BARI - La giunta comunale ha approvato i nuovi criteri di accesso e fruizione previsti nel regolamento del “baratto amministrativo”, lo strumento sperimentale finalizzato a consentire ai cittadini di partecipare direttamente e volontariamente alla cura del bene pubblico e, al contempo, di estinguere il proprio debito, o parte di esso, rispetto a specifici tributi nel rispetto della salvaguardia delle risorse economiche riservate ai bisogni primari e delle regole nel pagamento dei tributi comunali.
Sulla scorta dell’esperienza realizzata nella prima fase di sperimentazione, si è reso necessario e opportuno aggiornare il regolamento stesso, cogliendo i suggerimenti pervenuti dalla collettività e finalizzati a rendere questa misura maggiormente performante rispetto agli scopi fissati.
Con il concetto di “baratto amministrativo” si introduce la possibilità di applicare la disciplina del regolamento, in base alla quale, a fronte del riconoscimento di una riduzione, esenzione e/o pagamento del tributo annuale di competenza, il cittadino offre all’ente, e quindi alla comunità , una prestazione di pubblica utilità , integrando in via sussidiaria il servizio già svolto direttamente dall’ente. Tale possibilità è concessa a cittadini singoli o associati secondo forme stabili e giuridicamente riconosciute, titolari di una propria distinta posizione tributaria per un importo annuale non inferiore a € 80 (invece dei 300 previsti nella fase di precedente sperimentazione), limitatamente all’annualità di competenza in cui il baratto viene proposto.
Gli interventi dei cittadini avranno carattere occasionale e non continuativo e saranno finalizzati alla cura o alla gestione condivisa di aree e immobili pubblici individuati dall’amministrazione o proposti dai cittadini stessi, mentre nella precedente versione l’amministrazione aveva individuato come unica area d’azione la cura del verde pubblico.
Gli interventi sono finalizzati a integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune, la vivibilità e la qualità degli spazi e ad assicurare la fruibilità di spazi pubblici o edifici non inseriti nei programmi comunali di manutenzione.
A titolo esemplificativo e non esaustivo gli interventi possono riguardare:
· manutenzione, sfalcio e pulizia delle aree verdi, parchi pubblici e aiuole;
· sfalcio e pulizia dei cigli delle strade comunali e sentieri;
· pulizia delle strade, piazze, mercati, marciapiedi e altre pertinenze stradali di proprietà o competenza comunale;
· pulizia dei locali di proprietà comunale;
· lavori di piccola manutenzione degli edifici comunali con particolare riferimento ad edifici scolastici, centri civici, ecce.
· manutenzione delle aree giochi per bambini, arredo urbano, ecc.
Non possono partecipare alle misura i soggetti che si trovino in una situazione di contenzioso tributario con l’amministrazione.
Il nuovo regolamento prevede come oggetto di baratto amministrativo anche l’Imposta Municipale Propria (IMU), l’Imposta sulla Pubblicità e la Tassa sulle Occupazioni Pubbliche, oltre che la Tassa sui Rifiuti (TARI), e le analoghe forme di prelievo che dovessero essere successivamente istituite, in sostituzione o ulteriori rispetto agli attuali tributi.
Anche le entrate extratributarie che rivengono dalla fruizione di servizi pubblici resi dal Comune possono essere oggetto del baratto amministrativo e sono così individuate:
· corrispettivi per il servizio di trasporto scolastico e asilo nido in relazione a interventi di manutenzione degli edifici scolastici e di manutenzione e pulizia di edifici connessi, quali le palestre scolastiche;
· corrispettivi per le lampade votive in relazione a interventi di manutenzione e pulizia dei cimiteri urbani e delle aree verdi in essi comprese e/o collegate.
La riduzione o esenzione è concessa per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e con riferimento alle attività che annualmente l’amministrazione comunale individuerà in funzione delle linee di intervento annualmente determinate nell’ambito delle attività sussidiarie a quelle istituzionalmente rese sul territorio. Tali agevolazioni tributarie sono concesse prioritariamente a comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute. I singoli cittadini proponenti devono essere residenti maggiorenni e avere una propria posizione tributaria.
Nel caso in cui l’importo totale delle richieste annuali fosse superiore all’importo complessivo del “baratto amministrativo” stanziato dal Comune, la graduatoria privilegerà prioritariamente le associazioni di cittadini e i cittadini appartenenti alle fasce sociali più deboli, assegnando per questi ultimi un punteggio secondo i seguenti indicatori resi noti in occasione della pubblicazione del relativo bando:
· valore ISEE
· stato di disoccupazione
· regime di cassa integrazione
· nuclei familiari (con 3 o più figli minori a carico)
· nuclei monogenitoriali (con minori a carico)
· nuclei familiari con persone a carico con problemi di disabilità (psichica e motoria)
· beneficiari di interventi di sostegno sociali (sussidi, benefici economici, ecc.)
· malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato una riduzione del reddito.
Tra le novità , c’è la possibilità per i familiari facenti parte del medesimo nucleo familiare di farsi carico dell’onere tributario.
Dopo l’approvazione del regolamento da parte del Consiglio comunale, si potrà procedere con le proposte di collaborazione che potranno essere effettuate in risposta a un bando pubblico adottato dall’amministrazione su istruttoria iniziale della ripartizione Tributi, come previsto anche dalla prima sperimentazione, o presentate in via autonoma dai cittadini, negli ambiti previsti dal regolamento, anche su impulso dei Municipi.
Tutti i progetti dovranno ricevere comunque il parere favorevole del Municipio e degli uffici comunali competenti per area e tipologia di intervento.
Sulla scorta dell’esperienza realizzata nella prima fase di sperimentazione, si è reso necessario e opportuno aggiornare il regolamento stesso, cogliendo i suggerimenti pervenuti dalla collettività e finalizzati a rendere questa misura maggiormente performante rispetto agli scopi fissati.
Con il concetto di “baratto amministrativo” si introduce la possibilità di applicare la disciplina del regolamento, in base alla quale, a fronte del riconoscimento di una riduzione, esenzione e/o pagamento del tributo annuale di competenza, il cittadino offre all’ente, e quindi alla comunità , una prestazione di pubblica utilità , integrando in via sussidiaria il servizio già svolto direttamente dall’ente. Tale possibilità è concessa a cittadini singoli o associati secondo forme stabili e giuridicamente riconosciute, titolari di una propria distinta posizione tributaria per un importo annuale non inferiore a € 80 (invece dei 300 previsti nella fase di precedente sperimentazione), limitatamente all’annualità di competenza in cui il baratto viene proposto.
Gli interventi dei cittadini avranno carattere occasionale e non continuativo e saranno finalizzati alla cura o alla gestione condivisa di aree e immobili pubblici individuati dall’amministrazione o proposti dai cittadini stessi, mentre nella precedente versione l’amministrazione aveva individuato come unica area d’azione la cura del verde pubblico.
Gli interventi sono finalizzati a integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune, la vivibilità e la qualità degli spazi e ad assicurare la fruibilità di spazi pubblici o edifici non inseriti nei programmi comunali di manutenzione.
A titolo esemplificativo e non esaustivo gli interventi possono riguardare:
· manutenzione, sfalcio e pulizia delle aree verdi, parchi pubblici e aiuole;
· sfalcio e pulizia dei cigli delle strade comunali e sentieri;
· pulizia delle strade, piazze, mercati, marciapiedi e altre pertinenze stradali di proprietà o competenza comunale;
· pulizia dei locali di proprietà comunale;
· lavori di piccola manutenzione degli edifici comunali con particolare riferimento ad edifici scolastici, centri civici, ecce.
· manutenzione delle aree giochi per bambini, arredo urbano, ecc.
Non possono partecipare alle misura i soggetti che si trovino in una situazione di contenzioso tributario con l’amministrazione.
Il nuovo regolamento prevede come oggetto di baratto amministrativo anche l’Imposta Municipale Propria (IMU), l’Imposta sulla Pubblicità e la Tassa sulle Occupazioni Pubbliche, oltre che la Tassa sui Rifiuti (TARI), e le analoghe forme di prelievo che dovessero essere successivamente istituite, in sostituzione o ulteriori rispetto agli attuali tributi.
Anche le entrate extratributarie che rivengono dalla fruizione di servizi pubblici resi dal Comune possono essere oggetto del baratto amministrativo e sono così individuate:
· corrispettivi per il servizio di trasporto scolastico e asilo nido in relazione a interventi di manutenzione degli edifici scolastici e di manutenzione e pulizia di edifici connessi, quali le palestre scolastiche;
· corrispettivi per le lampade votive in relazione a interventi di manutenzione e pulizia dei cimiteri urbani e delle aree verdi in essi comprese e/o collegate.
La riduzione o esenzione è concessa per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e con riferimento alle attività che annualmente l’amministrazione comunale individuerà in funzione delle linee di intervento annualmente determinate nell’ambito delle attività sussidiarie a quelle istituzionalmente rese sul territorio. Tali agevolazioni tributarie sono concesse prioritariamente a comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute. I singoli cittadini proponenti devono essere residenti maggiorenni e avere una propria posizione tributaria.
Nel caso in cui l’importo totale delle richieste annuali fosse superiore all’importo complessivo del “baratto amministrativo” stanziato dal Comune, la graduatoria privilegerà prioritariamente le associazioni di cittadini e i cittadini appartenenti alle fasce sociali più deboli, assegnando per questi ultimi un punteggio secondo i seguenti indicatori resi noti in occasione della pubblicazione del relativo bando:
· valore ISEE
· stato di disoccupazione
· regime di cassa integrazione
· nuclei familiari (con 3 o più figli minori a carico)
· nuclei monogenitoriali (con minori a carico)
· nuclei familiari con persone a carico con problemi di disabilità (psichica e motoria)
· beneficiari di interventi di sostegno sociali (sussidi, benefici economici, ecc.)
· malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato una riduzione del reddito.
Tra le novità , c’è la possibilità per i familiari facenti parte del medesimo nucleo familiare di farsi carico dell’onere tributario.
Dopo l’approvazione del regolamento da parte del Consiglio comunale, si potrà procedere con le proposte di collaborazione che potranno essere effettuate in risposta a un bando pubblico adottato dall’amministrazione su istruttoria iniziale della ripartizione Tributi, come previsto anche dalla prima sperimentazione, o presentate in via autonoma dai cittadini, negli ambiti previsti dal regolamento, anche su impulso dei Municipi.
Tutti i progetti dovranno ricevere comunque il parere favorevole del Municipio e degli uffici comunali competenti per area e tipologia di intervento.