BARI - Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità il disegno di legge “Norme per la conoscenza, la valorizzazione e recupero dei trabucchi” che ha lo scopo di salvaguardare, tutelare, valorizzare un manufatto storico, caratterizzante, in modo particolare, il paesaggio costiero del basso Adriatico e che costituisce elemento del patrimonio identitario della Regione Puglia.
“La valenza storica del “trabucco” – si legge nella relazione del presidente della sesta Commissione, Francesco Ognissanti - è data dall’essere strumento di una particolare tecnica di pesca, consistente nell'intercettare, con le grandi reti, i flussi di pesci che si spostano lungo gli anfratti della costa, sfruttando favorevolmente le correnti”. “L’indubbio valore identitario del “trabucco” – continua Ognissanti nella relazione di accompagnamento dalla legge - deriva, quindi, dall’essere non solo testimonianza della tradizionale attività di pesca praticata in alcune zone della Puglia, ma anche dalla circostanza che tali strutture fragili, esposte a degrado naturale e bisognose di ripetuti interventi di manutenzione, rappresentano, ormai, una componente stabile del paesaggio costiero”.
L’articolato normativo del disegno di legge risponde allo spirito degli articoli 2 e 12 dello Statuto regionale, in quanto il “trabucco” rappresenta una componente ambientale, paesaggistica, architettonica e storico culturale da tramandare alle “future generazioni”.
Il disegno di legge si propone il perseguimento di tre concrete finalità:
la preservazione del bene “trabucco”, anche attraverso la previsione all’art. 1, comma 2, di una norma sanzionatoria, la cui applicazione viene demandata all’ente comunale sul cui territorio insistono i “trabucchi” e che procederà all’irrogazione della sanzione nei confronti di chi li danneggia, degrada o rimuove anche parzialmente, in assenza delle dovute autorizzazioni; la dettagliata definizione del bene “trabucco” all’art. 2, comma 1, nonché il censimento degli stessi, sia quelli ancora esistenti sia quelli scomparsi all’art. 2, comma 2; la valorizzazione del bene “trabucco” sia con la previsione di linee guida per il recupero o il ripristino, la conservazione e valorizzazione dei trabucchi, indicandone anche le attività compatibili e includendo la valorizzazione e il recupero dei trabucchi fra gli obiettivi e i piani di valorizzazione e gestione compresi negli Strumenti della programmazione regionale di cui al Titolo II della l.r. 17/2013.
“La valenza storica del “trabucco” – si legge nella relazione del presidente della sesta Commissione, Francesco Ognissanti - è data dall’essere strumento di una particolare tecnica di pesca, consistente nell'intercettare, con le grandi reti, i flussi di pesci che si spostano lungo gli anfratti della costa, sfruttando favorevolmente le correnti”. “L’indubbio valore identitario del “trabucco” – continua Ognissanti nella relazione di accompagnamento dalla legge - deriva, quindi, dall’essere non solo testimonianza della tradizionale attività di pesca praticata in alcune zone della Puglia, ma anche dalla circostanza che tali strutture fragili, esposte a degrado naturale e bisognose di ripetuti interventi di manutenzione, rappresentano, ormai, una componente stabile del paesaggio costiero”.
L’articolato normativo del disegno di legge risponde allo spirito degli articoli 2 e 12 dello Statuto regionale, in quanto il “trabucco” rappresenta una componente ambientale, paesaggistica, architettonica e storico culturale da tramandare alle “future generazioni”.
Il disegno di legge si propone il perseguimento di tre concrete finalità:
la preservazione del bene “trabucco”, anche attraverso la previsione all’art. 1, comma 2, di una norma sanzionatoria, la cui applicazione viene demandata all’ente comunale sul cui territorio insistono i “trabucchi” e che procederà all’irrogazione della sanzione nei confronti di chi li danneggia, degrada o rimuove anche parzialmente, in assenza delle dovute autorizzazioni; la dettagliata definizione del bene “trabucco” all’art. 2, comma 1, nonché il censimento degli stessi, sia quelli ancora esistenti sia quelli scomparsi all’art. 2, comma 2; la valorizzazione del bene “trabucco” sia con la previsione di linee guida per il recupero o il ripristino, la conservazione e valorizzazione dei trabucchi, indicandone anche le attività compatibili e includendo la valorizzazione e il recupero dei trabucchi fra gli obiettivi e i piani di valorizzazione e gestione compresi negli Strumenti della programmazione regionale di cui al Titolo II della l.r. 17/2013.