BARI - L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ha proceduto, con il Servizio competente del Consiglio regionale, ad un approfondimento delle norme che disciplinano l’adeguamento agli indici ISTAT dei vitalizi in godimento.
Da detto approfondimento, è emerso quanto segue.
L’art. 24 della legge regionale n. 5/2010 ha stabilito che, per gli anni 2010, 2011 e 2012, gli assegni vitalizi sono adeguati esclusivamente e annualmente secondo i meccanismi previsti dall’art. 24 della legge statale n. 448/1998 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo).
Con successiva legge regionale 45/2012 (art. 49), tali adeguamenti sono stati estesi anche agli anni seguenti.
Entrambe le suddette leggi regionali non sono state impugnate dal Governo nazionale.
L’art. 24 della legge statale 448 prevede, al comma 2, che la percentuale dell’adeguamento annuale è determinata entro il 30 aprile di ciascun anno con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), sulla base della variazione percentuale comunicata entro il mese di marzo dall’ISTAT. In assenza di tali dati, il medesimo articolo dispone che l’adeguamento venga effettuato nella stessa misura percentuale dell’anno precedente, salvo successivo conguaglio.
Con DPCM del 30 aprile 2010, tale adeguamento è stato fissato nella misura percentuale pari al 3,09 a decorrere dal 1° gennaio 2010.
In tale contesto, quindi, gli uffici consiliari hanno operato nel rispetto delle disposizioni statali e regionali provvedendo, in assenza del decreto annuale del Presidente del Consiglio dei Ministri, ad applicare sui vitalizi in godimento, anche per gli anni successivi, la stessa percentuale applicata nell’anno 2010, salvo successivo conguaglio.
L’Ufficio di Presidenza, preso atto della legittimità dei provvedimenti adottati dal competente Servizio del Consiglio regionale e proseguendo nella propria azione di contenimento dei costi della politica, ha comunque ritenuto opportuno sospendere, con decorrenza immediata, l’adeguamento per l’anno 2014, in attesa di un nuovo DPCM che consentirà di procedere al successivo conguaglio.
Infine, l’Ufficio di Presidenza valuterà , d’intesa con la Conferenza dei capigruppo, ulteriori iniziative in merito.
Da detto approfondimento, è emerso quanto segue.
L’art. 24 della legge regionale n. 5/2010 ha stabilito che, per gli anni 2010, 2011 e 2012, gli assegni vitalizi sono adeguati esclusivamente e annualmente secondo i meccanismi previsti dall’art. 24 della legge statale n. 448/1998 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo).
Con successiva legge regionale 45/2012 (art. 49), tali adeguamenti sono stati estesi anche agli anni seguenti.
Entrambe le suddette leggi regionali non sono state impugnate dal Governo nazionale.
L’art. 24 della legge statale 448 prevede, al comma 2, che la percentuale dell’adeguamento annuale è determinata entro il 30 aprile di ciascun anno con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), sulla base della variazione percentuale comunicata entro il mese di marzo dall’ISTAT. In assenza di tali dati, il medesimo articolo dispone che l’adeguamento venga effettuato nella stessa misura percentuale dell’anno precedente, salvo successivo conguaglio.
Con DPCM del 30 aprile 2010, tale adeguamento è stato fissato nella misura percentuale pari al 3,09 a decorrere dal 1° gennaio 2010.
In tale contesto, quindi, gli uffici consiliari hanno operato nel rispetto delle disposizioni statali e regionali provvedendo, in assenza del decreto annuale del Presidente del Consiglio dei Ministri, ad applicare sui vitalizi in godimento, anche per gli anni successivi, la stessa percentuale applicata nell’anno 2010, salvo successivo conguaglio.
L’Ufficio di Presidenza, preso atto della legittimità dei provvedimenti adottati dal competente Servizio del Consiglio regionale e proseguendo nella propria azione di contenimento dei costi della politica, ha comunque ritenuto opportuno sospendere, con decorrenza immediata, l’adeguamento per l’anno 2014, in attesa di un nuovo DPCM che consentirà di procedere al successivo conguaglio.
Infine, l’Ufficio di Presidenza valuterà , d’intesa con la Conferenza dei capigruppo, ulteriori iniziative in merito.
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