BARI - Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza la proposta di legge di modifica alla norma regionale vigente in materia di pianificazione paesaggistica (n.20/09). Con un emendamento presentato dai consiglieri regionali del Pd Fabiano Amati e Michele Mazzarano, e subemendato dai consiglieri Mazzei, Pellegrino e dall’assessore Barbanente, l’iniziale proposta emendativa del consigliere Filippo Caracciolo (Pd) è stata superata.
Il numero dei componenti della Commissione varia da tre a cinque, che i Comuni potranno selezionare con avvisi pubblici, anche attraverso short list, tra soggetti in possesso di specializzazione universitaria ed esperienza almeno quinquennale in materie attinenti alla tutela paesaggistica, storia dell’arte, architettura, archeologia, scienze agrarie e forestali. Nel caso in cui la commissione sia composta da un numero di membri superiore a tre, può includere anche una figura professionale priva di titolo di studio universitario, purché con esperienza almeno quinquennale.
Ridotta rispetto al precedente testo la durata in carica della Commissione che non dovrà essere superiore ai tre anni e rinnovabile per non più di una volta. Ai Comuni è attribuita inoltre la facoltà di stabilire solo disposizioni di dettaglio per il funzionamento della commissione locale per il paesaggio ma non la composizione.
Entro trenta giorni i Comuni dovranno adeguare i regolamento vigente in materia di commissione locale per il paesaggio. In caso contrario la Regione procede alla nomina di un commissario ad acta. Modificato anche l’articolo 7 della stessa legge. La competenza a rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche è in capo alla Regione per le opere soggette a procedimento di VIA di competenza regionale. Per le opere soggette a procedimento di VIA di competenza provinciale è in capo alla Provincia il cui comitato VIA comprende un esperto in materia di paesaggio.
La competenza a rilasciare il parere di compatibilità paesaggistica previsto dal vigente piano paesaggistico è della Regione per gli strumenti urbanistici esecutivi interessati da beni o ulteriori contesti paesaggistici.
La proposta riscrive integralmente l’articolo 8 relativo alla composizione e alla funzione della Commissione locale per il paesaggio, introducendo il termine perentorio di venti giorni entro cui la Commissione è obbligata ad esprimere pareri ai procedimenti riguardanti il rilascio di autorizzazioni paesaggistiche di interventi pubblici e privati.
Il numero dei componenti della Commissione varia da tre a cinque, che i Comuni potranno selezionare con avvisi pubblici, anche attraverso short list, tra soggetti in possesso di specializzazione universitaria ed esperienza almeno quinquennale in materie attinenti alla tutela paesaggistica, storia dell’arte, architettura, archeologia, scienze agrarie e forestali. Nel caso in cui la commissione sia composta da un numero di membri superiore a tre, può includere anche una figura professionale priva di titolo di studio universitario, purché con esperienza almeno quinquennale.
Ridotta rispetto al precedente testo la durata in carica della Commissione che non dovrà essere superiore ai tre anni e rinnovabile per non più di una volta. Ai Comuni è attribuita inoltre la facoltà di stabilire solo disposizioni di dettaglio per il funzionamento della commissione locale per il paesaggio ma non la composizione.
Entro trenta giorni i Comuni dovranno adeguare i regolamento vigente in materia di commissione locale per il paesaggio. In caso contrario la Regione procede alla nomina di un commissario ad acta. Modificato anche l’articolo 7 della stessa legge. La competenza a rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche è in capo alla Regione per le opere soggette a procedimento di VIA di competenza regionale. Per le opere soggette a procedimento di VIA di competenza provinciale è in capo alla Provincia il cui comitato VIA comprende un esperto in materia di paesaggio.
La competenza a rilasciare il parere di compatibilità paesaggistica previsto dal vigente piano paesaggistico è della Regione per gli strumenti urbanistici esecutivi interessati da beni o ulteriori contesti paesaggistici.