Ticket: Palese, correggere norme per esenzione

BARI. “La Corte Costituzionale torna a bocciare parte di una legge regionale pugliese. Con la sentenza n. 325/2011 depositata oggi, vengono infatti dichiarati illegittimi alcuni articoli della legge 19/2010, la ossia legge di Bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011 – 2013 della Regione Puglia”. E’ quanto afferma in una nota il capogruppo del Pdl alla Regione Puglia, Rocco Palese, che aggiunge: “La sentenza conferma tutte le nostre perplessità rispetto alla compatibilità costituzionale di varie norme proposte dalla Regione sul Piano di rientro; tuttavia si tratta di censure superate dalle correzioni apportate a quelle Leggi dalla stessa Regione. Viene dichiarata illegittima l’Agenzia regionale per la legalità costituita con l’art. 46 della legge 19/2010, perché ritenuta sovrapponibile per competenze all’Agenzia nazionale per la legalità; bocciato l’art. 37 su Parco delle Gravine, perché invasivo delle competenze statali sulla regolamentazione delle attività nelle Aree naturali protette. Viene dichiarata illegittima poi la possibilità prevista dall’art. 54 della legge 19/2010, che i dipendenti pubblici nominati assessori regionali (esterni) possano godere di contribuzione figurativa, in quanto la materia previdenziale è di competenza statale; così come la Corte dichiara illegittimo l’art. 51 laddove si prevedeva la proroga della possibilità di retribuire il lavoro straordinario anche in assenza del sistema automatico di rilevazione delle presenze. Infine spiace constatare la bocciatura da parte della Consulta anche dei due articoli delle due Leggi regionali che prevedevano l’estensione dell’esenzione ticket anche a inoccupati, lavoratori in cassa integrazione ordinaria e straordinaria e lavoratori in mobilità, con i loro rispettivi familiari a carico. In questo caso la Corte sostiene che la Regione abbia incluso tra i soggetti esentati anche categorie non comprese dalla legislazione statale, violando quindi l’art. 117 della Costituzione. Su questo punto, come si ricorderà, l’art. 13 commi 1 e 2 della legge regionale 19/2010, prevedeva l’estensione dell’esenzione senza copertura finanziaria; con una successiva norma, poi, e in particolare l’art. 13 della legge regionale 14/2011, anche grazie al nostro contributo, veniva garantita la copertura finanziaria. Ciò purtroppo non è bastato a superare i profili di illegittimità costituzionale. Ci auguriamo però che quanto prima la Regione si attivi per modificare quella norma, reinserirla magari nella legge di Bilancio di prossima discussione, tentando di superare i profili di incostituzionalità e garantire a queste fasce di popolazione particolarmente deboli l’estensione dell’esenzione. Certamente non faremo mancare il nostro appoggio”.

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