BARI - La IV commissione presieduta da Ruggiero Mennea ha approvato all’unanimità il disegno di legge riguardante le sanzioni amministrative in materia di quote latte. Secondo quanto previsto dalla legge nazionale 119/2003 le Regioni hanno il compito di multare gli acquirenti del comparto lattiero caseario, commisurando le sanzioni al prelievo supplementare: fermo restando le soglie stabilite dallo Stato (si va da un minimo di 1000 a un massimo di 100mila euro), il governo regionale è intervenuto graduando l’ammontare della multa, calcolata in percentuale sul prelievo supplementare, in relazione alla gravità della violazione e alla recidività.
La sanzione pecuniaria amministrativa calcolata in percentuale sul prelievo supplementare eventualmente dovuto, viene così determinata: 30% del prelievo supplementare eventualmente dovuto per la violazione accertata per la prima volta; 50% del prelievo supplementare eventualmente dovuto, se l’infrazione riguarda un periodo di commercializzazione diverso rispetto a quello per cui è stata accertata la prima violazione, senza interposizione di altre contestazioni nell’ultimo quinquennio a far data dall’ultima violazione accertata; 80% del prelievo supplementare eventualmente dovuto, se l’infrazione riguarda l’accertamento di più violazioni nello stesso periodo di commercializzazione. Tale accertamento costituisce elemento di valutazione per la cancellazione dall’Albo regionale degli acquirenti; 10% del prelievo supplementare eventualmente dovuto, se l’infrazione riguarda una violazione successiva alle prime due violazioni, in un periodo di commercializzazione diverso e riguardante l’ultimo quinquennio a far data dall’ultima violazione accertata. Tale accertamento costituisce elemento di valutazione per la cancellazione dall’Albo regionale.
In caso di mancata corrispondenza tra i quantitativi di latte ritirati, indicati nelle dichiarazioni di fine periodo, e quelli dichiarati nei registri mensili, si applica una sanzione amministrativa commisurata all'importo del prelievo supplementare, calcolato sulla differenza, in valore assoluto, tra detti quantitativi. La sanzione in ogni caso non può essere inferiore a 1.000 euro e superiore a 100.000 euro.
La sanzione pecuniaria amministrativa, calcolata in percentuale sul prelievo supplementare eventualmente dovuto, viene determinata così come segue: 30% del prelievo supplementare, calcolato sulla differenza, in valore assoluto, come descritto nel presente comma, se la violazione accertata riguarda quantità non superiori al 10% del quantitativo complessivo ritirato; 50% del prelievo supplementare, calcolato sulla differenza, in valore assoluto, come descritto nel presente comma, se la violazione accertata riguarda quantità non superiori al 20% del quantitativo complessivo ritirato; 100% del prelievo supplementare, calcolato sulla differenza, in valore assoluto, come descritto nel presente comma, se la violazione accertata riguarda quantità superiori al 20% del quantitativo complessivo ritirato.
La sanzione pecuniaria amministrativa calcolata in percentuale sul prelievo supplementare eventualmente dovuto, viene così determinata: 30% del prelievo supplementare eventualmente dovuto per la violazione accertata per la prima volta; 50% del prelievo supplementare eventualmente dovuto, se l’infrazione riguarda un periodo di commercializzazione diverso rispetto a quello per cui è stata accertata la prima violazione, senza interposizione di altre contestazioni nell’ultimo quinquennio a far data dall’ultima violazione accertata; 80% del prelievo supplementare eventualmente dovuto, se l’infrazione riguarda l’accertamento di più violazioni nello stesso periodo di commercializzazione. Tale accertamento costituisce elemento di valutazione per la cancellazione dall’Albo regionale degli acquirenti; 10% del prelievo supplementare eventualmente dovuto, se l’infrazione riguarda una violazione successiva alle prime due violazioni, in un periodo di commercializzazione diverso e riguardante l’ultimo quinquennio a far data dall’ultima violazione accertata. Tale accertamento costituisce elemento di valutazione per la cancellazione dall’Albo regionale.
In caso di mancata corrispondenza tra i quantitativi di latte ritirati, indicati nelle dichiarazioni di fine periodo, e quelli dichiarati nei registri mensili, si applica una sanzione amministrativa commisurata all'importo del prelievo supplementare, calcolato sulla differenza, in valore assoluto, tra detti quantitativi. La sanzione in ogni caso non può essere inferiore a 1.000 euro e superiore a 100.000 euro.
La sanzione pecuniaria amministrativa, calcolata in percentuale sul prelievo supplementare eventualmente dovuto, viene determinata così come segue: 30% del prelievo supplementare, calcolato sulla differenza, in valore assoluto, come descritto nel presente comma, se la violazione accertata riguarda quantità non superiori al 10% del quantitativo complessivo ritirato; 50% del prelievo supplementare, calcolato sulla differenza, in valore assoluto, come descritto nel presente comma, se la violazione accertata riguarda quantità non superiori al 20% del quantitativo complessivo ritirato; 100% del prelievo supplementare, calcolato sulla differenza, in valore assoluto, come descritto nel presente comma, se la violazione accertata riguarda quantità superiori al 20% del quantitativo complessivo ritirato.
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