BARI - In merito all’articolo pubblicato oggi sul quotidiano la Repubblica di Bari, col titolo “I consiglieri regionali si tagliano le tasse. Scatta l'aumento su vitalizi e reversibilità”, corre l’obbligo di precisare che il pezzo ha trasformato un semplice atto dovuto in una notizia priva di fondamento. Non si è trattato di un provvedimento di riduzione delle tasse per i consiglieri regionali.
Quella di cui si parla, invece, non è altro che una pura e semplice questione di tasse, la mera applicazione di un parere dell’Agenzia delle Entrate, richiesto da alcune Regioni. Sulla base di questa consulenza giuridica (n.954–2/2016, che alleghiamo integralmente), il Consiglio regionale della Puglia ha provveduto a rideterminare la quota parte degli assegni vitalizi da assoggettare a ritenuta IRFEP, come hanno fatto altri Consigli regionali, non escluso il Friuli Venezia Giulia.
Il Consiglio regionale della Puglia si è sempre dimostrato sensibile alle esigenze di riduzione dei costi della politica ed ha introdotto misure rigide, applicando fina dal 1 gennaio 2013 la tassazione Irpef sull’intero vitalizio. La consulenza dell’Agenzia delle Entrate ha suggerito invece di rivederle, adeguandole a criteri di equità fiscale. (fel)
Nota tecnica
(sintesi della Consulenza dell’Agenzia delle Entrate
che si allega integralmente nel formato pdf)
L’art 52, comma 1, lettera b) secondo e terzo periodo, del Decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n 917, dispone che gli assegni vitalizi percepiti in dipendenza della cessazione delle cariche elettive di cui alla lettera g) del comma 1 dell’art.50 dello stesso decreto “sono assoggettati a tassazione per la quota parte che non deriva da fonti riferibili a trattenute effettuate al percettore, già assoggettate a ritenute fiscali. Detta quota parte è determinata, per ciascun periodo d’imposta, in misura corrispondente al rapporto complessivo delle trattenute effettuate, assoggettate a ritenute fiscali e la spesa complessiva per assegni vitalizi. Il rapporto va effettuato separatamente dai soggetti erogatori degli assegni vitalizi ponendo a base ciascuno i propri elementi”. In concreto, quindi, il Consiglio Regionale, organo preposto all’erogazione dell’assegno vitalizio, è tenuto ad operare la ritenuta d’acconto ai fini IRPEF sulla parte imponibile dell’emolumento in esame, determinata in base al rapporto indicato dalla citata lettera b), dell’art. 52 del TUIR.
A partire dal 2013 la Regione Puglia con Legge regionale n. 34 del 30.11.2012 ha disposto l’abrogazione della normativa riguardante il trattamento previdenziale dei Consiglieri regionali.
Tale abrogazione, di conseguenza, ha determinato la cessazione del versamento del contributo obbligatorio a carico dei Consiglieri regionali. E questo ha reso inapplicabile l’art. 52, comma 1, lett. b) ( terzo periodo) che come detto, prevede la determinazione della quota esente da imposta “in misura corrispondente al rapporto complessivo della trattenuta effettuata, assoggettata a ritenuta fiscale, e la spesa complessiva per assegni vitalizi…”
Di fatto è stato reso inefficace anche il secondo periodo l’art. 52 lett. b) che sancisce: “ gli assegni vitalizi sono assoggettati a tassazione per la quota parte che non deriva da fonti riferibili a trattenute effettuate al percettore, già assoggettata a ritenute fiscali.”
Il disposto dell’art. 52 lett. b), in definitiva statuisce che non si può applicare una doppia imposizione. Contrariamente, il Consiglio regionale della Puglia, così come il citato Friuli Venezia Giulia, ha tassato per intero i vitalizi dal 1 gennaio 2013 a tutt’oggi.
I dubbi sulla doppia imposizione, hanno indotto diversi Consigli Regionali a presentare richieste di chiarimenti all’Agenzia delle Entrate attraverso la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.
L’Agenzia delle Entrate con la Consulenza Giuridica n.954–2/2016 ha espresso il parere secondo il quale per garantire lo stesso regime fiscale applicabile prima della riforma, la quota imponibile dell’assegno vitalizio deve essere calcolata applicando la percentuale risultante dal rapporto tra l’ammontare degli assegni vitalizi e le trattenute complessivamente effettuate nell’ultimo periodo d’imposta di vigenza dell’istituto per l’intero anno.
Solo in tale modo sarebbe possibile evitare la duplicazione di imposta che altrimenti si verificherebbe in ragione del concorso alla formazione della base imponibile degli assegni de quo di contributi non dedotti.
In conformità a tale parere il Consiglio regionale della Puglia, così come altri Consigli regionali tra cui Piemonte, Liguria, Sardegna, Veneto, Toscana, Umbria, Lombardia, Emilia Romagna, Lazio nonché il Friuli Venezia Giulia, ha provveduto a rideterminare la quota parte degli assegni vitalizi da assoggettare a ritenuta IRFEP, adottando il provvedimento n. 61 del 13/9/2016.
Quella di cui si parla, invece, non è altro che una pura e semplice questione di tasse, la mera applicazione di un parere dell’Agenzia delle Entrate, richiesto da alcune Regioni. Sulla base di questa consulenza giuridica (n.954–2/2016, che alleghiamo integralmente), il Consiglio regionale della Puglia ha provveduto a rideterminare la quota parte degli assegni vitalizi da assoggettare a ritenuta IRFEP, come hanno fatto altri Consigli regionali, non escluso il Friuli Venezia Giulia.
Il Consiglio regionale della Puglia si è sempre dimostrato sensibile alle esigenze di riduzione dei costi della politica ed ha introdotto misure rigide, applicando fina dal 1 gennaio 2013 la tassazione Irpef sull’intero vitalizio. La consulenza dell’Agenzia delle Entrate ha suggerito invece di rivederle, adeguandole a criteri di equità fiscale. (fel)
Nota tecnica
(sintesi della Consulenza dell’Agenzia delle Entrate
che si allega integralmente nel formato pdf)
L’art 52, comma 1, lettera b) secondo e terzo periodo, del Decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n 917, dispone che gli assegni vitalizi percepiti in dipendenza della cessazione delle cariche elettive di cui alla lettera g) del comma 1 dell’art.50 dello stesso decreto “sono assoggettati a tassazione per la quota parte che non deriva da fonti riferibili a trattenute effettuate al percettore, già assoggettate a ritenute fiscali. Detta quota parte è determinata, per ciascun periodo d’imposta, in misura corrispondente al rapporto complessivo delle trattenute effettuate, assoggettate a ritenute fiscali e la spesa complessiva per assegni vitalizi. Il rapporto va effettuato separatamente dai soggetti erogatori degli assegni vitalizi ponendo a base ciascuno i propri elementi”. In concreto, quindi, il Consiglio Regionale, organo preposto all’erogazione dell’assegno vitalizio, è tenuto ad operare la ritenuta d’acconto ai fini IRPEF sulla parte imponibile dell’emolumento in esame, determinata in base al rapporto indicato dalla citata lettera b), dell’art. 52 del TUIR.
A partire dal 2013 la Regione Puglia con Legge regionale n. 34 del 30.11.2012 ha disposto l’abrogazione della normativa riguardante il trattamento previdenziale dei Consiglieri regionali.
Tale abrogazione, di conseguenza, ha determinato la cessazione del versamento del contributo obbligatorio a carico dei Consiglieri regionali. E questo ha reso inapplicabile l’art. 52, comma 1, lett. b) ( terzo periodo) che come detto, prevede la determinazione della quota esente da imposta “in misura corrispondente al rapporto complessivo della trattenuta effettuata, assoggettata a ritenuta fiscale, e la spesa complessiva per assegni vitalizi…”
Di fatto è stato reso inefficace anche il secondo periodo l’art. 52 lett. b) che sancisce: “ gli assegni vitalizi sono assoggettati a tassazione per la quota parte che non deriva da fonti riferibili a trattenute effettuate al percettore, già assoggettata a ritenute fiscali.”
Il disposto dell’art. 52 lett. b), in definitiva statuisce che non si può applicare una doppia imposizione. Contrariamente, il Consiglio regionale della Puglia, così come il citato Friuli Venezia Giulia, ha tassato per intero i vitalizi dal 1 gennaio 2013 a tutt’oggi.
I dubbi sulla doppia imposizione, hanno indotto diversi Consigli Regionali a presentare richieste di chiarimenti all’Agenzia delle Entrate attraverso la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.
L’Agenzia delle Entrate con la Consulenza Giuridica n.954–2/2016 ha espresso il parere secondo il quale per garantire lo stesso regime fiscale applicabile prima della riforma, la quota imponibile dell’assegno vitalizio deve essere calcolata applicando la percentuale risultante dal rapporto tra l’ammontare degli assegni vitalizi e le trattenute complessivamente effettuate nell’ultimo periodo d’imposta di vigenza dell’istituto per l’intero anno.
Solo in tale modo sarebbe possibile evitare la duplicazione di imposta che altrimenti si verificherebbe in ragione del concorso alla formazione della base imponibile degli assegni de quo di contributi non dedotti.
In conformità a tale parere il Consiglio regionale della Puglia, così come altri Consigli regionali tra cui Piemonte, Liguria, Sardegna, Veneto, Toscana, Umbria, Lombardia, Emilia Romagna, Lazio nonché il Friuli Venezia Giulia, ha provveduto a rideterminare la quota parte degli assegni vitalizi da assoggettare a ritenuta IRFEP, adottando il provvedimento n. 61 del 13/9/2016.