Diritto al veganesimo, Tar: "Non è possibile che il Comune neghi il menu vegano ai bimbi senza motivarlo"
BARI - Una decisione che farà senz'altro discutere perchè riguarda un tema sempre più scottante in quanto concerne il diritto o meno dei genitori di allevare i figli secondo un'alimentazione vegana che si va a scontrare con le prassi e le regolamentazioni di una società e delle istituzioni ancorate al valore delle diete tradizionali. Ed è il Tar della sezione autonoma di Bolzano a sentenziare l'ok al menu vegano per il bambino che va a scuola dell’infanzia.
E lo motiva con il principio secondo cui il Comune non può negare la dieta senza carne, pesce, uova, latte e derivati al bambino che l’ha seguita fin dalla nascita senza una motivazione circa le «ragioni giuridiche» del diniego. Nè l'amministrazione comunale può limitarsi a indicare l’elenco tassativo dei quattro menu alternativi a quello standard che offre ai bimbi dei suoi asili: ogni provvedimento dell’Amministrazione deve infatti essere motivato e mai essa «è libera di agire secondo arbitrio».
La sentenza 107/17 costituisce una significativa vittoria di una mamma altoatesina che aveva deciso di proporre ricorso al tribunale amministrativo producendo, peraltro, un certificato medico del pediatra che consigliava di escludere gli alimenti indicati dalla dieta del bambino perché potrebbero avere «effetti non favorevoli», dato che in famiglia il bambino è stato cresciuto seguendo questo tipo di alimentazione. Il provvedimento del comune è stato così annullato per carenza di motivazione perché a fondamento del rifiuto non risulta posta alcuna previsione normativa o regolamentare.
Anche in sede giurisdizionale l'ente non è in grado di motivare il diniego: è non ha alcun valore la circostanza che l’amministrazione invochi la delibera della Giunta, limitandosi ad affermare di non avere «alcun obbligo di fornire un menu vegano ai bambini iscritti nei suoi asili» senza indicare alcuna norma o atto: «tanto basta a rendere illegittimo il provvedimento», evidenzia la corte. Anche se la decisione si rifà alla legge regionale del Trentino Alto Adige, il principio applicato è sostanzialmente identico alla normativa nazionale sull’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi: l’ente «deve sempre operare secondo la legge», altrimenti non può provvedere esercitando il suo potere.
Ovviamente rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, non sta a noi stabilire o meno la correttezza della scelta della famiglia, ma resta il fatto che alle amministrazioni comunali, in assenza di specifiche norme e regolamenti in materia, resta preclusa la proibizione della somministrazione di diete vegane o vegetariane anche ai bambini.
E lo motiva con il principio secondo cui il Comune non può negare la dieta senza carne, pesce, uova, latte e derivati al bambino che l’ha seguita fin dalla nascita senza una motivazione circa le «ragioni giuridiche» del diniego. Nè l'amministrazione comunale può limitarsi a indicare l’elenco tassativo dei quattro menu alternativi a quello standard che offre ai bimbi dei suoi asili: ogni provvedimento dell’Amministrazione deve infatti essere motivato e mai essa «è libera di agire secondo arbitrio».
La sentenza 107/17 costituisce una significativa vittoria di una mamma altoatesina che aveva deciso di proporre ricorso al tribunale amministrativo producendo, peraltro, un certificato medico del pediatra che consigliava di escludere gli alimenti indicati dalla dieta del bambino perché potrebbero avere «effetti non favorevoli», dato che in famiglia il bambino è stato cresciuto seguendo questo tipo di alimentazione. Il provvedimento del comune è stato così annullato per carenza di motivazione perché a fondamento del rifiuto non risulta posta alcuna previsione normativa o regolamentare.
Anche in sede giurisdizionale l'ente non è in grado di motivare il diniego: è non ha alcun valore la circostanza che l’amministrazione invochi la delibera della Giunta, limitandosi ad affermare di non avere «alcun obbligo di fornire un menu vegano ai bambini iscritti nei suoi asili» senza indicare alcuna norma o atto: «tanto basta a rendere illegittimo il provvedimento», evidenzia la corte. Anche se la decisione si rifà alla legge regionale del Trentino Alto Adige, il principio applicato è sostanzialmente identico alla normativa nazionale sull’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi: l’ente «deve sempre operare secondo la legge», altrimenti non può provvedere esercitando il suo potere.
Ovviamente rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, non sta a noi stabilire o meno la correttezza della scelta della famiglia, ma resta il fatto che alle amministrazioni comunali, in assenza di specifiche norme e regolamenti in materia, resta preclusa la proibizione della somministrazione di diete vegane o vegetariane anche ai bambini.