Fiat: Consulta, vince Fiom, art.19 lede pluralismo sindacale

ROMA - Consentendo la rappresentanza sindacale aziendali ai soli sindacati firmatari del contratto applicato in azienda, l'art.19 dello statuto dei lavoratori contrasta coi ''valori del pluralismo e libertà di azione della organizzazione sindacale''. Così la Consulta nella sentenza sul giudizio di illegittimità dell'art. 19 comma 1 dello Statuto.

La sentenza, i cui contenuti essenziali erano stati resi noti il 3 luglio, è stata depositata oggi. Alla base il ricorso della Fiom contro la Fiat. Redattore della sentenza - la 231/2013 - il giudice Mario Rosario Morelli. Il comma 1 dell'art. 19 dello statuto dei lavoratori è stato dichiarato illegittimo perché, appunto se si consentisse la rappresentanza sindacale aziendale (Rsa) solo ai sindacati firmatari del contratto applicato nell'unità produttiva, i sindacati "sarebbero privilegiati o discriminati sulla base non già del rapporto con i lavoratori, che rimanda al dato oggettivo (e valoriale) della loro rappresentatività e, quindi, giustifica la stessa partecipazione alla trattativa, bensì del rapporto con l'azienda, per il rilievo condizionante attribuito al dato contingente di avere prestato il proprio consenso alla conclusione di un contratto con la stessa", spiega la sentenza.

E se "il modello disegnato dall'art. 19, che prevede la stipulazione del contratto collettivo quale unica premessa per il conseguimento dei diritti sindacali, condiziona il beneficio esclusivamente ad un atteggiamento consonante con l'impresa, o quanto meno presupponente il suo assenso alla fruizione della partecipazione sindacale, risulta evidente anche il vulnus all'art. 39, primo e quarto comma, della Costituzione, per il contrasto che, sul piano negoziale, ne deriva ai valori del pluralismo e della libertà di azione della organizzazione sindacale". Questo si traduce "in una forma impropria di sanzione del dissenso, che innegabilmente incide, condizionandola, sulla libertà del sindacato in ordine alla scelta delle forme di tutela ritenute più appropriate per i suoi rappresentati; mentre, per l'altro verso, sconta il rischio di raggiungere un punto di equilibrio attraverso un illegittimo accordo ad excludendum". (ANSA)