BARI - Sono state tantissime in quest’estate infuocata, in cui i consumi di elettricità, anche domestici, hanno raggiunto livelli impressionanti, le segnalazioni pervenute allo “Sportello dei Diritti” di numerosi blackout e sbalzi improvvisi della tensione della corrente elettrica. Un fenomeno che ha riguardato molteplici località italiane e le utenze di migliaia di consumatori e aziende. La maggior parte delle lamentele che ci sono state denunciate, non riguardano in se per sé solo i singoli eventi, ma i numerosi danni subìti in conseguenza dei suddetti sbalzi di tensione che spesso hanno coinvolto impianti ed elettrodomestici anche in immobili dotati di tutte le misure di sicurezza previste dalla legislazione vigente in materia d’impiantistica elettrica.
Ma ciò che ha fatto più specie nei confronti dei danneggiati è la tendenza, rappresentata nella generalità dei casi da parte delle società fornitrici dell’elettricità, di non rispondere o rigettare in prima istanza ogni richiesta risarcitoria formulata da consumatori ed imprese, addebitando quasi sempre le responsabilità a fatti eccezionali (casi fortuiti), nella gran parte delle volte non meglio precisati, e comunque attribuibili al distributore, con ciò assumendo condotte evidentemente dilatorie e perciò non legittime. In molti casi e specialmente tra consumatori o piccole imprese che hanno patito danni limitati a poche centinaia di euro, questo comportamento induce il più delle volte a desistere, quando invece spetterebbe il diritto al pronto ed integrale risarcimento per i pregiudizi patiti in conseguenza dell’erronea o inesatta prestazione conseguente al blackout o allo sbalzo della tensione elettrica.
Non va dimenticato, infatti, che se da una parte per le “partite Iva” sono applicabili gli articoli 1559 e seguenti del Codice Civile con le conseguenti generali garanzie ivi previste in caso d’inesatto adempimento (che nella fattispecie è rinvenibile nella mancata fornitura della tensione elettrica in maniera costante al voltaggio pattuito), per il contratto di somministrazione della corrente elettrica dei consumatori e quindi per le utenze domestiche si applica sempre il “Codice del Consumo” (D. Lgs. 6.9.2005, n. 206) che al Titolo III in materia di garanzia legale di conformità, ha parificato l’energia elettrica ad un qualsiasi bene di consumo.
La conseguenza di tale scelta legislativa, che favorisce il soggetto più debole, è che a rispondere dei danni causati a causa di sbalzi o blackout non dovuti ad eventi del tutto eccezionali (a tal proposito, non possono considerarsi alla stregua del caso fortuito, i consumi straordinari di energia dell’estate in corso, ma neanche problemi tecnici ad una cabina o un trasformatore), è sempre responsabile, in prima istanza, il “venditore finale” ossia la società elettrica con la quale abbiamo in corso il contratto di somministrazione (insomma l’azienda che c’invia la bolletta) e non il distributore (che è la società che materialmente si occupa di far pervenire la corrente elettrica), cui come già detto, molti danneggiati vengono implicitamente invitati a rivolgersi.
Siamo, inoltre, rimasti sorpresi nel ricevere le segnalazioni di alcuni cittadini, cui gli operatori di call center di un colosso dell’energia avevano invitato ad inoltrare un semplice fax per richiedere il risarcimento della “scheda elettrica” della caldaia o della pompa dell’autoclave, che in genere sono tra gli apparecchi più colpiti dagli sbalzi di tensione, salvo poi non ricevere alcun riscontro dall’azienda elettrica o limitandosi nei migliori dei casi, come detto, a ricevere una risposta che invocava il “caso fortuito” per declinare la propria responsabilità. E sono tanti, tantissimi gli esempi di comportamenti scorretti che potremmo fare riguardanti situazioni analoghe, da parte delle società venditrici di energia elettrica. Proprio per tali ragioni, per Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, non resta che agire sempre per le vie formali per ogni tipo di danno subìto, così come da anni facciamo noi in favore degli utenti che a noi si sono rivolti.
Ma ciò che ha fatto più specie nei confronti dei danneggiati è la tendenza, rappresentata nella generalità dei casi da parte delle società fornitrici dell’elettricità, di non rispondere o rigettare in prima istanza ogni richiesta risarcitoria formulata da consumatori ed imprese, addebitando quasi sempre le responsabilità a fatti eccezionali (casi fortuiti), nella gran parte delle volte non meglio precisati, e comunque attribuibili al distributore, con ciò assumendo condotte evidentemente dilatorie e perciò non legittime. In molti casi e specialmente tra consumatori o piccole imprese che hanno patito danni limitati a poche centinaia di euro, questo comportamento induce il più delle volte a desistere, quando invece spetterebbe il diritto al pronto ed integrale risarcimento per i pregiudizi patiti in conseguenza dell’erronea o inesatta prestazione conseguente al blackout o allo sbalzo della tensione elettrica.
Non va dimenticato, infatti, che se da una parte per le “partite Iva” sono applicabili gli articoli 1559 e seguenti del Codice Civile con le conseguenti generali garanzie ivi previste in caso d’inesatto adempimento (che nella fattispecie è rinvenibile nella mancata fornitura della tensione elettrica in maniera costante al voltaggio pattuito), per il contratto di somministrazione della corrente elettrica dei consumatori e quindi per le utenze domestiche si applica sempre il “Codice del Consumo” (D. Lgs. 6.9.2005, n. 206) che al Titolo III in materia di garanzia legale di conformità, ha parificato l’energia elettrica ad un qualsiasi bene di consumo.
La conseguenza di tale scelta legislativa, che favorisce il soggetto più debole, è che a rispondere dei danni causati a causa di sbalzi o blackout non dovuti ad eventi del tutto eccezionali (a tal proposito, non possono considerarsi alla stregua del caso fortuito, i consumi straordinari di energia dell’estate in corso, ma neanche problemi tecnici ad una cabina o un trasformatore), è sempre responsabile, in prima istanza, il “venditore finale” ossia la società elettrica con la quale abbiamo in corso il contratto di somministrazione (insomma l’azienda che c’invia la bolletta) e non il distributore (che è la società che materialmente si occupa di far pervenire la corrente elettrica), cui come già detto, molti danneggiati vengono implicitamente invitati a rivolgersi.
Siamo, inoltre, rimasti sorpresi nel ricevere le segnalazioni di alcuni cittadini, cui gli operatori di call center di un colosso dell’energia avevano invitato ad inoltrare un semplice fax per richiedere il risarcimento della “scheda elettrica” della caldaia o della pompa dell’autoclave, che in genere sono tra gli apparecchi più colpiti dagli sbalzi di tensione, salvo poi non ricevere alcun riscontro dall’azienda elettrica o limitandosi nei migliori dei casi, come detto, a ricevere una risposta che invocava il “caso fortuito” per declinare la propria responsabilità. E sono tanti, tantissimi gli esempi di comportamenti scorretti che potremmo fare riguardanti situazioni analoghe, da parte delle società venditrici di energia elettrica. Proprio per tali ragioni, per Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, non resta che agire sempre per le vie formali per ogni tipo di danno subìto, così come da anni facciamo noi in favore degli utenti che a noi si sono rivolti.
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