BARI - Lo diciamo da anni che il sistema della patente a punti nell’ambito dell’obbligo della comunicazione dei dati del conducente sia quando si è scelto di pagare la sanzione principale che quando si è optato di proporre ricorso, debba essere urgentemente modificato per le distorsioni che crea nell’ambito dell’ordinamento ed in particolare per quello delle sanzioni al codice della strada. Una su tutti: qualsiasi proprietario, pur di non vedersi decurtare i punti dalla propria patente di guida, pur essendo l’effettivo trasgressore, può comunicare i dati di qualsiasi amico o parente pur di evitare l’ulteriore aggravio.
Ed in questo contesto s’inserisce la sentenza 436/13, pubblicata dal giudice di pace di Fasano (Brindisi), che ha aperto un significativo filone giurisprudenziale nello stabilire che non paga anche la seconda sanzione l’automobilista sanzionato per aver attraversato l’intersezione semaforica con la lanterna proiettante luce “rossa”, se non ha comunicato i dati della patente di chi era alla guida al momento dell’infrazione, ma se aveva optato per il pagamento della sanzione principale in misura ridotta. In questo caso, rileva il giudice, il trasgressore si dimostra acquiescente all’intero processo verbale redatto e, dunque, anche rispetto all’obbligo di fornire informazioni sui dati del conducente: in altre parole, chi paga dopo essere stato beccato dal photored e la contestazione gli viene differita, si riconosce come effettivo responsabile della violazione e quindi si assoggetta al taglio dei punti sulla patente.
Nel caso di specie, il giudice onorario ha accolto l’opposizione proposta dal conducente, condannando, peraltro, l’ente accertatore al pagamento del contributo unificato, ed ha rilevato come l’intervenuto pagamento, costituisca un riconoscimento di responsabilità rendendo irripetibili le somme versate a titolo di sanzione.
Per il magistrato brindisino, il Comune avrebbe dovuto procedere al taglio dei punti dalla patente del trasgressore che ha versato la somma con ciò rinunciando espressamente a opporsi al verbale. La sostituzione della sanzione pecuniaria a quella personale, infatti, può azionarsi soltanto quando il proprietario del veicolo non ha consentito in alcun modo di accertare il responsabile dell’illecito; né all’organo accertatore è riconosciuto alcun potere discrezionale nell’applicazione della prima sanzione in luogo dell’altra.
A parere di Giovanni D’Agata presidente e fondatore dello “Sportello dei Diritti”, associazione da anni impegnata anche nella tutela degli utenti della strada, la sentenza in questione potrà fare giurisprudenza per la persuasività delle conclusioni cui è giunta in una materia in cui appare fin troppo eccessiva l’amplificazione degli oneri a carico dei proprietari dei veicoli a motore.
A riferirlo in una nota il fondatore dello 'Sportello dei Diritti' Giovanni D'Agata.
Ed in questo contesto s’inserisce la sentenza 436/13, pubblicata dal giudice di pace di Fasano (Brindisi), che ha aperto un significativo filone giurisprudenziale nello stabilire che non paga anche la seconda sanzione l’automobilista sanzionato per aver attraversato l’intersezione semaforica con la lanterna proiettante luce “rossa”, se non ha comunicato i dati della patente di chi era alla guida al momento dell’infrazione, ma se aveva optato per il pagamento della sanzione principale in misura ridotta. In questo caso, rileva il giudice, il trasgressore si dimostra acquiescente all’intero processo verbale redatto e, dunque, anche rispetto all’obbligo di fornire informazioni sui dati del conducente: in altre parole, chi paga dopo essere stato beccato dal photored e la contestazione gli viene differita, si riconosce come effettivo responsabile della violazione e quindi si assoggetta al taglio dei punti sulla patente.
Nel caso di specie, il giudice onorario ha accolto l’opposizione proposta dal conducente, condannando, peraltro, l’ente accertatore al pagamento del contributo unificato, ed ha rilevato come l’intervenuto pagamento, costituisca un riconoscimento di responsabilità rendendo irripetibili le somme versate a titolo di sanzione.
Per il magistrato brindisino, il Comune avrebbe dovuto procedere al taglio dei punti dalla patente del trasgressore che ha versato la somma con ciò rinunciando espressamente a opporsi al verbale. La sostituzione della sanzione pecuniaria a quella personale, infatti, può azionarsi soltanto quando il proprietario del veicolo non ha consentito in alcun modo di accertare il responsabile dell’illecito; né all’organo accertatore è riconosciuto alcun potere discrezionale nell’applicazione della prima sanzione in luogo dell’altra.
A parere di Giovanni D’Agata presidente e fondatore dello “Sportello dei Diritti”, associazione da anni impegnata anche nella tutela degli utenti della strada, la sentenza in questione potrà fare giurisprudenza per la persuasività delle conclusioni cui è giunta in una materia in cui appare fin troppo eccessiva l’amplificazione degli oneri a carico dei proprietari dei veicoli a motore.
A riferirlo in una nota il fondatore dello 'Sportello dei Diritti' Giovanni D'Agata.
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