BARI - “Le Regioni non hanno strumenti per contestare la costituzionalità di norme legislative statali”. Il presidente del Consiglio regionale della Puglia, Onofrio Introna, risponde al capogruppo FI-Pdl. “Il presidente Zullo sollecita un mio intervento, dopo un approfondimento della legge Severino, per le conseguenze che le relative disposizioni avrebbero nei confronti dello status consiliare del collega Fabiano Amati, ma va osservato che come Consiglio regionale non abbiamo alcuna titolarità a sollevare eccezioni, né tanto meno come presidente dell’Assemblea avrei la possibilità di intervenire. Ferma restando l’umana vicinanza al collega Amati, con l’auspicio che la vicenda si risolva positivamente e al più presto, va ribadito che il nostro compito resta legato al rispetto delle leggi”.
“Il decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235, testo unico in materia di incandidabilità e divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, è norma della Repubblica, a suo tempo approvata in Parlamento, a larghissima maggioranza e col voto favorevole della stessa parte politica del presidente Zullo. Il Consiglio regionale non può che eseguire alla lettera le previsioni in esso contenute”, ricorda Introna.
La procedura è fissata al Capo III del 235. L’art. 8 (Sospensione e decadenza di diritto per incandidabilità alle cariche regionali) prevede che a cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione sono comunicati al prefetto del capoluogo della Regione che ne dà immediata comunicazione al presidente del Consiglio dei Ministri, il quale, sentiti il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dell'interno, adotta il provvedimento che accerta la sospensione. Tale provvedimento è notificato, a cura del prefetto del capoluogo della Regione, al competente Consiglio regionale per l'adozione dei conseguenti adempimenti di legge.
“Il decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235, testo unico in materia di incandidabilità e divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, è norma della Repubblica, a suo tempo approvata in Parlamento, a larghissima maggioranza e col voto favorevole della stessa parte politica del presidente Zullo. Il Consiglio regionale non può che eseguire alla lettera le previsioni in esso contenute”, ricorda Introna.
La procedura è fissata al Capo III del 235. L’art. 8 (Sospensione e decadenza di diritto per incandidabilità alle cariche regionali) prevede che a cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione sono comunicati al prefetto del capoluogo della Regione che ne dà immediata comunicazione al presidente del Consiglio dei Ministri, il quale, sentiti il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dell'interno, adotta il provvedimento che accerta la sospensione. Tale provvedimento è notificato, a cura del prefetto del capoluogo della Regione, al competente Consiglio regionale per l'adozione dei conseguenti adempimenti di legge.