ROMA - Con sentenza n. 235/2018, pubblicata il 14.12.2018, la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzione della legge regionale pugliese sulla partecipazione n. 28/2017 e, in particolare sul dibattito pubblico regionale previsto per le grandi opere di competenza nazionale, dichiarando l’illegittimità costituzionale dei commi 2 e 5 dell’art. 7, nella parte in cui è previsto che il dibattito pubblico regionale si svolga anche sulle opere nazionali; ha, invece, dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, pure sollevata dalla Presidenza del Consiglio del Ministri, del comma 12 del medesimo articolo 7.
La Consulta ha rilevato che il presupposto della legge regionale è che, in presenza di atti di emanazione regionale, la Regione abbia il potere di disciplinare il dibattito pubblico; le intese o i pareri, tuttavia, sono atti comunque destinati a confluire nel procedimento statale di deliberazione dell’opera, cosicché non può non tenersi conto della disciplina del dibattito pubblico dettata dallo Stato.
La sentenza richiama, quindi, il Codice dei contratti pubblici e il recentissimo Regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10.5.2018 n. 76 (che tuttavia é sopravvenuto all’adozione della legge regionale), recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico.
Statuisce la pronuncia costituzionale che il Regolamento si occupa del rapporto con le realtà territoriali coinvolte dall’opera e con le relative istituzioni, disponendo che il dibattito pubblico debba essere gestito tenendo conto anche alle peculiarità del contesto sociale e territoriale di riferimento. In sostanza l’istituto di matrice nazionale avrebbe colmato il vuoto che la Regione aveva inteso "eccessivamente" disciplinare.
Per il resto, la legge regionale ha resistito ad ogni altra censura.
La legge sulla partecipazione è quindi pienamente vigente e pienamente applicabile con le modalità e gli strumenti di partecipazione alle politiche pubbliche regionali e locali ivi contemplati.
La Consulta ha rilevato che il presupposto della legge regionale è che, in presenza di atti di emanazione regionale, la Regione abbia il potere di disciplinare il dibattito pubblico; le intese o i pareri, tuttavia, sono atti comunque destinati a confluire nel procedimento statale di deliberazione dell’opera, cosicché non può non tenersi conto della disciplina del dibattito pubblico dettata dallo Stato.
La sentenza richiama, quindi, il Codice dei contratti pubblici e il recentissimo Regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10.5.2018 n. 76 (che tuttavia é sopravvenuto all’adozione della legge regionale), recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico.
Statuisce la pronuncia costituzionale che il Regolamento si occupa del rapporto con le realtà territoriali coinvolte dall’opera e con le relative istituzioni, disponendo che il dibattito pubblico debba essere gestito tenendo conto anche alle peculiarità del contesto sociale e territoriale di riferimento. In sostanza l’istituto di matrice nazionale avrebbe colmato il vuoto che la Regione aveva inteso "eccessivamente" disciplinare.
Per il resto, la legge regionale ha resistito ad ogni altra censura.
La legge sulla partecipazione è quindi pienamente vigente e pienamente applicabile con le modalità e gli strumenti di partecipazione alle politiche pubbliche regionali e locali ivi contemplati.
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