Puglia, pericolosità per gli incendi boschivi nel 2018: i divieti e le sanzioni
di DONATO FORENZA - 1. La difesa del paesaggio, la tutela del territorio rurale e dei boschi risultano attività prevalenti per il mantenimento della sostenibilità. In osservanza alla Deliberazione n. 585/2018 con la quale la Giunta Regionale della Puglia ha approvato il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2018 – 2020, ai sensi della L. 353/2000, della Legge regionale 7/2014 e della Legge regionale 38/2016, il Decreto del Presidente della Giunta Regionale, n. 266/2018, ha stabilito che nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2018 è dichiarato lo “stato di grave pericolosità” per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo del territorio della Regione Puglia, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1° giugno e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture operative.
2. La Città Metropolitana di Bari ed i Comuni concorrono alla tutela del paesaggio e alla lotta attiva contro gli incendi boschivi, ognuno per la propria competenza. Le Amministrazioni Comunali, nel proprio territorio, su cui insistono aree boscate, ovvero situazioni di rilevante rischio di incendio boschivo o di interfaccia, possono avvalersi delle organizzazioni di volontariato di protezione civile. In questo particolare arco temporale chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo, comprese strutture antropizzate poste all’interno delle predette aree, è tenuto a fornire, con urgenza, comunicazione alle competenti Autorità locali e alla Protezione Civile; nella segnalazione è necessario riferire ogni utile notizia e gli elementi territoriali per la corretta localizzazione del focolaio e utili particolari in caso di notevole incendio.
Inoltre, in tutte le aree della regione a rischio di incendio boschivo e/o immediatamente ad esse adiacenti, è vietato: - accendere fuochi di ogni genere; - far brillare mine o usare esplosivi; - usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli; - usare motori (con l’eccezione di lavori forestali autorizzati), fornelli che producano faville o brace; - tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate; - fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese; - compiere operazioni che possano indurre pericolo di incendio; - esercitare attività pirotecniche; - transitare con autoveicoli su viabilità non asfaltata in aree boscate; - transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, ad eccezione dei i mezzi di servizio nel rispetto delle norme; - abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.
3. L’Art. 3 concerne gli “Interventi di prevenzione incendi boschivi e di interfaccia da realizzare sul territorio regionale”; tali opere devono rispettare le disposizioni emanate dalla Legge regionale n. 38/2016, nonché le Linee guida riportate nel vigente Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.
Sono previste severe sanzioni per le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti nel Decreto 266/2018, che saranno punite a norma della Legge n. 353/2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di euro 1.032,91, fino ad un massimo di euro 10.329,14. Invece, alle trasgressioni dei divieti e delle prescrizioni previste dall’ art. 3 del presente Decreto si applicano le sanzioni previste dall’art. 12 della L. R. n. 38/2016.
Ogni altra inosservanza alle disposizioni del presente Decreto, sarà punita a norma dell’art. 10 della L. n. 353/2000. Il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, gli Organi di Polizia, nonché gli Enti territoriali preposti per legge, devono vigilare sulla stretta osservanza delle norme del presente Decreto, e sulle leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne, perseguendo i trasgressori. Le risorse boschive sono indispensabili per la Biodiversità della Regione Puglia e per la Conservazione della Natura e, pertanto, la loro protezione è indifferibile per il miglioramento della qualità della vita.
2. La Città Metropolitana di Bari ed i Comuni concorrono alla tutela del paesaggio e alla lotta attiva contro gli incendi boschivi, ognuno per la propria competenza. Le Amministrazioni Comunali, nel proprio territorio, su cui insistono aree boscate, ovvero situazioni di rilevante rischio di incendio boschivo o di interfaccia, possono avvalersi delle organizzazioni di volontariato di protezione civile. In questo particolare arco temporale chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo, comprese strutture antropizzate poste all’interno delle predette aree, è tenuto a fornire, con urgenza, comunicazione alle competenti Autorità locali e alla Protezione Civile; nella segnalazione è necessario riferire ogni utile notizia e gli elementi territoriali per la corretta localizzazione del focolaio e utili particolari in caso di notevole incendio.
Inoltre, in tutte le aree della regione a rischio di incendio boschivo e/o immediatamente ad esse adiacenti, è vietato: - accendere fuochi di ogni genere; - far brillare mine o usare esplosivi; - usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli; - usare motori (con l’eccezione di lavori forestali autorizzati), fornelli che producano faville o brace; - tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate; - fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese; - compiere operazioni che possano indurre pericolo di incendio; - esercitare attività pirotecniche; - transitare con autoveicoli su viabilità non asfaltata in aree boscate; - transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, ad eccezione dei i mezzi di servizio nel rispetto delle norme; - abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.
3. L’Art. 3 concerne gli “Interventi di prevenzione incendi boschivi e di interfaccia da realizzare sul territorio regionale”; tali opere devono rispettare le disposizioni emanate dalla Legge regionale n. 38/2016, nonché le Linee guida riportate nel vigente Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.
Sono previste severe sanzioni per le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti nel Decreto 266/2018, che saranno punite a norma della Legge n. 353/2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di euro 1.032,91, fino ad un massimo di euro 10.329,14. Invece, alle trasgressioni dei divieti e delle prescrizioni previste dall’ art. 3 del presente Decreto si applicano le sanzioni previste dall’art. 12 della L. R. n. 38/2016.
Ogni altra inosservanza alle disposizioni del presente Decreto, sarà punita a norma dell’art. 10 della L. n. 353/2000. Il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, gli Organi di Polizia, nonché gli Enti territoriali preposti per legge, devono vigilare sulla stretta osservanza delle norme del presente Decreto, e sulle leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne, perseguendo i trasgressori. Le risorse boschive sono indispensabili per la Biodiversità della Regione Puglia e per la Conservazione della Natura e, pertanto, la loro protezione è indifferibile per il miglioramento della qualità della vita.
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