Riscaldamento condominiale: quando accendere l’impianto

di FRANCESCO SAVERIO DEL BUONO* - Con l’autunno già inoltrato, e l’abbassarsi delle temperature, arriva il momento di accendere gli impianti di riscaldamento. Va tenuto presente che però l’utilizzo non può essere disposto dai condomini a propria discrezione ma bisogna rispettare precise disposizioni di legge.

Infatti il legislatore, per finalità di risparmio energetico e contenere l’inquinamento prodotto dagli impianti di riscaldamento, ha regolato la materia con il DPR 16.04.2013 n. 74, suddividendo il territorio nazionale in sei zone climatiche, ciascuna con precisi limiti sul numero massimo di ore giornaliere di accensione, i periodi e le fasce orarie da osservare (art. 4), secondo la seguente tabella:

a) Zona A (Comuni di Lampedusa, Linosa, Porto Empedocle (AG): ore 6 giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo;
b) Zona B (Province di Agrigento, Catania, Crotone, Messina, Palermo, Reggio Calabria, Siracusa, Trapani): ore 8 giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo;
c) Zona C (Province di Imperia, Latina, Bari, Benevento, Brindisi, Cagliari, Caserta, Catanzaro, Cosenza, Lecce, Napoli; Oristano, Ragusa, Salerno, Sassari, Taranto): ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;
d) Zona D (Province di Genova, La Spezia, Savona, Forlì, Ancona, Ascoli Piceno, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Macerata, Massa C., Pesaro, Pisa, Pistoia, Prato, Roma, Siena, Terni, Viterbo, Avellino, Caltanissetta, Chieti; Foggia, Isernia, Matera, Nuoro, Pescara, Teramo, Vibo Valentia): ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile;
e) Zona E (Province di Alessandria, Aosta, Asti, Bergamo, Biella, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Novara, Padova, Pavia, Sondrio, Torino, Varese, Verbania, Vercelli, Bologna, Bolzano, Ferrara, Gorizia, Modena, Parma, Piacenza, Pordenone, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Rovigo, Treviso, Trieste, Udine, Venezia, Verona, Vicenza, Arezzo, Perugia, Frosinone, Rieti, Campobasso, Enna, L’Aquila, Potenza): ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;
f) Zona F (Province di Cuneo, Belluno, Trento): nessuna limitazione.

Al di fuori di questi periodo gli impianti possono essere utilizzati solo in caso di situazioni climatiche che possano giustificarne l’esercizio, e comunque per un numero di ore non superiore alla metà di quelle consentite nel periodo ordinario.

Inoltre l’accensione è consentita (esclusi gli impianti ubicati nella zona F) tra le ore 5 e le ore 23.
I limiti di durata giornaliera di funzionamento non si applicano agli impianti termici al servizio di piu’ unita’ immobiliari residenziali e assimilate nei quali sia installato e funzionante, in ogni singola unita’ immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell’unita’ immobiliare stessa dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell’arco delle 24 ore.

Il DPR dispone inoltre la temperatura massima che gli ambienti delle unità immobiliari possono raggiungere: 20°, cui vanno aggiunti 2° di tolleranza (art. 3).

*Articolista, Saggista e formatore in materia condominiale, titolare del blog 'Tuo Condominio'

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