TARANTO. E' stata depositata stamane al tribunale dell'appello cautelare di Taranto la memoria difensiva dei legali dell'Ilva contro la richiesta avanzata dalla procura della Repubblica del capoluogo ionico di sollevare la questione di legittimita' costituzionale sulla legge approvata dal parlamento poco prima di Natale, che consente la ripresa della produzione e della commercializzazione da parte dell'azienda siderurgica. Entro oggi dovrebbe arrivare la decisione del tribunale a cui l'Ilva si era rivolta per la richiesta di dissequestro dei prodotti finiti. La memoria difensiva e' lunga una quindicina di pagine.
LEGALI AZIENDA: RICHIESTA INFONDATA - La questione di legittimita' costituzionale della legge del governo sollevata nella richiesta della Procura della Repubblica di Taranto al Tribunale dell'Appello cautelare, che consente all'azienda siderurgica di riprendere la produzione e la commercializzazione, e' "irrilevante e manifestamente infondata". Lo sostengono i legali della societa' nella memoria depositata stamane. La decisione del Tribunale dovrebbe giungere nella giornata di domani. Secondo gli avvocati dell'Ilva "poiche' la disciplina e' interamente formulata, in via generale e astratta, nel comma 1 citato, occorre ulteriormente dedurre che l'unica informazione aggiunta nell'articolo 3 consiste nella qualificazione dell'impianto siderurgico Ilva Spa di Taranto alla stregua di stabilimento di interesse strategico nazionale".
Per i legali dell'Ilva, "in primo luogo, il soggetto istituzionale dal quale promana siffatta individuazione, intesa quale determinazione autoritativa di volonta' e' il medesimo soggetto cui la disposizione generale e astratta di cui all'articolo 1 comma 1, conferisce il potere di determinazione: vale a dire il Governo. In secondo luogo - proseguono i legali - l'astrattezza e la generalita' dell'impianto normativo non puo' dirsi intaccata dall'unica individuazione puntuale, per altro effettuata dal soggetto titolare del potere corrispondente, nel pieno rispetto dei requisiti contemplati nell'articolo 1 citato, a meno che non si voglia interpretare in senso radicalmente abrogante l'intera nozione di interesse strategico nazionale".