LECCE - Troppe volte il fisco e gli agenti accertatori non seguono i corretti iter di notificazione e comunicazione degli atti di accertamento che, quindi, non vengono a giuridica conoscenza del contribuente che, troppo spesso si vede notificare cartelle di pagamento per pretese di cui non aveva avuto precedente conoscenza.
Proprio in data odierna è stata depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce una sentenza, la 2082/17, che ha censurato tali profili d'illegittimità nella notificazione ed ha totalmente annullato una cartella esattoriale di 457.168,51 euro, notificata il 29/11/2010 condannando, infine, Equitalia anche alle spese di giudizio di € 8.000,00 oltre accessori di legge, in favore dell'avvocato Maurizio Villani che aveva difeso il contribuente.
In particolare i giudici leccesi hanno chiarito come si debbano eseguire correttamente le notifiche rispettando le tassative disposizioni di legge, nonché la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione. Oltretutto, nel caso in questione era intervenuta una sentenza del Tribunale di Lecce che, in tema di querela di falso, aveva dichiarato la falsità della dichiarazione dell’avvenuta immissione in cassetta da parte dell’agente notificatore dell'avviso di deposito della raccomandata contenente l'atto di accertamento.
È bene ricordare, infatti, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, che la procedura di notificazione degli atti richiede particolari accorgimenti, spesso ignorati dagli organi notificatori, per mettere il contribuente nelle condizioni di potersi efficacemente difendere avverso gli avvisi di accertamento e le cartelle esattoriali. Quando non si rispettano tassative disposizioni di legge i giudici tributari, giustamente, ormai seguono l'orientamento di condannare Equitalia anche alle spese di giudizio.
Proprio in data odierna è stata depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce una sentenza, la 2082/17, che ha censurato tali profili d'illegittimità nella notificazione ed ha totalmente annullato una cartella esattoriale di 457.168,51 euro, notificata il 29/11/2010 condannando, infine, Equitalia anche alle spese di giudizio di € 8.000,00 oltre accessori di legge, in favore dell'avvocato Maurizio Villani che aveva difeso il contribuente.
In particolare i giudici leccesi hanno chiarito come si debbano eseguire correttamente le notifiche rispettando le tassative disposizioni di legge, nonché la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione. Oltretutto, nel caso in questione era intervenuta una sentenza del Tribunale di Lecce che, in tema di querela di falso, aveva dichiarato la falsità della dichiarazione dell’avvenuta immissione in cassetta da parte dell’agente notificatore dell'avviso di deposito della raccomandata contenente l'atto di accertamento.
È bene ricordare, infatti, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, che la procedura di notificazione degli atti richiede particolari accorgimenti, spesso ignorati dagli organi notificatori, per mettere il contribuente nelle condizioni di potersi efficacemente difendere avverso gli avvisi di accertamento e le cartelle esattoriali. Quando non si rispettano tassative disposizioni di legge i giudici tributari, giustamente, ormai seguono l'orientamento di condannare Equitalia anche alle spese di giudizio.