LECCE - Il Comandante Donato Zacheo ribatte alle accuse mosse del Consigliere comunale del Pd Paolo Foresio che ha parlato di illegittimità degli acquisti effettuati dal Comando di Polizia Locale di Lecce, ex articolo 208 del Codice della Strada, con i proventi delle sanzioni per violazioni allo stesso Codice, citando un parere della Corte dei Conti della Basilicata.
“Ribadisco che questo Comando si attiene scrupolosamente al dettato dell’articolo 208 che, nel corso degli anni e fino all’ultima modifica del 2010, è stato oggetto di diverse pronunce da parte della Corte dei Conti, sia in sede giurisdizionale, che consultiva, con l’emanazione di pareri in materia di contabilità pubblica (Corte dei Conti: Lombardia/274/2013/PAR; Sicilia/74/2016/PAR).
Proprio nel 2013 la Corte dei Conti Lombardia ha sancito un principio, seguito a cascata da tutte le sezioni regionali nelle pronunce successive, per cui l’articolo 208 del Codice della Strada è soggetto ad un’interpretazione evolutiva, secondo la quale (esegesi sorretta dal dato testuale “anche”) l’elencazione della tipologia di acquisti citata dall’articolo de quo ha carattere meramente esemplificativo e non tassativo. Ciò comporta che la gamma di beni, servizi e forniture può essere ampliata avendo come bussola la ratio legis per cui l’acquisto sia funzionale alla finalità dell’articolo 208 di potenziamento del servizio dell’organo di polizia stradale che svolge l’attività di accertamento e prevenzione degli illeciti stradali, al fine di migliorare la sicurezza della circolazione stradale.
La stessa Corte dei Conti ha, nel corso del tempo, cambiato il proprio orientamento facendo rientrare negli acquisiti ammissibili anche le divise per gli operatori, precedentemente espressamente escluse dallo stesso organo (cfr. Corte dei Conti Sicilia - Delib. n. 74/2016/PAR).
Pertanto, tutto ciò che è finalizzato al potenziamento dell’attività , e che, per sua stessa natura, è soggetto ad usura, può essere ricompreso nell’elencazione esemplificativa dell’articolo 208, a cui le pronunce giurisprudenziali e i pareri della Corte dei Conti danno, via via, concretizzazione e specificazione.
In alcune deliberazioni, ad esempio, il fotocopiatore per la scansione dei verbali al Codice della Strada viene espressamente escluso, mentre vengono ricompresi i computer palmari per elevare le sanzioni digitali.
Di fatto, questa attività di specificazione degli acquisti ammissibili con l’articolo 208, da parte delle singole sezioni regionali della Corte, produce una cartina geografica a macchia di leopardo, in base alle tendenze interpretative, più o meno restrittive, di ciascuna singola Sezione regionale.
Nel caso di specie non si è sperperato il denaro pubblico, atteso che il tavolo de quo è stato acquistato per “attrezzare” funzionalmente, e non semplicemente arredare, la sala riunioni del Comando. Il suo utilizzo è strettamente connesso all’attività della nuova centrale operativa ed, infatti, ha già più volte ospitato le riunioni del coordinamento dell’attività tecnico-operativa comunale, gli incontri periodici per l’organizzazione dei servizi di polizia stradale della Polizia Locale e, come tutti gli altri locali del Comando, rimane a disposizione dei componenti del Corpo per le attività di istituto.
Assicuro, ancora una volta, che questo Comando non procederà mai ad acquistare con i proventi dell’articolo 208 del Codice della Strada. divani, quadri e altro di similare, quelli sì non funzionali alle attività d’istituto. E sono certo che la citata deliberazione della Corte dei Conti dalla Basilicata, escludendo la generalità di mobili e arredi, si riferisse proprio a tutto ciò che non è funzionale al servizio della Polizia Locale.
Spero così di aver chiarito, una volta per tutte, le intenzioni di questo Comando, che sono sempre informate al principio di trasparenza e buona amministrazione e volte al perseguimento dell’interesse pubblico che si persegue anche attraverso l’ammodernamento ed il potenziamento della struttura della Polizia Locale”.
“Ribadisco che questo Comando si attiene scrupolosamente al dettato dell’articolo 208 che, nel corso degli anni e fino all’ultima modifica del 2010, è stato oggetto di diverse pronunce da parte della Corte dei Conti, sia in sede giurisdizionale, che consultiva, con l’emanazione di pareri in materia di contabilità pubblica (Corte dei Conti: Lombardia/274/2013/PAR; Sicilia/74/2016/PAR).
Proprio nel 2013 la Corte dei Conti Lombardia ha sancito un principio, seguito a cascata da tutte le sezioni regionali nelle pronunce successive, per cui l’articolo 208 del Codice della Strada è soggetto ad un’interpretazione evolutiva, secondo la quale (esegesi sorretta dal dato testuale “anche”) l’elencazione della tipologia di acquisti citata dall’articolo de quo ha carattere meramente esemplificativo e non tassativo. Ciò comporta che la gamma di beni, servizi e forniture può essere ampliata avendo come bussola la ratio legis per cui l’acquisto sia funzionale alla finalità dell’articolo 208 di potenziamento del servizio dell’organo di polizia stradale che svolge l’attività di accertamento e prevenzione degli illeciti stradali, al fine di migliorare la sicurezza della circolazione stradale.
La stessa Corte dei Conti ha, nel corso del tempo, cambiato il proprio orientamento facendo rientrare negli acquisiti ammissibili anche le divise per gli operatori, precedentemente espressamente escluse dallo stesso organo (cfr. Corte dei Conti Sicilia - Delib. n. 74/2016/PAR).
Pertanto, tutto ciò che è finalizzato al potenziamento dell’attività , e che, per sua stessa natura, è soggetto ad usura, può essere ricompreso nell’elencazione esemplificativa dell’articolo 208, a cui le pronunce giurisprudenziali e i pareri della Corte dei Conti danno, via via, concretizzazione e specificazione.
In alcune deliberazioni, ad esempio, il fotocopiatore per la scansione dei verbali al Codice della Strada viene espressamente escluso, mentre vengono ricompresi i computer palmari per elevare le sanzioni digitali.
Di fatto, questa attività di specificazione degli acquisti ammissibili con l’articolo 208, da parte delle singole sezioni regionali della Corte, produce una cartina geografica a macchia di leopardo, in base alle tendenze interpretative, più o meno restrittive, di ciascuna singola Sezione regionale.
Nel caso di specie non si è sperperato il denaro pubblico, atteso che il tavolo de quo è stato acquistato per “attrezzare” funzionalmente, e non semplicemente arredare, la sala riunioni del Comando. Il suo utilizzo è strettamente connesso all’attività della nuova centrale operativa ed, infatti, ha già più volte ospitato le riunioni del coordinamento dell’attività tecnico-operativa comunale, gli incontri periodici per l’organizzazione dei servizi di polizia stradale della Polizia Locale e, come tutti gli altri locali del Comando, rimane a disposizione dei componenti del Corpo per le attività di istituto.
Assicuro, ancora una volta, che questo Comando non procederà mai ad acquistare con i proventi dell’articolo 208 del Codice della Strada. divani, quadri e altro di similare, quelli sì non funzionali alle attività d’istituto. E sono certo che la citata deliberazione della Corte dei Conti dalla Basilicata, escludendo la generalità di mobili e arredi, si riferisse proprio a tutto ciò che non è funzionale al servizio della Polizia Locale.
Spero così di aver chiarito, una volta per tutte, le intenzioni di questo Comando, che sono sempre informate al principio di trasparenza e buona amministrazione e volte al perseguimento dell’interesse pubblico che si persegue anche attraverso l’ammodernamento ed il potenziamento della struttura della Polizia Locale”.