioni AFAM dalle attività didattiche, l’istituzione individua all’interno dell’organico del personale docente un posto da rendere indisponibile.

Il comma 81 dispone l’accantonamento di posti di assistente tecniconegli istituti di istruzione secondaria di secondo grado Il comma 82 prevede, dal 2012, l’istituzione del “Fondo da ripartire per la valorizzazione dell’istruzione scolastica, universitaria e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica”, in cui affluiscono le economie di spesa derivanti dalle disposizioni di cui ai commi precedenti. Il comma 83 prevede un possibile incremento delle risorse da assegnare al settore scolastico.

I commi 84 e 85 riguardano riduzioni di spesa del Ministero per i beni e le attività culturali, derivanti dal versamento all’entrata del bilancio dello Stato di somme giacenti nelle contabilità speciali intestate ai capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali.

Le disposizioni di cui ai commi da 86 a 93 concorrono al conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa dello stato di previsione del Ministero della salute, mediante riduzione dello stanziamento previsto per l’attività di ricerca sanitaria e modifiche al regime di assistenza sanitaria in favore del personale navigante (marittimo e dell'aviazione civile).

I commi da 94 a 98 riguardano personale e relative spese del Ministero della Difesa e l'insieme delle nuove disposizioni dovrebbe concorrere a raggiungere obiettivi di riduzione delle spese suddette. In particolare, i commi 95 e 96 dovrebbero essere privi di effetti finanziari, mentre i commi 97 e 98 dovrebbero generare risparmi (in materia di indennità di trasferimento d'autorità per il personale in servizio all'estero e di vitto e alloggio per il personale in missione in Italia).

Il comma 100 riduce la spesa per gli interventi del settore aeronautico.

Il comma 101 prevede la riduzione degli stanziamenti statali previsti per l'ammortamento di alcuni mutui contratti in passato dalle regioni nell’edilizia sanitaria.

Il comma 102 estende alle Camere di commercio alcune riduzioni di spesa già previste per tutte le pubbliche amministrazioni.

Il comma 103 reca una serie di misure dirette alla riduzione e alla razionalizzazione della spesa di personale degli enti locali (lett. a) e delle aziende speciali delle Camere di commercio (lett. b).

L’articolo 5 reca disposizioni in materia previdenziale. In particolare, la disposizione, ferma restando la normativa vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici (c.d. finestre) e di adeguamento all’incremento delle aspettative di vita, è volta a garantire un'età minima di accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia non inferiore a 67 anni, tenuto conto del regime delle decorrenze. La modifica riguarda esclusivamente le pensioni di vecchiaia per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 335/1995.

L’articolo 6 autorizza il Ministero dell’Economia e delle Finanze a conferire o a trasferire beni immobili di proprietà dello Stato ad uno o più fondi comuni di investimento immobiliari o a uno o più società (di gestione del risparmio) anche di nuova costituzione. I proventi netti derivanti dalle cessioni delle quote dei fondi o delle azioni delle società sono destinati alla riduzione del debito pubblico. Sono conferiti o trasferiti gli immobili di proprietà dello Stato e una quota non inferiore al 20 per cento delle carceri inutilizzate e dalle caserme assegnate in uso alle forze armate.

L’articolo 7 dispone l’alienazione a cura dell’Agenzia del Demanio dei terreni agricoli di proprietà dello Stato non utilizzabili per altre finalità istituzionali, mediante trattativa privata per gli immobili di valore inferiore a 400 mila euro e mediante asta pubblica per quelli di valore pari o superiore a 400 mila euro. Anche le regioni, le province e i comuni possono vendere, per le finalità e con le modalità stabilite dalla norma in esame, i beni di loro proprietà aventi destinazione agricola, anche avvalendosi dell’Agenzia del Demanio. I proventi netti derivanti dalle operazioni di dismissione sono destinati alla riduzione del debito pubblico.

L’articolo 8reca disposizioni volte a favorire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del debito pubblico degli enti territoriali A tal fine il comma 1 dispone l'abbassamento, rispetto ai livelli attuali, dei limiti fissati per il ricorso ai mutui e ad altre forme di finanziamento da parte degli enti locali. Il comma 2 introduce una analoga disposizione per le Regioni, per le quali la percentuale riguardante l'importo complessivo delle annualità per capitale ed interessi rispetto all'ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate viene ridotta dal 25 al 20 per cento. Il comma 3, nel sancire che le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, dispone che ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica a decorrere dall'anno 2013 gli enti territoriali riducono l'entità del debito pubblico. Il comma 4 dispone che agli enti che non adempiono a quanto previsto nel comma 8 dell'articolo 6 – concernente l’accelerazione delle procedure di dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato all’estero - si applicano le disposizioni sanzionatorie in tema di mancato rispetto delpatto di stabilità interno, relative ai limiti alle spese correnti e alle assunzioni di personale, contenute nell'articolo 7, comma 1, lettere b) e d) e comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

L’articolo 9introduce modifiche alla disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, stabilita da ultimo con l’articolo 4 del D.L. 138/2011, dopo il referendum abrogativo del giugno 2011. Le modifiche riguardano prevalentemente i compiti e gli obblighi degli enti locali in relazione alle decisioni sull’affidamento, la disciplina del regime transitorio, il divieto di ulteriori attività per gli affidatari diretti e l’ambito di applicazione della disciplina.

L’articolo 10 presenta un duplice contenuto: nella prima parte (commi 1-2 e 12), collegandosi alla precedente manovra economica di agosto, prevede una delegificazione degli ordinamenti professionali da realizzarsi in base a principi di liberalizzazione. Nella seconda parte (commi 3-11) disciplina l’esercizio delle professioni in forma societaria, conseguentemente abrogando la precedente disciplina delle associazioni professionali.

L’articolo 11 dispone che il MIUR assicura la coerenza dei piani e dei progetti di ricerca proposti dagli enti di ricerca sottoposti alla sua vigilanza con le indicazioni del Programma nazionale della ricerca (PNR), anche in sede di ripartizione della quota del 7% del fondo di finanziamento ordinario finalizzata al finanziamento premiale di specifici programmi, anche congiunti, proposti dagli stessi enti.

L’articolo 12 estende agli anni 2012, 2013 e 2014, le misure relative al Fondo di credito per i nuovi nati. L'accesso al fondo prescinde dalla situazione reddituale del nucleo familiare e permette, alle famiglie i cui figli siano nati o siano stati adottati nell’anno di riferimento, di richiedere un finanziamento di 5.000 euro, a tasso fisso, rimborsabile in 5 anni.

I commi da 1 a 4 dell’articolo 13, apportano modifiche alla disciplina in materia di certificazione dei crediti vantati nei confronti degli enti territoriali contenuta nell’articolo 9, comma 3-bis del D.L. n. 185/2008

Il comma 5 introduce nuove disposizioni all’articolo 193 del nuovo codice della strada volte ad integrare le procedure per l’accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria per i veicoli a motore senza guida di rotaie.

L’articolo 14, comma 1, dispone l’applicazione in via sperimentale fino al 31 dicembre 2013, su tutto il territorio nazionale, della disciplina delle zone a burocrazia zero, previste dall’articolo 43 del D.L. n. 78/2010 solo per il Meridione d'Italia I commi successivi riguardano l’Ufficio Locale del Governo. Il comma 4 esclude dall’applicazione delle norme precedenti alcuni procedimenti amministrativi. Il comma 5 fa salvo quanto previsto dal Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive. Il comma 7 è volto ad abolire il Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo attraverso l’abrogazione dell’art. 7 della L. n.110/1975. Icommi da 8 a 11 recano disposizioni di semplificazione (anche contabile) in favore delle imprese. Il comma 12 reca una modifica alla disciplina dell’esclusione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti per i reati commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione o che comunque esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo

Il comma 13 sostituisce, nelle società responsabilità limitata, il collegio sindacale con un sindaco unico, confermando per il resto la vigente disciplina dell’art. 2477 c.c, che determina, fra l’altro, i casi di obbligatorietà della nomina del sindaco.

Il comma 14 modifica la disciplina civilistica (art. 2397 c.c.) disponendo che, nelle società per azioni aventi ricavi o patrimonio netto inferiore a 1 milione di euro,lo statuto può prevedere che l’organo di controllo sia composto da un sindaco unico. Il comma 15 riconosce alle società cooperative non quotate in borsa la possibilità di modificare lo statuto sociale con le maggioranze assembleari previste in via generale per le modifiche statutarie in circostanze determinate.

Il comma 17, introduce norme di semplificazione alle procedure di autorizzazione nel settore dei trasporti eccezionali, di cui all’articolo 10 del codice della strada



L’articolo 15 comma 1 reca norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive che prevedono la semplificazione di procedimenti amministrativi con l’obiettivo di ridurre gli adempimenti a carico dei privati. A tale scopo viene novellato in più punti il testo unico sulla documentazione amministrativa

Il comma 2 introduce il divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell’Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse.



L’articolo 16introduce disposizioni in materia di mobilità e collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici. Il comma 1 sostituisce l’articolo 33 del D.Lgs. 165/2001, ridisegnando la procedura da attivare nel caso di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale all’interno delle amministrazioni pubbliche.. Alcomma 2 della si prevedel’applicazione della nuova disciplina dell’articolo 33 (come sostituito dal precedente comma 1) anche nei casi di liquidazione degli enti dissestati di cui all’articolo 15 del D.L. 98/2011.

Infine, il comma 3 prevede la non applicazione delle disposizioni esposte ai commi precedenti ai concorsi già banditi e alle assunzioni già autorizzate alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

L’articolo 17 modifica la normativa sui Distretti turistici prevedendo una semplificazione della procedura di delimitazione territoriale del Distretto. L’articolo 18introduce la possibilità di prevedere agevolazioni fiscali in favore dei soggetti concessionari, al fine di realizzare nuove infrastrutture autostradali con il sistema del project financing. Si tratta sostanzialmente di misure finanziarie alternative al contributo pubblico in conto capitale.

L’articolo 19, reca interventi per la linea ferroviaria Torino-Lione.

L’articolo 20 novella il comma 7 dell’art. 36 del D.L. 98/2011 al fine di prevedere che la cessione delle partecipazioni detenute dall’ANAS non avvenga a titolo gratuito ma sia un trasferimento (a decorrere dal 1° gennaio 2012):al valore netto contabile risultante al momento della cessione ed esente da imposte (dirette e indirette) e tasse.

L’articolo 21prevede la possibilità di utilizzare, per il solo anno 2012 e ad integrazione delle risorse derivanti dalla revoca dei finanziamenti alle autorità portuali, le risorse iscritte al Fondo per le infrastrutture portuali.

L’articolo 22 detta una serie di norme in materia di apprendistato, contratto di inserimento delle donne, contratti part-time e telelavoro. I commi 1 e 2 intervengono in materia di apprendistato. Il comma 3 modifica la procedura per l'individuazione delle lavoratrici rientranti nell'àmbito di applicazione del contratto di inserimento - confermando i criteri già vigenti - ed estende la stessa procedura anche alla determinazione delle aree per le quali trovino applicazione, per i contratti di inserimento, gli incentivi economici (previsti dalla normativa statale). Il comma 4 reca alcune modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo parziale, al fine di introdurre semplificazioni procedimentali. Il comma 5 reca alcune misure intese a favorire il ricorso al telelavoro, anche con specifico riferimento ai disabili e ai lavoratori in mobilità. Il comma 6, dispone il riconoscimento di agevolazioni fiscali e retributive ai contratti di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale dalle associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti. Il comma 7 consente alle regioni, in conformità al proprio ordinamento, di disporre la deduzione dall’IRAP delle somme erogate ai lavoratori dipendenti delsettore privato, in attuazione di quanto previsto da contratti collettivi aziendali o territoriali di produttività. Il comma 8, nell’ottica di accelerarel’operatività del credito di imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiornointrodotto dall'articolo 2 del decreto-legge n. 70/2011, fissa i termini entro i quali la Conferenza Stato-Regioni deve pronunciarsi in ordine alle disposizioni attuative del predetto credito d’imposta. Il comma 9 dispone alcuni interventi per la riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese e per la semplificazione della gestione del rapporto di lavoro dei lavoratori dello spettacolo.

L’articolo 23, con il comma 1 autorizza il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie ad anticipare le quote relative al saldo del contributo europeo e di quello nazionale, dovuti a titolo di cofinanziamento degli interventi nel settore agricolo e della pesca.



L’articolo 24, comma 1 dispone che le somme relative all’eventuale minor utilizzo delle risorse stanziate per le agevolazioni fiscali, disposte dalla legge finanziaria 2008 e successivamente prorogate, in favore delle imprese operanti nel settore cinematograficoindividuate con decreto dei Ministri per i beni e le attività culturali e dell’economia e delle finanze, sono riassegnate ogni anno con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze allo stato di previsione del MIBAC, ai fini del rifinanziamento del Fondo per la produzione, la distribuzione l'esercizio e le industrie tecniche. Il comma 2 reca disposizioni volte ad agevolare le assunzioni presso il MIBAC.

L’articolo 25, comma 1,reca modifiche al codice di procedura di civile relative all’impiego della posta elettronica certificata (PEC) nel processo civile. Il comma 2 reca modifiche alle disposizioni di attuazione del c.p.c.. Ilcomma 3 interviene sulla disciplina delle notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte degli gli avvocati. Il comma 4 introduce una sanzione in caso di mancato rispetto dell’obbligo degli ordini e collegi professionali di pubblicare in via riservata e di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati identificativi degli iscritti ed i relativi indirizzi PEC.



L’articolo 26 prevede – in mancanza di un manifestato interesse delle parti alla prosecuzione del procedimento – l’estinzione dei procedimenti civili: davanti alla Corte di cassazione, ove relativi a ricorsi avverso le sentenze pubblicate prima della data di entrata in vigore della legge n. 69 del 2009 (4 luglio 2009);davanti alle corti d’appello, ove pendenti da più di 2 anni alla data di entrata in vigore della legge in esame.



L’articolo 27 novella il codice di rito civile con lo specifico obiettivo di accelerazione dello svolgimento dei procedimenti di appello.



L’articolo 28 novella la disciplina del contributo unificato contenuta nel TU delle spese di giustizia (D.P.R. 115/2002), prevedendo l’aumento di alcuni degli importi dovuti.



L’articolo 29 è relativo all'autorizzazione e alla copertura di spesa della cosiddetta "mini Naja", dando carattere permanente alle spese originariamente previste a titolo sperimentale per un triennio.



L’articolo 30, al comma 1,apporta modifiche ai commi 12 e 12-quater dell'articolo 1 del decreto legge di stabilizzazione finanziaria n. 138/2011, volte a rendere immediatamente applicabile la riduzione della manovra a carico degli enti territoriali per il 2012 connessa alle entrate derivanti dall’addizionale sui redditi delle imprese energetiche, la cosiddetta “Robin Tax”.

I successivi commi da 2 a 6 recano modifiche a quella parte di disciplina del patto di stabilità interno, introdotta dalla manovra finanziaria adottata con i due decreti legge estivi n. 98 e n. 138 del 2011, che riguarda la redistribuzione degli obiettivi del patto fra le singole amministrazioni sulla base di nuovi criteri di “virtuosità”, con effetti di minore incidenza finanziaria dei vincoli per gli enti virtuosi e di maggiore incidenza per gli altri enti

Il comma 7 reca una disposizione finalizzata ad introdurre alcuni obblighi per gli enti territoriali soggetti al patto di stabilità interno, al fine di poter legittimamente ricorrere a mutui e prestiti obbligazionari.

L’articolo 31 reca la disciplina del Patto di stabilità interno per gli enti locali per gli anni 2012 e successivi, recando una disciplina a regime, che si applica a decorrere dall’anno 2012. Le norme in esame confermano, in larga parte, la precedente normativa del patto di stabilità interno per quanto concerne il vincolo considerato, riferito alla crescita del saldo finanziario di comparto.

L’articolo 32 detta le regole del patto di stabilità interno per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e definisce, per ciascuna regione e provincia autonoma, la misura del risparmio da conseguire in conformità a quanto stabilito dai decreti legge n.98 e n.138 del 2011.

L’articolo 33, comma 1, incrementa la dotazione del Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili, di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5/2009.

Il secondo periodo del comma 1 stabilisce che una quota pari a 100 milioni di euro del Fondo esigenze urgenti ed indifferibili è destinata per l’anno 2012 al finanziamentodi interventi urgenti di riequilibrio socio-economico e sviluppo dei territori e alla promozione di attività sportive, culturali e sociali di cui all’articolo 1, comma 40, quarto periodo della legge di stabilità 2011 (legge n. 220/2010).

I comm1 2 e 3 recano disposizioni concernenti il Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88

Il comma 4 riduce la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di 4.798 milioni di euro per l'anno 2012 ai fini della copertura delle maggiori spese autorizzate dal provvedimento in esame.

Il comma 5 stabilisce la riduzione, per il solo anno 2012, di 12,39 milioni di euro a carico dell'autorizzazione di spesa per il finanziamento italiano della PESC

Il comma 6 stabilisce alcune misure temporanee e straordinarie che, limitatamente all'anno 2012 e senza successivi recuperi, incidono sul trattamento economico, anche accessorio, del personale dell'Amministrazione degli Affari esteri - nonché di altre amministrazioni - in servizio all'estero, attualmente disciplinato dalla parte terza del DPR n. 18 del 1967. La relazione tecnica quantifica i risparmi complessivi derivanti dall’approvazione del comma 6 in46,14 milioni di euro.

I commi da 7 a 9modificano la destinazione delle entrate derivanti dall’attribuzione delle frequenze in banda larga, di cui all’articolo 1, comma 13, della legge 220/2010, finalizzandole anche alla copertura dell’onere derivante dal differimento dell’acconto Irpef 2011, ed istituiscono per l’anno 2012 un fondo destinato alle necessità di spese di alcuni Ministeri.

Il comma 10 autorizza, per l’anno 2012, la spesa di 400 milioni di euro da destinarsi a misure di sostegno per il settore dell’autotrasporto merci

Il comma 11 estende all'esercizio finanziario 2012 la disciplina del 5 per mille 2010, contenuta nell’articolo 2, commi da 4-novies a 4-terdecies del D.L. n. 40/2010. Il comma destina al finanziamento del 5 per mille per il 2012 la somma di 400 milioni di euro.

Il comma 12 e 14 riproducendo norme analoghe a quelle già presenti in precedenti provvedimenti, recano disposizioni concernenti il regime agevolato fiscale e contributivo degli emolumenti correlati ad incrementi di produttività.

Il comma 13 proroga, per il 2012, uno specifico regime fiscale agevolato per il personale del comparto (delle pubbliche amministrazioni) "sicurezza, difesa e soccorso pubblico".

Il comma 15 autorizzala spesa di 400 milioni di euro per l’anno 2012 per il finanziamento di interventi in favore del sistema universitario e per le finalità del Fondo per il finanziamento ordinario delle università.

Il comma 16 autorizza, per l’anno 2012, la spesa di 242 milioni di euro da destinare alle finalità di cui all’art. 1, comma 635, della legge finanziaria 2007 (L. n. 296 del 2006), e all’art. 2, comma 47, della legge finanziaria 2009 (L. n. 203 del 2008), concernenti il sostegno alle scuole paritarie.

Il comma 17 autorizza, per l’anno 2012, la spesa di 20 milioni di euro per il sostegno alle università non statali legalmente riconosciute

Il comma 18 dispone per il 2012 un incremento di 700 milioni di euro dello stanziamento del Fondo per il finanziamento delle missioni di pace, finalizzato al proseguimento della partecipazione italiana a missioni internazionali fino al 30 giugno 2012.

Il comma 19 consente di prorogare, a decorrere dal 1 gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, gli interventi di impiego del personale delle Forze armate per le operazioni di controllo del territorio di cui all’articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78.

Il comma 20 incrementa di 1 miliardo di euro per l'anno 2012 l’autorizzazione di spesa relativa al Fondo sociale per occupazione e formazione.

I commi da 21 a 25 disciplinano la concessione dei cd. ammortizzatori sociali in deroga, nonché la proroga, per il 2012, di specifici interventi di tutela del reddito.

Il comma 27 incrementa di 150 milioni di euro per l’anno 2012 la dotazione del Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d’onore e l’erogazione delle borse di studio da ripartire tra le regioni, di cui alla L. n. 147 del 1992

Il comma 28, inserito durante l’esame del provvedimento al Senato, stabilisce che da gennaio 2012 sia ripresa la riscossione dei tributi e dei contributi sospesi in favore dei contribuenti residenti nelle zone dell’Abruzzo colpite dal sisma del 6 aprile 2009, fissando le modalità della riscossione e stabilendo che sia versato il 40 per cento dei tributi e contributi o dei carichi iscritti a ruolo oggetto di sospensione.

I successivi commi 29 e 30 recano la copertura finanziaria del comma 28-.

Il comma 31 dispone che il contratto di programma 2009-2011, fra Ministero dello sviluppo economico e Poste italiane, è approvato, fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa della Unione europea

Il comma 32 dispone, per l’anno 2012, il finanziamento di 70 milioni di euro, in favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali, quale concorso dello Stato agli oneri per lo svolgimento delle attività strumentali al perseguimento dei fini istituzionali da parte delle medesime università.

Il comma 33 incrementa di 30 milioni di euro, per l’anno 2012, il fondo, per l’erogazione di un contributo annuo fisso a favore dell’ospedale “Bambino Gesù”.

Il comma 34 riduce di 18 milioni di euro per il 2012 e di 25 milioni per il 2013 il finanziamento del Fondo esigenze urgenti e indifferibili disposto dall’articolo 1, comma 26-ter del decreto-legge n. 138/2011.

Il comma 35, fissa in 2,5 milioni di euro per il 2011 e 3,6 milioni di euro per il 2012, il contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi.

Il comma 36 esclude le spese sostenute dal Comune di Barletta per la realizzazione degli interventi conseguenti al crollo del fabbricato di via Roma dal saldo finanziario, in termini di competenza mista, individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 89, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità interno.

Il comma 37 reca disposizioni a favore della provincia e del comune di Milano, coinvolti nell'organizzazione del grande evento EXPO Milano 2015

Il comma 38, autorizza la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2012, per la proroga fino al 31 dicembre 2011 della convenzione stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione S.p.A., titolare dell’emittenteRadio radicale, per la trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari.

L’articolo 34 reca disposizioni eterogenee relative alla filiera dei carburanti.

L’articolo 35, comma 1, dispone in ordine all’entità dei fondi speciali, ossia gli strumenti contabili, disciplinati dall’articolo 18 della nuova legge di contabilità, mediante i quali si determinano le disponibilità per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale. Il comma 2 reca l’approvazione della Tabella C, recante la determinazione delle dotazioni finanziarie da iscrivere in bilancio delle leggi di spesa permanente, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, ai sensi della nuova normativa contabile. Il comma 3 reca l’approvazione della Tabella D, che determina le riduzioni delle autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente, aggregate per programma e missione. Il comma 4 reca l’approvazione della Tabella E, che determina, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, le quote destinate a gravare per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, esposte per programma e missione. Il comma 5 indica i limiti massimi di impegnabilità che le amministrazioni pubbliche possono assumere nel 2012, con riferimento ai futuri esercizi.

L’articolo 36 dispone l’entrata in vigore.

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