BARI - Con la sentenza n. 307/2013 la Corte Costituzionale si è pronunciata sul ricorso proposto da governo contro numerose norme contenute nella l.r. 25/2012 (la c.d. "legge Epifani"), che ha razionalizzato le procedure connesse alla realizzazione di impianti di produzione energetica da fonte rinnovabile.
La Corte ha riconosciuto la legittimità della maggior parte delle disposizioni impugnate, volte a razionalizzare e semplificare i procedimenti autorizzativi, ad uniformare le misure di compensazione previste in favore dei Comuni, ed in genere a eliminare o ridurre gli inconvenienti emersi nella prassi amministrativa degli Uffici.
Più in generale, la legge 25/2012 ha operato un complessivo riordino della materia delle energie rinnovabili, disciplinando in modo puntuale, competenze, procedure e sanzioni. È dunque un fatto altamente positivo che la Corte abbia sancito la legittimità complessiva del provvedimento normativo, facendone salvo l’impianto, peraltro scaturito da lavori legislativi fondati sul massimo confronto ed ascolto verso le forze sociali ed i portatori di interessi (sono state svolte numerose consultazioni con associazioni, sindacati, rappresentati dell'autorità giudiziaria).
Le singole disposizioni che non hanno superato l’esame della Corte, oltre a non risultare essenziali rispetto ai fini perseguiti dalla legge, sono comunque riadottabili nel rispetto dei paletti posti dal Giudice costituzionale.
La Corte ha riconosciuto la legittimità della maggior parte delle disposizioni impugnate, volte a razionalizzare e semplificare i procedimenti autorizzativi, ad uniformare le misure di compensazione previste in favore dei Comuni, ed in genere a eliminare o ridurre gli inconvenienti emersi nella prassi amministrativa degli Uffici.
Più in generale, la legge 25/2012 ha operato un complessivo riordino della materia delle energie rinnovabili, disciplinando in modo puntuale, competenze, procedure e sanzioni. È dunque un fatto altamente positivo che la Corte abbia sancito la legittimità complessiva del provvedimento normativo, facendone salvo l’impianto, peraltro scaturito da lavori legislativi fondati sul massimo confronto ed ascolto verso le forze sociali ed i portatori di interessi (sono state svolte numerose consultazioni con associazioni, sindacati, rappresentati dell'autorità giudiziaria).
Le singole disposizioni che non hanno superato l’esame della Corte, oltre a non risultare essenziali rispetto ai fini perseguiti dalla legge, sono comunque riadottabili nel rispetto dei paletti posti dal Giudice costituzionale.
Tags
Politica