STRASBURGO. L'Italia dovra' versare per danni materiali oltre 49 milioni di euro in totale alle tre societa' - Sud Fondi, Mabar e Iema - che hanno fatto ricorso contro la confisca di Punta Perotti a Bari.
Lo ha deciso la Corte europea dei diritti dell'uomo, stabilendo anche che lo Stato italiano ''si deve astenere dal domandare ai ricorrenti di rimborsare i costi della demolizione degli immobili e i costi per la riqualificazione dei terreni''.
Inoltre, ''non dovra' dare seguito alle domande per danni nei confronti di Sud Fondi nella procedura civile davanti al tribunale di Bari''.
Per il sindaco di Bari Michele Emiliano la sentenza odierna della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul ricorso presentato dai costruttori contro lo Stato Italiano per la confisca dei suoli di Punta Perotti è un fatto positivo, che risolve definitivamente l'annosa questione. "Finalmente la Corte Europea riporta giustizia ed equità - ha dichiarato il sindaco - riconoscendo che il Comune di Bari non deve alcun risarcimento a nessuno. È stata solo una legge nazionale sbagliata a determinare una confisca senza condanna, fatto questo contrario alla Carta europea dei diritti dell'uomo.
Adesso potrò incontrare i proprietari delle aree per definire con loro il destino del parco e le modalità con le quali garantire i loro diritti edificatori. I baresi devono sapere che il Comune di Bari non dovrà pagare alcun risarcimento, né potrà essere chiamato in causa dallo Stato italiano, meno che mai a titolo di rivalsa". Si precisa che il Comune di Bari non era parte di tale giudizio, perché ad essere chiamato in causa era lo Stato Italiano in relazione alla confisca dell'area disposta nel 2001 dalla Corte di Cassazione, in base all'articolo 19 della legge 47/85. L'articolo 19 della legge 47/85 recita: "la sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva dispone la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente nel patrimonio del Comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione abusiva.
La sentenza definitiva è titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari". Nel gennaio 2001 la Corte di Cassazione, in applicazione di questa norma, ha accertato la lottizzazione abusiva dell'area di Punta Perotti e ha confiscato i terreni e gli immobili ivi insistenti, assolvendo i legali rappresentanti delle imprese lottizzanti per errore nella interpretazione della legge.
Lo ha deciso la Corte europea dei diritti dell'uomo, stabilendo anche che lo Stato italiano ''si deve astenere dal domandare ai ricorrenti di rimborsare i costi della demolizione degli immobili e i costi per la riqualificazione dei terreni''.
Inoltre, ''non dovra' dare seguito alle domande per danni nei confronti di Sud Fondi nella procedura civile davanti al tribunale di Bari''.
Per il sindaco di Bari Michele Emiliano la sentenza odierna della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul ricorso presentato dai costruttori contro lo Stato Italiano per la confisca dei suoli di Punta Perotti è un fatto positivo, che risolve definitivamente l'annosa questione. "Finalmente la Corte Europea riporta giustizia ed equità - ha dichiarato il sindaco - riconoscendo che il Comune di Bari non deve alcun risarcimento a nessuno. È stata solo una legge nazionale sbagliata a determinare una confisca senza condanna, fatto questo contrario alla Carta europea dei diritti dell'uomo.
Adesso potrò incontrare i proprietari delle aree per definire con loro il destino del parco e le modalità con le quali garantire i loro diritti edificatori. I baresi devono sapere che il Comune di Bari non dovrà pagare alcun risarcimento, né potrà essere chiamato in causa dallo Stato italiano, meno che mai a titolo di rivalsa". Si precisa che il Comune di Bari non era parte di tale giudizio, perché ad essere chiamato in causa era lo Stato Italiano in relazione alla confisca dell'area disposta nel 2001 dalla Corte di Cassazione, in base all'articolo 19 della legge 47/85. L'articolo 19 della legge 47/85 recita: "la sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva dispone la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente nel patrimonio del Comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione abusiva.
La sentenza definitiva è titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari". Nel gennaio 2001 la Corte di Cassazione, in applicazione di questa norma, ha accertato la lottizzazione abusiva dell'area di Punta Perotti e ha confiscato i terreni e gli immobili ivi insistenti, assolvendo i legali rappresentanti delle imprese lottizzanti per errore nella interpretazione della legge.
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