di Maria Teresa Lattarulo. Il decreto Monti sulle liberalizzazioni introduce novità in materia di assicurazione degli autoveicoli. Cambiano in primo luogo le modalità del risarcimento nel caso di danni a cose: l’assicurazione potrà offrire di riparare la macchina presso officine da essa indicate fornendo anche una garanzia di almeno due anni sulle parti non soggette ad usura. Si tratta del c.d. risarcimento in forma specifica che viene privilegiato per limitare le frodi e gli accordi tra privato ed officina che conducono a spese “gonfiate”. La possibilità di chiedere il risarcimento in danaro resta, ma l’assicurato che opti per questa soluzione si vedrà ridotto il risarcimento di una quota pari al 30%. L’ammontare non irrilevante della diminuzione funzionerà da deterrente rispetto alla richiesta del risarcimento in danaro.
Con riferimento alle condizioni tariffarie del contratto, è previsto che le tariffe siano ridotte se il cliente acconsente a far ispezionare il veicolo, ovvero se accetti di far montare sull’auto, a spese dell’assicurazione, una scatola nera, cioè un dispositivo elettronico che registri ogni attività del veicolo (art. 33). Peraltro, non è stabilito di quanto debbano essere ridotte le tariffe : è possibile che le società concordino diminuzioni limitate che potrebbero non giustificare l’accettazione di un ennesimo e penetrante meccanismo di controllo sui propri movimenti e la propria vita privata che si aggiunge ai molti già esistenti.
Una ulteriore innovazione consiste nella dematerializzazione dei contrassegni di assicurazione che saranno sostituiti o integrati con sistemi elettronici o telematici, anche in collegamento con banche dati, al fine di impedire le contraffazioni. L’assolvimento degli obblighi di assicurazione sarà così controllato tramite dispositivi a distanza che potranno anche rilevare le violazioni del codice della strada. L’introduzione dei contrassegni elettronici è però subordinata all’adozione di un apposito regolamento di attuazione che deve essere emanato nel termine di sei mesi dalla conversione in legge del decreto.
Infine, il decreto pone all’assicuratore, durante la fase della conclusione del contratto, l’obbligo di
informare il cliente, in modo corretto, trasparente ed esaustivo, sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie assicurative non appartenenti a medesimi gruppi, anche avvalendosi delle informazioni obbligatoriamente pubblicate dalle imprese di assicurazione sui propri siti internet.
Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto le informazioni è affetto da nullità rilevabile solo a favore dell’assicurato. Il mancato adempimento dell’obbligo di informazione comporta inoltre l’irrogazione da parte dell’ISVAP a carico della compagnia che ha conferito il mandato all’agente, che risponde in solido con questo, di una sanzione in una misura non inferiore a euro 50.000 e non superiore a euro 100.000.
Come si vede, con riguardo ad un “potere forte” quale è quello delle società di assicurazione, il decreto si è limitato ad introdurre norme di contrasto alle frodi che avvantaggiano l’assicurazione. Il presupposto è che, risparmiando sulle frodi, le assicurazioni siano indotte ad abbassare le tariffe. Tuttavia, in assenza di un obbligo in tal senso, nulla esclude che possano limitarsi ad incrementare i loro profitti, come è più ragionevole prevedere. Non risulta attuata, invece, la liberalizzazione, cioè l’incremento della concorrenza. Difatti, originariamente, si era previsto di sostituire l’agente monomandatario con la figura del broker che, senza essere legato ad una società, assiste il cliente nella scelta del contratto più conveniente. La modifica avrebbe incrementato la concorrenza, ma non è stata introdotta ed è stata sostituita dalla previsione dell’obbligo di lettura di tre preventivi. Non è improbabile che l’agente scelga i preventivi meno allettanti delle società diverse da quella per la quale lavora riducendo l’obbligo di informazione ad una farsa. Non c’è da attendersi , quindi, un incremento di concorrenza, mentre, paradossalmente, è possibile che le norme del decreto riducano la concorrenza tra i carrozzieri, visto che creeranno una situazione privilegiata per quelli convenzionati con le assicurazioni a cui verranno affidati i lavori di riparazione di danni a cose.
Con riferimento alle condizioni tariffarie del contratto, è previsto che le tariffe siano ridotte se il cliente acconsente a far ispezionare il veicolo, ovvero se accetti di far montare sull’auto, a spese dell’assicurazione, una scatola nera, cioè un dispositivo elettronico che registri ogni attività del veicolo (art. 33). Peraltro, non è stabilito di quanto debbano essere ridotte le tariffe : è possibile che le società concordino diminuzioni limitate che potrebbero non giustificare l’accettazione di un ennesimo e penetrante meccanismo di controllo sui propri movimenti e la propria vita privata che si aggiunge ai molti già esistenti.
Una ulteriore innovazione consiste nella dematerializzazione dei contrassegni di assicurazione che saranno sostituiti o integrati con sistemi elettronici o telematici, anche in collegamento con banche dati, al fine di impedire le contraffazioni. L’assolvimento degli obblighi di assicurazione sarà così controllato tramite dispositivi a distanza che potranno anche rilevare le violazioni del codice della strada. L’introduzione dei contrassegni elettronici è però subordinata all’adozione di un apposito regolamento di attuazione che deve essere emanato nel termine di sei mesi dalla conversione in legge del decreto.
Infine, il decreto pone all’assicuratore, durante la fase della conclusione del contratto, l’obbligo di
informare il cliente, in modo corretto, trasparente ed esaustivo, sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie assicurative non appartenenti a medesimi gruppi, anche avvalendosi delle informazioni obbligatoriamente pubblicate dalle imprese di assicurazione sui propri siti internet.
Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto le informazioni è affetto da nullità rilevabile solo a favore dell’assicurato. Il mancato adempimento dell’obbligo di informazione comporta inoltre l’irrogazione da parte dell’ISVAP a carico della compagnia che ha conferito il mandato all’agente, che risponde in solido con questo, di una sanzione in una misura non inferiore a euro 50.000 e non superiore a euro 100.000.
Come si vede, con riguardo ad un “potere forte” quale è quello delle società di assicurazione, il decreto si è limitato ad introdurre norme di contrasto alle frodi che avvantaggiano l’assicurazione. Il presupposto è che, risparmiando sulle frodi, le assicurazioni siano indotte ad abbassare le tariffe. Tuttavia, in assenza di un obbligo in tal senso, nulla esclude che possano limitarsi ad incrementare i loro profitti, come è più ragionevole prevedere. Non risulta attuata, invece, la liberalizzazione, cioè l’incremento della concorrenza. Difatti, originariamente, si era previsto di sostituire l’agente monomandatario con la figura del broker che, senza essere legato ad una società, assiste il cliente nella scelta del contratto più conveniente. La modifica avrebbe incrementato la concorrenza, ma non è stata introdotta ed è stata sostituita dalla previsione dell’obbligo di lettura di tre preventivi. Non è improbabile che l’agente scelga i preventivi meno allettanti delle società diverse da quella per la quale lavora riducendo l’obbligo di informazione ad una farsa. Non c’è da attendersi , quindi, un incremento di concorrenza, mentre, paradossalmente, è possibile che le norme del decreto riducano la concorrenza tra i carrozzieri, visto che creeranno una situazione privilegiata per quelli convenzionati con le assicurazioni a cui verranno affidati i lavori di riparazione di danni a cose.