BARI - Ultimi giorni per aderire alla definizione agevolata delle cartelle che consente di pagare gli importi dovuti senza gli interessi maturati. Con l’avvicinarsi della scadenza del 31 marzo agli sportelli si registra un affluenza piuttosto contenuta, segno evidente che chi ha voluto usufruire di questa opportunità ha già provveduto nei giorni scorsi. Rispetto al 28 febbraio, termine inizialmente fissato dalla Legge e poi prorogato di un mese, l’incremento delle adesioni è stato piuttosto limitato. Si è passati da 300 milioni incassati a quella data ai circa 340 milioni versati ad oggi. Le adesioni sono passate da 75 mila a 90 mila. L’incertezza sulla proroga, arrivata nel giorno della prima scadenza fissata dalla legge, ha determinato il picco di adesioni proprio a ridosso del 28 febbraio, che avrebbe rappresentato l’ultima data utile per pagare. Ad oggi invece non si registrano code o criticità , ma comunque Equitalia ha già predisposto le opportune iniziative per fare fronte a eventuali incrementi di affluenza che dovessero verificarsi durante questa ultima settimana.
Il vademecum per i contribuenti - La Legge di Stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013 n. 147) prevede la possibilità di pagare in un’unica soluzione, senza interessi di mora e interessi di ritardata iscrizione a ruolo, le cartelle e gli avvisi di accertamento esecutivi affidati entro il 31 ottobre 2013 a Equitalia per la riscossione. Rientrano nell’agevolazione, per esempio, le entrate erariali come l’Irpef e l’Iva e, limitatamente agli interessi di mora, anche le entrate non erariali come il bollo dell’auto e le multe per violazione al codice della strada elevate da Comuni e Prefetture. Restano invece escluse le somme dovute per effetto di sentenze di condanna della Corte dei Conti, i contributi richiesti dagli enti previdenziali (Inps, Inail), i tributi locali non riscossi da Equitalia e le richieste di pagamento di enti diversi da quelli ammessi (l’elenco è disponibile sul sito www.gruppoequitalia.it). La definizione agevolata è applicabile anche in presenza di rateizzazioni, sospensioni giudiziali o altre situazioni particolari.
I tributi interessati. La definizione agevolata riguarda le cartelle e avvisi di accertamento esecutivi emessi per tributi di competenza delle Agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate, del Demanio, del Territorio, delle Dogane e dei Monopoli), Uffici statali (per esempio Ministeri e Prefetture) ed Enti locali (Regioni, Province e Comuni), affidati a Equitalia entro il 31 ottobre 2013.
Verifica delle cartelle. Per capire se i tributi inseriti nelle cartelle/avvisi rientrano nella definizione agevolata i contribuenti devono prendere visione della propria situazione debitoria, verificare la data in cui le somme dovute sono state affidate all’agente della riscossione e il tipo di atto ricevuto. Queste informazioni sono tutte contenute nell’estratto di ruolo che si può chiedere agli sportelli di Equitalia.
Cosa non si paga. Per tutte le cartelle/avvisi che rientrano nell’agevolazione il contribuente non dovrà pagare gli interessi di mora che maturano dalla data di notifica della cartella in caso di mancato pagamento delle somme entro i 60 giorni previsti. Inoltre, per le cartelle/avvisi emessi per conto dell’Agenzia delle Entrate, e quindi riferite a entrate erariali, non si paga anche il tributo relativo agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, indicati nella cartella di pagamento e nell’estratto di ruolo.
Cosa si paga. Chi sceglie di aderire dovrà pagare il residuo del debito (al netto degli interessi non dovuti), le sanzioni, l’aggio, le spese di notifica e quelle per eventuali procedure attivate. Equitalia invierà entro il 30 giugno mediante posta ordinaria una comunicazione di avvenuta estinzione del debito ai contribuenti che avranno pagato nei termini previsti.
Dove e come pagare. È possibile effettuare il versamento in tutti gli sportelli di Equitalia, negli uffici postali tramite bollettino F35, indicando nel campo “Eseguito da”, oltre ai dati personali, anche la dicitura “Definizione Ruoli - L.S. 2014”. Per la corretta ricezione del pagamento, si consiglia di utilizzare un bollettino F35, completo di codice fiscale, per ognuna delle cartelle/avvisi che si vuole pagare in forma agevolata.
Il vademecum per i contribuenti - La Legge di Stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013 n. 147) prevede la possibilità di pagare in un’unica soluzione, senza interessi di mora e interessi di ritardata iscrizione a ruolo, le cartelle e gli avvisi di accertamento esecutivi affidati entro il 31 ottobre 2013 a Equitalia per la riscossione. Rientrano nell’agevolazione, per esempio, le entrate erariali come l’Irpef e l’Iva e, limitatamente agli interessi di mora, anche le entrate non erariali come il bollo dell’auto e le multe per violazione al codice della strada elevate da Comuni e Prefetture. Restano invece escluse le somme dovute per effetto di sentenze di condanna della Corte dei Conti, i contributi richiesti dagli enti previdenziali (Inps, Inail), i tributi locali non riscossi da Equitalia e le richieste di pagamento di enti diversi da quelli ammessi (l’elenco è disponibile sul sito www.gruppoequitalia.it). La definizione agevolata è applicabile anche in presenza di rateizzazioni, sospensioni giudiziali o altre situazioni particolari.
I tributi interessati. La definizione agevolata riguarda le cartelle e avvisi di accertamento esecutivi emessi per tributi di competenza delle Agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate, del Demanio, del Territorio, delle Dogane e dei Monopoli), Uffici statali (per esempio Ministeri e Prefetture) ed Enti locali (Regioni, Province e Comuni), affidati a Equitalia entro il 31 ottobre 2013.
Verifica delle cartelle. Per capire se i tributi inseriti nelle cartelle/avvisi rientrano nella definizione agevolata i contribuenti devono prendere visione della propria situazione debitoria, verificare la data in cui le somme dovute sono state affidate all’agente della riscossione e il tipo di atto ricevuto. Queste informazioni sono tutte contenute nell’estratto di ruolo che si può chiedere agli sportelli di Equitalia.
Cosa non si paga. Per tutte le cartelle/avvisi che rientrano nell’agevolazione il contribuente non dovrà pagare gli interessi di mora che maturano dalla data di notifica della cartella in caso di mancato pagamento delle somme entro i 60 giorni previsti. Inoltre, per le cartelle/avvisi emessi per conto dell’Agenzia delle Entrate, e quindi riferite a entrate erariali, non si paga anche il tributo relativo agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, indicati nella cartella di pagamento e nell’estratto di ruolo.
Cosa si paga. Chi sceglie di aderire dovrà pagare il residuo del debito (al netto degli interessi non dovuti), le sanzioni, l’aggio, le spese di notifica e quelle per eventuali procedure attivate. Equitalia invierà entro il 30 giugno mediante posta ordinaria una comunicazione di avvenuta estinzione del debito ai contribuenti che avranno pagato nei termini previsti.
Dove e come pagare. È possibile effettuare il versamento in tutti gli sportelli di Equitalia, negli uffici postali tramite bollettino F35, indicando nel campo “Eseguito da”, oltre ai dati personali, anche la dicitura “Definizione Ruoli - L.S. 2014”. Per la corretta ricezione del pagamento, si consiglia di utilizzare un bollettino F35, completo di codice fiscale, per ognuna delle cartelle/avvisi che si vuole pagare in forma agevolata.
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