Interrogazione di Marmo sui canoni delle aree demaniali marittime

Il Consigliere regionale del PDL-FI Nino Marmo, Vice Presidente del Consiglio Regionale, paventando il rischio del blocco della ormai imminente definizione di un lungo contenzioso promosso da vari concessionari di aree demaniali marittime del comune di Bari, per lo più ristoratori, ha presentato un'interrogazione a risposta scritta al Presidente della Giunta regionale ed all’Assessore al Demanio e Patrimonio.
Nell’interrogazione Marmo ha premesso che  dall’anno 2007, a seguito dell’entrata in vigore della Legge 296/’06, detti concessionari hanno visto decuplicare improvvisamente gli importi richiesti a titolo di canone demaniale annuale, anche in caso di concessioni in corso; ha rammentato ancora che la legge di stabilità 2014 (L. 147/’13) ha previsto la possibilità di definire dette controversie giudiziarie pendenti, attraverso il riconoscimento dell’importo pari al 30% del richiesto oppure del 60% nel caso di richiesta di rateazione; ha, quindi, messo il dito nella piaga,  specificando che a transazione, in sostanza, conclusa la Regione Puglia ha praticamente bloccato i procedimenti di definizione e rischia di far saltare le transazioni, con ogni conseguenza anche per la Regione Puglia, oltre che per i concessionari, vanificando in parte l’agevolazione prevista per la definizione del contenzioso, contestando detta transazione.
Marmo pertanto considera che la Legge Regionale 23 giugno 2006, n. 17 "Disciplina della tutela e dell'uso della costa" conferisce ai Comuni costieri l'esercizio di tutte le funzioni amministrative relative alla materia del demanio marittimo e che le concessioni sono soggette al pagamento del canone nella misura stabilita dalla normativa statale, incrementato del 10 per cento quale imposta regionale aggiuntiva. Quindi, in base a quanto disposto dalla sopradetta legge, la Regione Puglia, ai fini procedimentali nei confronti del concessionario privato, non ha alcuna legittimazione a partecipare al procedimento. Marmo continua, considerando che la posizione assunta dall’Ufficio regionale appare tutt’altro che ragionevole, atteso che l’art. 18 comma 1 della L. R. 17/2006 dispone non già che l’imposta aggiuntiva regionale sia di una determinata entità, bensì che sia in ragione proporzionale (10%) del canone dovuto all’erario, come determinato dal Comune costiero competente eventualmente anche a seguito di accertamento giudiziale promosso dal concessionario e transazione come nel caso in esame. In fine il Consigliere Marmo, per le questioni esposte ha chiesto al Presidente della Giunta Regionale ed all’Assessore al Demanio e Patrimonio di sapere: 1) se sono a conoscenza della incomprensibile presa di posizione dell’Ufficio regionale del Demanio Marittimo, in merito all’applicazione della Legge  147/’13 (Legge di Stabilità) che prevede la possibilità di definire le controversie giudiziarie pendenti, in materia di canoni di concessione di demanio marittimo, attraverso una transazione disciplinata dalla stessa legge. 2) Se ritengono opportuno far assumere correttamente alla Regione Puglia una posizione favorevole alla definizione delle controversie, ritenendo quale corretta ed unica base imponibile ai fini del calcolo dell’imposta regionale aggiuntiva al canone demaniale marittimo, l’importo risultante dalla definizione secondo l’art. 1 comma 732 L. 147/’13 e non, l’ormai inesistente importo ex L. 296/’06 contestato giudizialmente.

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