BARI. Con 45 voti favorevoli e 2 contrari è stato approvato dal Consiglio regionale il disegno di legge “”Disciplina in materia di Valutazione ambientale strategica”.
L'istituto della VAS è stato introdotto nell'ordinamento comunitario dalla Direttiva 2001142/CE del 27 giugno 2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. La normativa adegua la normativa regionale in materia alle nuove disposizioni nazionali e si compone di 22 articoli: particolare attenzione è stata dedicata alla definizione dell'ambito di applicazione della VAS (art. 3), alle modalità di attribuzione ed esercizio della competenza (art. 4), alle misure per la razionalizzazione, la semplificazione e il coordinamento delle procedure (art. 6, 7, 16, 17 e 19).
Per quanto riguarda le competenze, l’unica delega prevista è quella ai Comuni, in quanto soggetti responsabili della predisposizione dei piani urbanistici generali, che devono essere dotati di una struttura amministrativa autonoma per la tutela, protezione e valorizzazione ambientale. Nel caso di inadempienza da parte delle amministrazioni locali nello svolgimento dei processi di Vas di loro competenza, la Giunta regionale provvede in via sostitutiva.
La legge (approvata con la procedura d’urgenza) approfondisce inoltre gli strumenti e le regole per la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure: viene chiarito il contributo dei soggetti competenti in materia ambientale che può essere un parere consultivo, reso esclusivamente ai sensi della normativa in materia di VAS, o il coordinamento fra i procedimenti disciplinati dal disegno di legge e le procedure finalizzate al rilascio delle eventuali autorizzazioni.
Rilevanti anche le disposizioni riguardanti il coordinamento tra la VAS (di piani e programmi) e la VIA (di progetti), anche in virtù della parziale sovrapposizione fra i rispettivi ambiti di applicazione. In particolare l'art. 17 estende la possibilità di impostare procedure comuni per la VIA di progetti e i processi di VAS relativi a piani e programmi, esclusivamente funzionali a determinare l'approvazione dei progetti in questione. Nell'ipotesi di piena integrazione dei procedimenti, le competenze per le due forme di valutazione spettano ad un unico ente (nel caso in cui si fosse in presenza di deleghe a due dei tre livelli possibili - regionale, provinciale e comunale ).
L’art. 19 si occupa infine degli aspetti relativi all'informazione, alla comunicazione e alla partecipazione, enfatizzando, da un lato, l'opportunità di rendere più efficienti ed efficaci i procedimenti attraverso lo sviluppo dell'amministrazione digitale (con particolare riferimento alla creazione di un portale VAS e all'ulteriore implementazione dei sistemi informativi territoriali) e il rafforzamento della partecipazione pubblica, anche per mezzo della facoltà di svolgere un dibattito pubblico preliminarmente all'adozione del parere motivato di VAS.
Il testo è stato inoltre integrato con la norma finanziaria che stabilisce che “alle attività che la legge pone a carico della Regione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili”.
L'istituto della VAS è stato introdotto nell'ordinamento comunitario dalla Direttiva 2001142/CE del 27 giugno 2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. La normativa adegua la normativa regionale in materia alle nuove disposizioni nazionali e si compone di 22 articoli: particolare attenzione è stata dedicata alla definizione dell'ambito di applicazione della VAS (art. 3), alle modalità di attribuzione ed esercizio della competenza (art. 4), alle misure per la razionalizzazione, la semplificazione e il coordinamento delle procedure (art. 6, 7, 16, 17 e 19).
Per quanto riguarda le competenze, l’unica delega prevista è quella ai Comuni, in quanto soggetti responsabili della predisposizione dei piani urbanistici generali, che devono essere dotati di una struttura amministrativa autonoma per la tutela, protezione e valorizzazione ambientale. Nel caso di inadempienza da parte delle amministrazioni locali nello svolgimento dei processi di Vas di loro competenza, la Giunta regionale provvede in via sostitutiva.
La legge (approvata con la procedura d’urgenza) approfondisce inoltre gli strumenti e le regole per la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure: viene chiarito il contributo dei soggetti competenti in materia ambientale che può essere un parere consultivo, reso esclusivamente ai sensi della normativa in materia di VAS, o il coordinamento fra i procedimenti disciplinati dal disegno di legge e le procedure finalizzate al rilascio delle eventuali autorizzazioni.
Rilevanti anche le disposizioni riguardanti il coordinamento tra la VAS (di piani e programmi) e la VIA (di progetti), anche in virtù della parziale sovrapposizione fra i rispettivi ambiti di applicazione. In particolare l'art. 17 estende la possibilità di impostare procedure comuni per la VIA di progetti e i processi di VAS relativi a piani e programmi, esclusivamente funzionali a determinare l'approvazione dei progetti in questione. Nell'ipotesi di piena integrazione dei procedimenti, le competenze per le due forme di valutazione spettano ad un unico ente (nel caso in cui si fosse in presenza di deleghe a due dei tre livelli possibili - regionale, provinciale e comunale ).
L’art. 19 si occupa infine degli aspetti relativi all'informazione, alla comunicazione e alla partecipazione, enfatizzando, da un lato, l'opportunità di rendere più efficienti ed efficaci i procedimenti attraverso lo sviluppo dell'amministrazione digitale (con particolare riferimento alla creazione di un portale VAS e all'ulteriore implementazione dei sistemi informativi territoriali) e il rafforzamento della partecipazione pubblica, anche per mezzo della facoltà di svolgere un dibattito pubblico preliminarmente all'adozione del parere motivato di VAS.
Il testo è stato inoltre integrato con la norma finanziaria che stabilisce che “alle attività che la legge pone a carico della Regione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili”.