Pensioni: Consulta, sia garantito trattamento minimo


ROMA. Il trattamento pensionistico minimo è costituzionalmente garantito. A ricordarlo è una sentenza della Corte Costituzionale depositata ieri (n. 33/2013). I giudici di Palazzo della Consulta hanno accolto la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di Appello di Genova, in materia di tutela della pensione minima, diritto costituzionalmente garantito dall'art. 38, comma 2 della Costituzione che recita “i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati i mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità, e vecchiaia, disoccupazione involontaria”. Tale tutela, secondo i giudici della Consulta, può essere attuata dal legislatore con lo strumento della deroga ai limiti di età ordinari previsti per ciascuna categoria di dipendenti pubblici. Il raggiungimento dei vari trattamenti pensionistici e dei benefici ulteriori rientra, invece, nella discrezionalità del legislatore non essendoci vincoli costituzionali in tal senso.

In particolare, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 15nonies del d.lgs. 502/1992 e 16 del d.lgs. 503/1992 (nel testo vigente fino all’entrata in vigore dell'art. 22 della l. 183/2010): tali norme non permettevano al personale della dirigenza medica che aveva raggiunto il limite massimo di età per il collocamento a riposo, e cioè 65 anni ma senza aver raggiunto il numero degli anni richiesti per ottenere il minimo della pensione, di rimanere, su richiesta, in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età.

Il giudice rimettete aveva censurato la normativa in esame per la violazione dell'art. 38, comma 2, e dell'art. 3, comma 1 (“tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”). Accogliendo parzialmente la questione di legittimità costituzionale, in riferimento al solo parametro costituzionale dell’art. 38, comma 2, la Corte ha censurato la normativa in esame nella parte in cui non permetteva al dirigente medico di poter raggiungere il trattamento pensionistico minimo.

Nella parte motiva della sentenza, la Consulta ha spiegato che “in ordine alla tutela del conseguimento del minimo pensionistico, l'orientamento di questa Corte è costante. Il problema di tale tutela è strettamente connesso a quello dei limiti di età; la previsione di questi ultimi è rimessa “al legislatore nella sua più ampia discrezionalità (sentenza n. 195 del 2000) e quest'ultima può incontrare vincoli - sotto il profilo costituzionale - solo in relazione all'obiettivo di conseguire il minimo della pensione, attraverso lo strumento della deroga ai limiti di età ordinari previsti per ciascuna categoria di dipendente pubblico”.

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