BARI - Importante pronuncia della Corte d’Appello di Milano: la sentenza n. 3459 del 18 settembre scorso ha definito i contratti swap come delle “scommesse legalmente autorizzate”, condannando la Banca Cariparma a risarcire un piccolo imprenditore con il quale aveva sottoscritto un contratto per questi derivati nel 2004. A riferirlo in una nota UniCons.
La sentenza - prosegue la nota - è importante anche perchè definisce quali siano gli elementi essenziali del contratto senza i quali lo stesso è nullo: innanzitutto, visto che il contratto di swap è una scommessa, deve esserci un’alea (cioè il rischio) scientificamente misurabile, cioè le parti devono accordarsi sugli scenari probabilistici, che devono essere noti e ben presentati all’investitore, indipendentemente dallo scopo per il quale quest’ultimo stipula il contratto, sia mera speculazione o la copertura dal rischio di un tasso di cambio o di interesse.
Inoltre nel contratto vanno indicati la remunerazione dell’intermediario ed il mark to market: senza questi tre elementi il contratto è nullo.
Peraltro questi elementi sono molto difficili da trovare in un contratto di questo tipo, e cioè rende nulli la gran parte dei contratti su questo tipo di derivati proposti ai risparmiatori o già da questi stipulati, e questo rende la sentenza molto importante, aprendo nuovi scenari di tutela del risparmiatore.
Alla luce di questi orientamenti giurisprudenziali, afferma il presidente di UniCons, l'avv. Francesco Saverio Del Buono, fondamentali per tutelare i risparmiatori che sono caduti in questo tipo di contratti, la nostra associazione farà partire le azioni per chiedere la nullità di questi contratti a tutela ed il rimborso dei capitali investiti; i risparmiatori interessati possono contattarci alla email risparmiotradito-unicons@hotmail.it ed al numero 348 0086073.
La sentenza - prosegue la nota - è importante anche perchè definisce quali siano gli elementi essenziali del contratto senza i quali lo stesso è nullo: innanzitutto, visto che il contratto di swap è una scommessa, deve esserci un’alea (cioè il rischio) scientificamente misurabile, cioè le parti devono accordarsi sugli scenari probabilistici, che devono essere noti e ben presentati all’investitore, indipendentemente dallo scopo per il quale quest’ultimo stipula il contratto, sia mera speculazione o la copertura dal rischio di un tasso di cambio o di interesse.
Inoltre nel contratto vanno indicati la remunerazione dell’intermediario ed il mark to market: senza questi tre elementi il contratto è nullo.
Peraltro questi elementi sono molto difficili da trovare in un contratto di questo tipo, e cioè rende nulli la gran parte dei contratti su questo tipo di derivati proposti ai risparmiatori o già da questi stipulati, e questo rende la sentenza molto importante, aprendo nuovi scenari di tutela del risparmiatore.
Alla luce di questi orientamenti giurisprudenziali, afferma il presidente di UniCons, l'avv. Francesco Saverio Del Buono, fondamentali per tutelare i risparmiatori che sono caduti in questo tipo di contratti, la nostra associazione farà partire le azioni per chiedere la nullità di questi contratti a tutela ed il rimborso dei capitali investiti; i risparmiatori interessati possono contattarci alla email risparmiotradito-unicons@hotmail.it ed al numero 348 0086073.