BARI - "Come era prevedibile e nonostante l'enfasi con cui era stata annunciata, la circolare sul Piano paesaggistico non risolve alcun problema tecnico posto, e non poteva essere altrimenti. Devo semmai riferire, da una analisi sommaria, tre punti critici: 1) suggerisce una violazione di legge, da disattendere; 2) non considera che nei paesaggi rurali ci sono aree con tipizzazione edificatoria assoggettate - però - all'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi (lottizzazioni); 3) manifesta la mancata conoscenza del significato giuridico del sostantivo 'capoverso'.
Pertanto, ogni polemica su questo strumento è inutile e non resta che attendere la delibera di riadozione, così come era stata annunciata, e che sono certo arriverà al più presto con contenuti di saggio equilibrio tra tutele, diritti e interessi. Inoltre, rispondendo al collega Zullo, sempre cortese nei miei riguardi, vorrei spiegare che il "coraggio" in questa materia non consiste nel buttare tutto in aria, ma nel manifestare con pazienza le proprie proposte migliorative".
Lo dichiara il consigliere regionale Fabiano Amati, con riferimento alla circolare interpretativa sul Piano paesaggistico, approvata ieri dalla Giunta regionale.
"Sul primo punto. La circolare prescrive di provvedere con diniego - nelle more dell'approvazione definitiva - sugli interventi in contrasto con il PPTR ma conformi al PUTT-P. Ciò viola i principi generali in materia di validità degli atti pianificatori. In questi casi, in realtà , si dovrebbe provvedere alla sospensione di ogni atto di determinazione. Il Piano paesaggistico diventerà pienamente efficace, infatti, solo con la sua approvazione definitiva, per cui non è possibile negare la definizione di una pratica solo sulla base dell’atto adottato, in applicazione delle norme di salvaguardia.
Sul secondo punto. Non c'è dubbio che per le aree inserite nel contesto del 'paesaggio rurale' ma prive di tipizzazione omologa (rurale), non si applichino le prescrizioni previste. Tuttavia, lo stesso articolo 83 comma 6 contiene un inciso: "nonché ai piani urbanistici esecutivi adottati dopo l’entrata in vigore del PPTR". Questo inciso significa che nelle aree non rurali e con destinazione edificatoria, si applicheranno le prescrizioni previste per il 'paesaggio rurale" qualora l'intervento sia subordinato all'approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo (lottizzazioni). Ciò comporta il condizionamento del PPTR sugli interessi legittimi contenuti negli strumenti urbanistici comunali. Mi spiace solo che sull'argomento, qualche tempo fa sia stata rilasciata una dichiarazione di scherno nei confronti di professionisti pugliesi che avevano sollevato la questione. In questa materia la prudenza dovrebbe sempre consigliare il garbo.
Sul terzo punto. Questa è più una questione di chiarezza semantica, idonea ad evitare che una circolare esplicativa finisca per generare confusione interpretativa: insomma un paradosso. Il sostantivo 'capoverso' nel significato tecnico-giuridico non è sinonimo di comma o periodo. Significa semplicemente 'a capo'. Pertanto il secondo periodo del comma 1 dell'art. 72 delle NTA è il primo capoverso e non il secondo, mentre il terzo periodo è il secondo capoverso e non il terzo".
Pertanto, ogni polemica su questo strumento è inutile e non resta che attendere la delibera di riadozione, così come era stata annunciata, e che sono certo arriverà al più presto con contenuti di saggio equilibrio tra tutele, diritti e interessi. Inoltre, rispondendo al collega Zullo, sempre cortese nei miei riguardi, vorrei spiegare che il "coraggio" in questa materia non consiste nel buttare tutto in aria, ma nel manifestare con pazienza le proprie proposte migliorative".
Lo dichiara il consigliere regionale Fabiano Amati, con riferimento alla circolare interpretativa sul Piano paesaggistico, approvata ieri dalla Giunta regionale.
"Sul primo punto. La circolare prescrive di provvedere con diniego - nelle more dell'approvazione definitiva - sugli interventi in contrasto con il PPTR ma conformi al PUTT-P. Ciò viola i principi generali in materia di validità degli atti pianificatori. In questi casi, in realtà , si dovrebbe provvedere alla sospensione di ogni atto di determinazione. Il Piano paesaggistico diventerà pienamente efficace, infatti, solo con la sua approvazione definitiva, per cui non è possibile negare la definizione di una pratica solo sulla base dell’atto adottato, in applicazione delle norme di salvaguardia.
Sul secondo punto. Non c'è dubbio che per le aree inserite nel contesto del 'paesaggio rurale' ma prive di tipizzazione omologa (rurale), non si applichino le prescrizioni previste. Tuttavia, lo stesso articolo 83 comma 6 contiene un inciso: "nonché ai piani urbanistici esecutivi adottati dopo l’entrata in vigore del PPTR". Questo inciso significa che nelle aree non rurali e con destinazione edificatoria, si applicheranno le prescrizioni previste per il 'paesaggio rurale" qualora l'intervento sia subordinato all'approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo (lottizzazioni). Ciò comporta il condizionamento del PPTR sugli interessi legittimi contenuti negli strumenti urbanistici comunali. Mi spiace solo che sull'argomento, qualche tempo fa sia stata rilasciata una dichiarazione di scherno nei confronti di professionisti pugliesi che avevano sollevato la questione. In questa materia la prudenza dovrebbe sempre consigliare il garbo.
Sul terzo punto. Questa è più una questione di chiarezza semantica, idonea ad evitare che una circolare esplicativa finisca per generare confusione interpretativa: insomma un paradosso. Il sostantivo 'capoverso' nel significato tecnico-giuridico non è sinonimo di comma o periodo. Significa semplicemente 'a capo'. Pertanto il secondo periodo del comma 1 dell'art. 72 delle NTA è il primo capoverso e non il secondo, mentre il terzo periodo è il secondo capoverso e non il terzo".
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