LECCE - Non si ferma la piaga dei servizi a pagamento attivati abusivamente su smartphone e telefonini. Un tema che ritorna ciclicamente nelle allerte che noi dello “Sportello dei Diritti” abbiamo rilanciato per invitare all’attenzione e per fornire consigli utili per evitare di cadere nella trappola o di uscirne, se incappati. Il rimedio migliore è quello di prestare attenzione ad ogni messaggio che giunge sui nostri dispositivi, come ricorda la Polizia Postale in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook ufficiale “Commissariato di PS On Line – Italia” che con lo screenshot di uno dei tipici messaggi di questi servizi ricorda: “A volte questo tipo di messaggio è conseguenza di alcuni gesti semplici, come il cliccare su un dei banner pubblicitari mentre navighiamo, su una pubblicità troppo invasiva o su una strana pagina di indirizzamento apertasi involontariamente. Il rimedio, a prescindere da quale sia il nostro operatore telefonico, è quello di contattare il call center e chiedere la disattivazione di eventuali servizi a valore aggiunto e la restituzione del maltolto.”.
Insomma, se ci troviamo il credito telefonico azzerato o addebiti per servizi non richiesti, è sufficiente contattare il nostro operatore telefonico per pretenderne la disattivazione e la restituzione di quanto indebitamente percepito dalle aziende che hanno attivato i servizi abusivi. Se non otteniamo il rimborso integrale di quanto dovuto, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, si dovrà procedere con un reclamo formale contenente anche una diffida nei confronti della società telefonica e, in caso di mancata risposta o risposta insoddisfacente si potrà agire nei confronti del gestore previo tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi al Co.Re.Com competente per regione, o mediante il servizio conciliaweb dello stesso ente o ancora presso un organismo abilitato per la conciliazione in materia di servizi telefonici che ricordiamo essere:
Le Camere di Commercio;
Gli Organismi di conciliazione in materia di consumo di cui all'articolo 141 del Codice del consumo.
Gli Organismi di conciliazione paritetica costituiti, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Regolamento di procedura per la soluzione delle controversie, dagli operatori di comunicazioni elettroniche con le associazioni di consumatori rappresentative a livello nazionale. Ad oggi, gli organismi di conciliazione paritetica iscritti nell'apposito elenco di cui all'articolo 13 - previa presentazione di apposita istanza di inserimento e verifica di conformità e aderenza ai principi di trasparenza, equità ed efficacia di cui alla Raccomandazione 2001/310/CE - sono: Fastweb S.p.A., PosteMobile S.p.A., TeleTu S.p.A./ OpiTel, TIM S.p.A., Vodafone Italia S.p.A., Wind - Tre S.p.A..
Lecce, 26 febbraio 2019
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