BARI. In merito alla notizia apparsa sulla mancata accettazione da parte della società Sud Fondi della proposta di “regolamento amichevole” della questione “Punta Perotti”, l’Amministrazione Comunale fa presente di aver ricevuto questa mattina le controdeduzioni offerte dal Governo Italiano alla Corte di Strasburgo.
Tali controdeduzioni apprezzano il comportamento dell’attuale Amministrazione Emiliano che, non solo non è stata oggetto di censura per la demolizione eseguita, ma si è anche orientata, in ossequio al principio di leale collaborazione con lo Stato, a perseguire una ipotesi di componimento bonario dell’intera vicenda.
Infatti la rinuncia al ricorso per Cassazione, da parte del Comune, e la restituzione dei suoli ai proprietari è il punto centrale su cui si fondano le controdeduzioni del Governo italiano.
Nel ribadire l’estraneità dell’attuale Amministrazione alla vicenda e al giudizio risarcitorio intentato contro lo Stato, va rilevato come le spese della demolizione siano state detratte dal calcolo complessivo dell’importo sull’indennizzo offerto.
Vero è che il Governo ha sottolineato che la Corte ha stigmatizzato il comportamento delle precedenti Amministrazioni che avevano rilasciato i permessi a costruire su suoli, che per via delle leggi sulla tutela del paesaggio, non potevano e dovevano essere rilasciati. La vicenda in esame arricchisce la già pesante eredità ricevuta dalla precedente Amministrazione, aggiungendosi alle altre pendenze come il contenzioso con la Impregilo spa e il Consorzio Stadium.
E’ opportuno, sottolineare, inoltre, alcune circostanze che non possono essere trascurate.
Il Comune di Bari non ha da temere nessuna ricaduta di natura finanziaria in merito alla vicenda. Infatti, in primo luogo va detto che la procedura attivata dinanzi alla Corte Europea ha ad oggetto una richiesta di risarcimento danni riveniente da una decisione, ritenuta errata, della magistratura italiana. La confisca, infatti, fu disposta con sentenza del 29 Gennaio 2001 dalla Corte di Cassazione.
In secondo luogo, gli immobili realizzati sono stati ritenuti illegittimi in tutti i provvedimenti intervenuti compreso la decisione della Corte Europea.
Peraltro, la stessa Sud Fondi agisce ai sensi dell’art.4 comma 4 ter della Legge 102 del 2009 che si applica nelle ipotesi di confische intervenute su terreni abusivamente lottizzati e di opere abusivamente costruite, per cui non si comprende come si possa chiedere il risarcimento del danno per aver abusivamente lottizzato un’area e realizzato opere abusive e, allo stesso tempo, rivendicare il risarcimento nella misura pari al valore dalle opere realizzate, come se le stesse fossero legittime.
Lo stesso Governo nelle controdeduzioni ha sostenuto che “non si può riconoscere, a titolo risarcitorio, il valore che gli immobili avrebbero avuto sulla base di una destinazione non conforme alla legge”.
Pertanto, pur ribadendo l’estraneità del Comune di Bari relativamente a qualsiasi richiesta risarcitoria, l’Amministrazione non si esime dal condividere la posizione espressa dal Governo Italiano basata sui criteri introdotti appositamente in sede di conversione in legge del decreto 1 luglio 2009 n.78.
Ovviamente, l’Amministrazione Comunale non intende nemmeno sottrarsi, per spirito di leale collaborazione istituzionale e senso di responsabilità, alla risoluzione dell’annosa vicenda, così come già comunicato dal Sindaco al Governo con lettera del 28 gennaio 2011. In quell’occasione fu proposta una sistemazione urbanistica con lo strumento della perequazione, trasferendo le volumetrie di Punta Perotti su altre aree.
Tali controdeduzioni apprezzano il comportamento dell’attuale Amministrazione Emiliano che, non solo non è stata oggetto di censura per la demolizione eseguita, ma si è anche orientata, in ossequio al principio di leale collaborazione con lo Stato, a perseguire una ipotesi di componimento bonario dell’intera vicenda.
Infatti la rinuncia al ricorso per Cassazione, da parte del Comune, e la restituzione dei suoli ai proprietari è il punto centrale su cui si fondano le controdeduzioni del Governo italiano.
Nel ribadire l’estraneità dell’attuale Amministrazione alla vicenda e al giudizio risarcitorio intentato contro lo Stato, va rilevato come le spese della demolizione siano state detratte dal calcolo complessivo dell’importo sull’indennizzo offerto.
Vero è che il Governo ha sottolineato che la Corte ha stigmatizzato il comportamento delle precedenti Amministrazioni che avevano rilasciato i permessi a costruire su suoli, che per via delle leggi sulla tutela del paesaggio, non potevano e dovevano essere rilasciati. La vicenda in esame arricchisce la già pesante eredità ricevuta dalla precedente Amministrazione, aggiungendosi alle altre pendenze come il contenzioso con la Impregilo spa e il Consorzio Stadium.
E’ opportuno, sottolineare, inoltre, alcune circostanze che non possono essere trascurate.
Il Comune di Bari non ha da temere nessuna ricaduta di natura finanziaria in merito alla vicenda. Infatti, in primo luogo va detto che la procedura attivata dinanzi alla Corte Europea ha ad oggetto una richiesta di risarcimento danni riveniente da una decisione, ritenuta errata, della magistratura italiana. La confisca, infatti, fu disposta con sentenza del 29 Gennaio 2001 dalla Corte di Cassazione.
In secondo luogo, gli immobili realizzati sono stati ritenuti illegittimi in tutti i provvedimenti intervenuti compreso la decisione della Corte Europea.
Peraltro, la stessa Sud Fondi agisce ai sensi dell’art.4 comma 4 ter della Legge 102 del 2009 che si applica nelle ipotesi di confische intervenute su terreni abusivamente lottizzati e di opere abusivamente costruite, per cui non si comprende come si possa chiedere il risarcimento del danno per aver abusivamente lottizzato un’area e realizzato opere abusive e, allo stesso tempo, rivendicare il risarcimento nella misura pari al valore dalle opere realizzate, come se le stesse fossero legittime.
Lo stesso Governo nelle controdeduzioni ha sostenuto che “non si può riconoscere, a titolo risarcitorio, il valore che gli immobili avrebbero avuto sulla base di una destinazione non conforme alla legge”.
Pertanto, pur ribadendo l’estraneità del Comune di Bari relativamente a qualsiasi richiesta risarcitoria, l’Amministrazione non si esime dal condividere la posizione espressa dal Governo Italiano basata sui criteri introdotti appositamente in sede di conversione in legge del decreto 1 luglio 2009 n.78.
Ovviamente, l’Amministrazione Comunale non intende nemmeno sottrarsi, per spirito di leale collaborazione istituzionale e senso di responsabilità, alla risoluzione dell’annosa vicenda, così come già comunicato dal Sindaco al Governo con lettera del 28 gennaio 2011. In quell’occasione fu proposta una sistemazione urbanistica con lo strumento della perequazione, trasferendo le volumetrie di Punta Perotti su altre aree.