BARI - La Regione Puglia ha depositato oggi il ricorso alla Corte Costituzionale per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 29, 47, 66, 68, 69, 74, 126, 153, 155, 162, 171, 181, lett. e), n. 1.3), e 183, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), per violazione degli articoli 117, terzo e sesto comma, 118, primo comma, e 119 della Costituzione.
Sintesi delle questioni di legittimità proposte .
1) Illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 29, della legge n. 107 del 2015, nella parte in cui prevede che il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, possa individuare percorsi formativi e iniziative diretti all’orientamento e a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti nonché la valorizzazione del merito scolastico e dei talenti, per violazione:
· dell’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto la norma statale, pur incidendo nella materia di competenza concorrente relativa all’“istruzione”, non è configurabile alla stregua di principio fondamentale della medesima;
· del combinato disposto dell’art. 117, terzo comma, e dell’art. 118, primo comma, Cost., così come interpretati dalla giurisprudenza costituzionale, in quanto la norma statale suindicata, pur attribuendo ad un organo statale – il dirigente scolastico – una funzione amministrativa ascrivibile alla competenza concorrente in materia di “istruzione”, non prevede alcuna forma di coinvolgimento delle Regioni ai fini della disciplina e dell’esercizio della funzione avocata dallo Stato in sussidiarietà.
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2) Illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 47, della legge n. 107 del 2015, nella parte in cui affida la predisposizione di apposite “linee-guida” al Ministro dell’istruzione – di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze, e previa intesa in sede di Conferenza unificata – al fine di «favorire le misure di semplificazione e di promozione degli istituti tecnici superiori» e in vista della realizzazione degli obiettivi indicati alle lettere da a) a f) del medesimo comma, per violazione:
· del combinato disposto dell’art. 117, terzo e sesto comma, Cost., in quanto la norma statale rimette ad una fonte sub-legislativa – un decreto interministeriale – la determinazione di “linee-guida” vincolanti nell’ambito di una materia di competenza legislativa concorrente (l’“istruzione”), in riferimento alla quale è precluso al legislatore statale, sia dalla lettera dell’art. 117, sesto comma, Cost., sia secondo la giurisprudenza costituzionale, il ricorso a fonti di rango inferiore a quello della legge.
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3) Illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 66, della legge n. 107 del 2015, nella parte in cui affida agli uffici scolastici regionali la definizione dell’ampiezza degli ambiti territoriali dei ruoli nei quali è articolato il personale docente, per violazione:
· dell’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto la norma statale si occupa di disciplinare alcuni profili organizzativi della rete scolastica che secondo la giurisprudenza costituzionale rientrano, invece, nella competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di “istruzione”; né, tantomeno, la norma statale è configurabile alla stregua di principio fondamentale della predetta materia, secondo la nozione che ha fornito al riguardo la giurisprudenza costituzionale;
· del combinato disposto dell’art. 117, terzo comma, e dell’art. 118, primo comma, Cost., così come interpretati dalla giurisprudenza costituzionale, in quanto la norma statale, pur attribuendo ad organi statali – gli uffici scolastici – una funzione amministrativa ascrivibile alla competenza concorrente in materia di “istruzione”, si limita a prevedere l’acquisizione di un mero parere delle Regioni anziché il conseguimento dell’intesa con le medesime.
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4) Illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 68, della legge n. 107 del 2015, nella parte in cui affida la funzione di ripartizione dell’organico di autonomia “per ambiti territoriali” ad un organo statale, quale è il dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale, per violazione:
· dell’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto la norma statale si occupa di disciplinare alcuni profili relativi all’assetto organizzativo della rete scolastica che implicano valutazioni legate alle specifiche esigenze territoriali e che, pertanto, secondo la giurisprudenza costituzionale, sono da ricondurre alla competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di “istruzione”;
· del combinato disposto dell’art. 117, terzo comma, e dell’art. 118, primo comma, Cost., così come interpretati dalla giurisprudenza costituzionale, in quanto la norma statale, pur attribuendo ad un organo statale – il dirigente scolastico – una funzione amministrativa ascrivibile alla competenza concorrente in materia di “istruzione”, non prevede alcuna forma di coinvolgimento delle Regioni ai fini della disciplina e dell’esercizio della funzione avocata in sussidiarietà allo Stato.
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5) Illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 69, della legge n. 107 del 2015, nella parte in cui attribuisce al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca – di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze – la funzione consistente nella definizione, tramite decreto, di un incremento dei posti dell’organico, seppure non concernenti l’organico “di autonomia”, per violazione:
· dell’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto la norma statale si occupa di disciplinare alcuni profili organizzativi della rete scolastica che implicano valutazioni legate alle specifiche esigenze territoriali e che, pertanto, secondo la giurisprudenza costituzionale sono da ricondurre alla sfera di competenza legislativa concorrente regionale in materia di “istruzione”;
· del combinato disposto dell’art. 117, terzo comma, e dell’art. 118, primo comma, Cost., così come interpretati dalla giurisprudenza costituzionale, in quanto la norma statale, pur attribuendo ad un organo statale – il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca – una funzione amministrativa ascrivibile alla competenza concorrente in materia di “istruzione”, non prevede alcuna forma di coinvolgimento delle Regioni ai fini della disciplina e dell’esercizio della funzione avocata in sussidiarietà allo Stato.
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6) Illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 74, della legge n. 107 del 2015, nella parte in cui, letto in combinato disposto con il comma 71 della medesima disposizione, sembrerebbe affidare la “definizione” degli “ambiti territoriali” e delle “reti” agli uffici scolastici regionali, i quali – stando alla lettera del citato comma 71 – dovrebbero limitarsi a “promuovere” tali reti tra istituzioni scolastiche, per violazione:
· dell’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto la norma statale, così interpretata, finisce con l’occuparsi della disciplina di profili organizzativi della materia “istruzione” che, però, secondo la giurisprudenza costituzionale, rientrano nella sfera di competenza legislativa concorrente delle Regioni;
· del combinato disposto dell’art. 117, terzo comma, e dell’art. 118, primo comma, Cost., così come interpretati dalla giurisprudenza costituzionale, in quanto la norma statale, pur attribuendo ad organi statali – gli uffici scolastici – una funzione amministrativa ascrivibile alla competenza concorrente in materia di “istruzione”, non prevede alcuna forma di coinvolgimento delle Regioni ai fini della disciplina e dell’esercizio della funzione avocata dallo Stato in sussidiarietà.
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7) Illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 126, della legge n. 107 del 2015, nella parte in cui istituisce un fondo a destinazione vincolata in riferimento ai fini della «valorizzazione del merito del personale docente», per violazione:
· del combinato disposto dell’art. 117, terzo comma, e dell’art. 119 Cost., così come interpretati dalla giurisprudenza costituzionale, in quanto secondo quest’ultima non è consentito al legislatore statale istituire fondi a destinazione vincolata in relazione ad ambiti di competenza legislativa concorrente, quale è quello dell’“istruzione” che viene in rilievo nel caso di specie.
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8) Illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 153, della legge n. 107 del 2015, nella parte in cui, «al fine di favorire la costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell’efficienza energetica e della sicurezza strutturale e antisismica, caratterizzate dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall’apertura al territorio», affida al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca la ripartizione delle risorse di cui al comma 158 della medesima disposizione tra le Regioni, nonché l’individuazione dei criteri per l’acquisizione da parte delle stesse Regioni «delle manifestazioni di interesse degli enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento e interessati alla costruzione di una scuola innovativa», per violazione:
· del combinato disposto dell’art. 117, terzo comma, e dell’art. 118, primo comma, Cost., così come interpretati dalla giurisprudenza costituzionale, in quanto la norma statale, pur attribuendo ad un organo statale – il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca – una funzione amministrativa ascrivibile all’edilizia scolastica, che per espresso riconoscimento della giurisprudenza costituzionale incide su una pluralità di materie di competenza legislativa concorrente, non prevede alcuna forma di coinvolgimento delle Regioni ai fini della disciplina e dell’esercizio della funzione avocata in sussidiarietà allo Stato.
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9) Illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 155, della legge n. 107 del 2015, nella parte in cui non prevede che ai fini dell’indizione della procedura concorsuale ivi contemplata venga acquisita un’intesa con le Regioni interessate dagli interventi di edilizia scolastica, per violazione:
· del combinato disposto dell’art. 117, terzo comma, e dell’art. 118, primo comma, Cost., così come interpretati dalla giurisprudenza costituzionale, in quanto la norma statale, pur attribuendo ad un organo statale – il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca – una funzione amministrativa ascrivibile all’edilizia scolastica, che per espresso riconoscimento della giurisprudenza costituzionale incide su una pluralità di materie di competenza legislativa concorrente, si limita a prevedere l’acquisizione di un mero parere della Conferenza unificata anziché il conseguimento di un’intesa con le Regioni interessate, secondo quanto invece richiesto dalla giurisprudenza costituzionale a partire dalla sentenza n. 303 del 2003.
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10) Illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 162 e 171, della legge n. 107 del 2015: il primo, nella parte in cui impone alle Regioni di fornire il monitoraggio dei piani sull’edilizia, indicando altresì il termine perentorio per l’adempimento di tale onere, la sanzione in caso di eventuale inadempimento e la destinazione delle eventuali economie residuate dalla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica; il secondo, nella parte in cui prescrive ai fini del predetto monitoraggio l’applicazione delle modalità di cui al d.lgs. n. 229 del 2011, per violazione:
· dell’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto né il comma 162 né il comma 171, sia singolarmente, sia letti in combinato disposto l’uno con l’altro, sono configurabili alla stregua di principi fondamentali dell’edilizia scolastica, ovvero di materie – governo del territorio, energia, protezione civile – di competenza legislativa concorrente.
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11) Illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 162, della legge n. 107 del 2015, nella parte in cui impone che le eventuali “economie” che residuino alle Regioni a seguito degli interventi di edilizia scolastica regolati dai precedenti commi e che siano accertate a seguito del monitoraggio debbano essere impiegate ai fini della realizzazione degli interventi indicati al medesimo comma, per violazione:
· dell’art. 119 Cost., in quanto la norma statale finisce per stanziare finanziamenti a destinazione vincolata che, riguardando l’edilizia scolastica, incidono su una pluralità di materie di competenza legislativa concorrente: operazione, tuttavia, che – secondo consolidata giurisprudenza costituzionale – dovrebbe invece considerarsi preclusa.
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12) Illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 181, lett. e), n. 1.3), della legge n. 107 del 2015, nella parte in cui nella delega legislativa conferita al Governo contempla anche la determinazione degli «standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia», per violazione:
· dell’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto l’ambito relativo all’individuazione degli standard strutturali e organizzativi in materia di istituzioni che operano nell’ambito dell’istruzione è stato espressamente ricondotto dalla giurisprudenza costituzionale alla sfera di competenza concorrente in materia di “istruzione” spettante al legislatore regionale.
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13) Illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 183, della legge n. 107 del 2015, nella parte in cui affida a fonti statali di rango sub-legislativo la raccolta «per materie omogenee» delle norme regolamentari in vigore negli ambiti sui quali incide la citata legge n. 107 del 2015, e quindi anche quello di legislazione concorrente dell’“istruzione”, con la possibilità di apportarvi modifiche di semplificazione e adeguamento alla disciplina che verrà adottata con i decreti legislativi di attuazione della delega contenuta al comma 180 della medesima disposizione, per violazione:
· del combinato disposto dell’art. 117, terzo e sesto comma, Cost., in quanto la norma statale consente a fonti regolamentari di incidere su una materia di competenza legislativa concorrente (l’“istruzione”), in riferimento alla quale è precluso al legislatore statale, tanto dalla lettera dell’art. 117, sesto comma, Cost., quanto secondo la giurisprudenza costituzionale, il ricorso a fonti di rango inferiore a quello della legge.
Sintesi delle questioni di legittimità proposte .
1) Illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 29, della legge n. 107 del 2015, nella parte in cui prevede che il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, possa individuare percorsi formativi e iniziative diretti all’orientamento e a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti nonché la valorizzazione del merito scolastico e dei talenti, per violazione:
· dell’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto la norma statale, pur incidendo nella materia di competenza concorrente relativa all’“istruzione”, non è configurabile alla stregua di principio fondamentale della medesima;
· del combinato disposto dell’art. 117, terzo comma, e dell’art. 118, primo comma, Cost., così come interpretati dalla giurisprudenza costituzionale, in quanto la norma statale suindicata, pur attribuendo ad un organo statale – il dirigente scolastico – una funzione amministrativa ascrivibile alla competenza concorrente in materia di “istruzione”, non prevede alcuna forma di coinvolgimento delle Regioni ai fini della disciplina e dell’esercizio della funzione avocata dallo Stato in sussidiarietà.
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2) Illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 47, della legge n. 107 del 2015, nella parte in cui affida la predisposizione di apposite “linee-guida” al Ministro dell’istruzione – di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze, e previa intesa in sede di Conferenza unificata – al fine di «favorire le misure di semplificazione e di promozione degli istituti tecnici superiori» e in vista della realizzazione degli obiettivi indicati alle lettere da a) a f) del medesimo comma, per violazione:
· del combinato disposto dell’art. 117, terzo e sesto comma, Cost., in quanto la norma statale rimette ad una fonte sub-legislativa – un decreto interministeriale – la determinazione di “linee-guida” vincolanti nell’ambito di una materia di competenza legislativa concorrente (l’“istruzione”), in riferimento alla quale è precluso al legislatore statale, sia dalla lettera dell’art. 117, sesto comma, Cost., sia secondo la giurisprudenza costituzionale, il ricorso a fonti di rango inferiore a quello della legge.
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3) Illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 66, della legge n. 107 del 2015, nella parte in cui affida agli uffici scolastici regionali la definizione dell’ampiezza degli ambiti territoriali dei ruoli nei quali è articolato il personale docente, per violazione:
· dell’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto la norma statale si occupa di disciplinare alcuni profili organizzativi della rete scolastica che secondo la giurisprudenza costituzionale rientrano, invece, nella competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di “istruzione”; né, tantomeno, la norma statale è configurabile alla stregua di principio fondamentale della predetta materia, secondo la nozione che ha fornito al riguardo la giurisprudenza costituzionale;
· del combinato disposto dell’art. 117, terzo comma, e dell’art. 118, primo comma, Cost., così come interpretati dalla giurisprudenza costituzionale, in quanto la norma statale, pur attribuendo ad organi statali – gli uffici scolastici – una funzione amministrativa ascrivibile alla competenza concorrente in materia di “istruzione”, si limita a prevedere l’acquisizione di un mero parere delle Regioni anziché il conseguimento dell’intesa con le medesime.
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4) Illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 68, della legge n. 107 del 2015, nella parte in cui affida la funzione di ripartizione dell’organico di autonomia “per ambiti territoriali” ad un organo statale, quale è il dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale, per violazione:
· dell’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto la norma statale si occupa di disciplinare alcuni profili relativi all’assetto organizzativo della rete scolastica che implicano valutazioni legate alle specifiche esigenze territoriali e che, pertanto, secondo la giurisprudenza costituzionale, sono da ricondurre alla competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di “istruzione”;
· del combinato disposto dell’art. 117, terzo comma, e dell’art. 118, primo comma, Cost., così come interpretati dalla giurisprudenza costituzionale, in quanto la norma statale, pur attribuendo ad un organo statale – il dirigente scolastico – una funzione amministrativa ascrivibile alla competenza concorrente in materia di “istruzione”, non prevede alcuna forma di coinvolgimento delle Regioni ai fini della disciplina e dell’esercizio della funzione avocata in sussidiarietà allo Stato.
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5) Illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 69, della legge n. 107 del 2015, nella parte in cui attribuisce al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca – di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze – la funzione consistente nella definizione, tramite decreto, di un incremento dei posti dell’organico, seppure non concernenti l’organico “di autonomia”, per violazione:
· dell’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto la norma statale si occupa di disciplinare alcuni profili organizzativi della rete scolastica che implicano valutazioni legate alle specifiche esigenze territoriali e che, pertanto, secondo la giurisprudenza costituzionale sono da ricondurre alla sfera di competenza legislativa concorrente regionale in materia di “istruzione”;
· del combinato disposto dell’art. 117, terzo comma, e dell’art. 118, primo comma, Cost., così come interpretati dalla giurisprudenza costituzionale, in quanto la norma statale, pur attribuendo ad un organo statale – il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca – una funzione amministrativa ascrivibile alla competenza concorrente in materia di “istruzione”, non prevede alcuna forma di coinvolgimento delle Regioni ai fini della disciplina e dell’esercizio della funzione avocata in sussidiarietà allo Stato.
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6) Illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 74, della legge n. 107 del 2015, nella parte in cui, letto in combinato disposto con il comma 71 della medesima disposizione, sembrerebbe affidare la “definizione” degli “ambiti territoriali” e delle “reti” agli uffici scolastici regionali, i quali – stando alla lettera del citato comma 71 – dovrebbero limitarsi a “promuovere” tali reti tra istituzioni scolastiche, per violazione:
· dell’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto la norma statale, così interpretata, finisce con l’occuparsi della disciplina di profili organizzativi della materia “istruzione” che, però, secondo la giurisprudenza costituzionale, rientrano nella sfera di competenza legislativa concorrente delle Regioni;
· del combinato disposto dell’art. 117, terzo comma, e dell’art. 118, primo comma, Cost., così come interpretati dalla giurisprudenza costituzionale, in quanto la norma statale, pur attribuendo ad organi statali – gli uffici scolastici – una funzione amministrativa ascrivibile alla competenza concorrente in materia di “istruzione”, non prevede alcuna forma di coinvolgimento delle Regioni ai fini della disciplina e dell’esercizio della funzione avocata dallo Stato in sussidiarietà.
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7) Illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 126, della legge n. 107 del 2015, nella parte in cui istituisce un fondo a destinazione vincolata in riferimento ai fini della «valorizzazione del merito del personale docente», per violazione:
· del combinato disposto dell’art. 117, terzo comma, e dell’art. 119 Cost., così come interpretati dalla giurisprudenza costituzionale, in quanto secondo quest’ultima non è consentito al legislatore statale istituire fondi a destinazione vincolata in relazione ad ambiti di competenza legislativa concorrente, quale è quello dell’“istruzione” che viene in rilievo nel caso di specie.
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8) Illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 153, della legge n. 107 del 2015, nella parte in cui, «al fine di favorire la costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell’efficienza energetica e della sicurezza strutturale e antisismica, caratterizzate dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall’apertura al territorio», affida al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca la ripartizione delle risorse di cui al comma 158 della medesima disposizione tra le Regioni, nonché l’individuazione dei criteri per l’acquisizione da parte delle stesse Regioni «delle manifestazioni di interesse degli enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento e interessati alla costruzione di una scuola innovativa», per violazione:
· del combinato disposto dell’art. 117, terzo comma, e dell’art. 118, primo comma, Cost., così come interpretati dalla giurisprudenza costituzionale, in quanto la norma statale, pur attribuendo ad un organo statale – il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca – una funzione amministrativa ascrivibile all’edilizia scolastica, che per espresso riconoscimento della giurisprudenza costituzionale incide su una pluralità di materie di competenza legislativa concorrente, non prevede alcuna forma di coinvolgimento delle Regioni ai fini della disciplina e dell’esercizio della funzione avocata in sussidiarietà allo Stato.
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9) Illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 155, della legge n. 107 del 2015, nella parte in cui non prevede che ai fini dell’indizione della procedura concorsuale ivi contemplata venga acquisita un’intesa con le Regioni interessate dagli interventi di edilizia scolastica, per violazione:
· del combinato disposto dell’art. 117, terzo comma, e dell’art. 118, primo comma, Cost., così come interpretati dalla giurisprudenza costituzionale, in quanto la norma statale, pur attribuendo ad un organo statale – il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca – una funzione amministrativa ascrivibile all’edilizia scolastica, che per espresso riconoscimento della giurisprudenza costituzionale incide su una pluralità di materie di competenza legislativa concorrente, si limita a prevedere l’acquisizione di un mero parere della Conferenza unificata anziché il conseguimento di un’intesa con le Regioni interessate, secondo quanto invece richiesto dalla giurisprudenza costituzionale a partire dalla sentenza n. 303 del 2003.
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10) Illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 162 e 171, della legge n. 107 del 2015: il primo, nella parte in cui impone alle Regioni di fornire il monitoraggio dei piani sull’edilizia, indicando altresì il termine perentorio per l’adempimento di tale onere, la sanzione in caso di eventuale inadempimento e la destinazione delle eventuali economie residuate dalla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica; il secondo, nella parte in cui prescrive ai fini del predetto monitoraggio l’applicazione delle modalità di cui al d.lgs. n. 229 del 2011, per violazione:
· dell’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto né il comma 162 né il comma 171, sia singolarmente, sia letti in combinato disposto l’uno con l’altro, sono configurabili alla stregua di principi fondamentali dell’edilizia scolastica, ovvero di materie – governo del territorio, energia, protezione civile – di competenza legislativa concorrente.
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11) Illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 162, della legge n. 107 del 2015, nella parte in cui impone che le eventuali “economie” che residuino alle Regioni a seguito degli interventi di edilizia scolastica regolati dai precedenti commi e che siano accertate a seguito del monitoraggio debbano essere impiegate ai fini della realizzazione degli interventi indicati al medesimo comma, per violazione:
· dell’art. 119 Cost., in quanto la norma statale finisce per stanziare finanziamenti a destinazione vincolata che, riguardando l’edilizia scolastica, incidono su una pluralità di materie di competenza legislativa concorrente: operazione, tuttavia, che – secondo consolidata giurisprudenza costituzionale – dovrebbe invece considerarsi preclusa.
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12) Illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 181, lett. e), n. 1.3), della legge n. 107 del 2015, nella parte in cui nella delega legislativa conferita al Governo contempla anche la determinazione degli «standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia», per violazione:
· dell’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto l’ambito relativo all’individuazione degli standard strutturali e organizzativi in materia di istituzioni che operano nell’ambito dell’istruzione è stato espressamente ricondotto dalla giurisprudenza costituzionale alla sfera di competenza concorrente in materia di “istruzione” spettante al legislatore regionale.
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13) Illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 183, della legge n. 107 del 2015, nella parte in cui affida a fonti statali di rango sub-legislativo la raccolta «per materie omogenee» delle norme regolamentari in vigore negli ambiti sui quali incide la citata legge n. 107 del 2015, e quindi anche quello di legislazione concorrente dell’“istruzione”, con la possibilità di apportarvi modifiche di semplificazione e adeguamento alla disciplina che verrà adottata con i decreti legislativi di attuazione della delega contenuta al comma 180 della medesima disposizione, per violazione:
· del combinato disposto dell’art. 117, terzo e sesto comma, Cost., in quanto la norma statale consente a fonti regolamentari di incidere su una materia di competenza legislativa concorrente (l’“istruzione”), in riferimento alla quale è precluso al legislatore statale, tanto dalla lettera dell’art. 117, sesto comma, Cost., quanto secondo la giurisprudenza costituzionale, il ricorso a fonti di rango inferiore a quello della legge.
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