Invalidità civile, si cambia: in caso di rivedibilità è l'Inps a convocare i cittadini

BARI - Sebbene un po’ in sordina, questa estate è stata approvata una legge molto importante che riguarda il meccanismo della rivedibilità delle pensioni di invalidità civile. Tutto è avvenuto l’11 agosto scorso in sede di conversione del decreto n.90 del 2014 tramite la legge n.114. Queste le novità introdotte: nel caso in cui sia prevista una scadenza del verbale di accertamento dell’invalidità civile, cecità, sordità, handicap e quindi la rivedibilità della posizione, il comma 6 bis dell’articolo 25 della legge ha previsto la conservazione di tutti i diritti acquisiti nel periodo intercorrente tra la scadenza stessa e la redazione del nuovo verbale di accertamento. Per i verbali per i quali è prevista la rivedibilità, solo l’Inps è legittimato a procedere alla convocazione e non l’Asl o il cittadino.

“Si tratta – spiega il presidente provinciale dell’ANMIC di Bari Michele Caradonna – di una vera e propria svolta. Sino ad oggi capitava molto spesso che il cittadino diversamente abile non ricordasse che sul verbale ci fosse indicata la data di revisione e se ne accorgesse solo nel momento in cui l’istituto di previdenza lo avvisava che la sua pensione era stata sospesa. Secondo procedura Inps, quindi, il beneficiario perdeva il diritto all’assegno dal momento della scadenza e lo riacquistava solo nel momento di ripresentazione della domanda (sempre se veniva riconfermata la percentuale di invalidità). In questo modo l’ignaro cittadino si vedeva sottrarre dal proprio conto gli importi incassati dopo la data di revisione e perdeva anche quelli intercorrenti sino alla presentazione della nuova domanda. Un vero e proprio pasticcio burocratico con conseguenze spesso drammatiche”.

Il comma 6 bis dell’articolo 25 della legge 114 ha previsto invece la conservazione di tutti i diritti acquisiti nel periodo intercorrente tra la scadenza stessa e la redazione del nuovo verbale di accertamento, verbali per i quali è solo l’Inps a contattare il beneficiario.

La stessa legge ha poi previsto alcune novità in materia di patenti di guida.

Se nella prima visita di idoneità alla guida la Commissione certifica che il conducente presenta una disabilità stabilizzata e non necessita di modifiche delle prescrizioni o delle limitazioni in atto, i successivi rinnovi di validità della patente di guida potranno essere effettuati senza passare per la Commissione, come avviene per tutti gli altri soggetti. La durata della patente è quella comunemente prevista. Il comma 8 ha disposto inoltre l’esonero da revisione per tutti i soggetti che hanno patologie stabilizzate o ingravescenti. “E’ bene sottolineare poi che in sede di accertamento - prosegue Caradonna - l’interessato, oltre al medico di fiducia, può chiedere sempre la presenza di un esperto da lui individuato”.

Ultime novità riguardano i disabili che abbiano conseguito l’idoneità nei concorsi pubblici. Potranno essere assunti, ai fini della copertura delle aliquote di riserva nelle pubbliche amministrazioni, anche oltre il limite dei posti ad esso riservati nel concorso. Tale possibilità è concessa solo ai soggetti che versano in stato di disoccupazione.

“Insomma - conclude Caradonna – il Governo finalmente ha messo ordine in alcuni meccanismi burocratici sbagliati che sino ad oggi procuravano solo danni ai soggetti interessati. La speranza è che si prosegua su questa strada e che il mondo della disabilità possa ricevere la giusta attenzione da parte di tutte le istituzioni”.

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