Elezioni, disposizioni in materia di par condicio

BARI. Il Corecom Puglia rammenta a tutte le AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE che, ai sensi dell’art.9 comma 1 della L.28 del 22 febbraio 2000 recante le “ Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica” , dalla data di convocazione dei comizi elettorali   e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni.
Impersonalità della comunicazione significa che la comunicazione non deve essere riconducibile ad un singolo soggetto ma deve essere l’espressione dell’Amministrazione che si rappresenta.

Indispensabilità della comunicazione significa che la stessa deve essere associata all’efficace assolvimento delle funzioni amministrative.

Durante il periodo elettorale, quindi, possono essere consentite solo quelle forme di comunicazione strettamente correlate all’esposizione delle attività amministrative   cioè riconducibili alla gestione amministrativa non riferibili ad un singolo soggetto ma all’attività istituzionale dell’amministrazione.

Per comunicazione indispensabile si intende quella che informa i cittadini sui termini di presentazione di una istanza , la cui scadenza rientra nel periodo elettorale o attività di comunicazione di stretta utilità sociale.
Non rientrano nell’indispensabilità né nell’impersonalità , per esempio, la pubblicazione del bilancio di fine mandato – la foto e/o il nome dell’ Assessore competente, inaugurazioni di mostre ecc. ecc.

A tal fine si richiama la circolare n. 20 /2005 del Ministero degli interni che invita “ gli amministratori a doveri di correttezza ed equilibrio, non solo nella scelta delle comunicazioni da consentire in periodo elettorale, ma anche nelle forme e nei modi in cui queste comunicazioni devono essere effettuate” e la nota n. 11499/4.3.9/UPE del 22 marzo 2011 della Prefettura di Bari.
Il Corecom, segnalerà all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni le possibili violazioni del divieto di comunicazione istituzionale di cui all’art.9 comma 1 della legge 28/00, effettuate anche nel corso delle trasmissioni diffuse dalle emittenti radiotelevisive locali.

 Il Corecom su segnalazione dei soggetti politici, svolgerà una istruttoria sommaria circa le possibili violazioni del divieto di comunicazione istituzionale di cui all’art.9 comma 1 della legge 28/00 .
All’Autorità per le comunicazioni per le garanzie nelle Comunicazioni spetterà l’eventuale atto di contestazione.

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