BARI - “La Regione Puglia riconosce e favorisce il ruolo e i compiti svolti dal volontariato all’interno del sistema regionale di protezione civile proprio in considerazione della mancanza dello scopo di lucro delle associazioni e della gratuità delle prestazioni dei volontari aderenti. Senza l’attività e il prezioso contributo fornito dal mondo del volontariato, l’attività istituzionale nell’ambito della protezione civile sarebbe ancora più ostica e gravosa”. A dichiararlo è Ruggiero Mennea, consigliere regionale del Partito Democratico e presidente del Comitato regionale di Protezione Civile, dopo la presa d’atto della Giunta regionale dello “Schema di Regolamento recante disposizioni relative al Volontariato di Protezione Civile della Regione Puglia”.
“Le organizzazioni di volontariato, i gruppi comunali ed intercomunali di protezione civile, gli organismi di coordinamento provinciale delle associazioni di volontariato concorrono con le componenti istituzionali nelle attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione degli eventi calamitosi”, aggiunge Ruggiero Mennea. “Questo Regolamento definisce le modalità di impiego e di intervento del volontariato nelle attività di protezione civile, tra le quali il supporto operativo al Servizio Protezione Civile della Regione Puglia, mediante la stipula di convenzioni, in situazioni di criticità connesse al rischio incendi boschivi (AIB) ed al rischio meteorologico, idraulico ed idrogeologico, per il presidio del territorio e per attività formative ed esercitative a livello locale”.
“In applicazione degli articoli 18 e 19 della legge regionale 7/2014”, spiega Mennea, “il Regolamento contiene le norme relative a: modalità e presupposti per l'iscrizione, il diniego di iscrizione e la cancellazione delle organizzazioni di volontariato dall'elenco regionale del volontariato di protezione civile; criteri e modalità di erogazione dei contributi e di rimborso delle spese sostenute dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile; modalità di rimborso della somma equivalente al mancato guadagno giornaliero dei lavoratori autonomi e dell'equivalente degli emolumenti corrisposti dai datori di lavoro ai propri dipendenti, aderenti alle organizzazioni di volontariato ed impiegati in attività di protezione civile; eventuale concorso nell’adozione di misure assicurative a favore delle organizzazioni di volontariato”.
“Per continuare a dare il loro importante contributo e supporto alla Regione, le organizzazioni già iscritte all’elenco regionale, ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale del 19 dicembre 1995, n. 39, si devono adeguare ai requisiti per l’iscrizione e il mantenimento dell’iscrizione all'elenco regionale dettati nell’articolo 6 del nuovo Regolamento. Per illustrare dettagliatamente la riforma del volontariato della protezione civile a breve convocheremo una conferenza stampa”, conclude il presidente del Comitato regionale di Protezione Civile.
“Le organizzazioni di volontariato, i gruppi comunali ed intercomunali di protezione civile, gli organismi di coordinamento provinciale delle associazioni di volontariato concorrono con le componenti istituzionali nelle attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione degli eventi calamitosi”, aggiunge Ruggiero Mennea. “Questo Regolamento definisce le modalità di impiego e di intervento del volontariato nelle attività di protezione civile, tra le quali il supporto operativo al Servizio Protezione Civile della Regione Puglia, mediante la stipula di convenzioni, in situazioni di criticità connesse al rischio incendi boschivi (AIB) ed al rischio meteorologico, idraulico ed idrogeologico, per il presidio del territorio e per attività formative ed esercitative a livello locale”.
“In applicazione degli articoli 18 e 19 della legge regionale 7/2014”, spiega Mennea, “il Regolamento contiene le norme relative a: modalità e presupposti per l'iscrizione, il diniego di iscrizione e la cancellazione delle organizzazioni di volontariato dall'elenco regionale del volontariato di protezione civile; criteri e modalità di erogazione dei contributi e di rimborso delle spese sostenute dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile; modalità di rimborso della somma equivalente al mancato guadagno giornaliero dei lavoratori autonomi e dell'equivalente degli emolumenti corrisposti dai datori di lavoro ai propri dipendenti, aderenti alle organizzazioni di volontariato ed impiegati in attività di protezione civile; eventuale concorso nell’adozione di misure assicurative a favore delle organizzazioni di volontariato”.
“Per continuare a dare il loro importante contributo e supporto alla Regione, le organizzazioni già iscritte all’elenco regionale, ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale del 19 dicembre 1995, n. 39, si devono adeguare ai requisiti per l’iscrizione e il mantenimento dell’iscrizione all'elenco regionale dettati nell’articolo 6 del nuovo Regolamento. Per illustrare dettagliatamente la riforma del volontariato della protezione civile a breve convocheremo una conferenza stampa”, conclude il presidente del Comitato regionale di Protezione Civile.