Bari, approvato in giunta il nuovo regolamento del verde urbano

BARI - La giunta comunale ha approvato nei giorni scorsi il nuovo Regolamento comunale del verde urbano riguardante le “disposizioni per la tutela del verde cittadino”, che sarà sottoposto al Consiglio comunale nel prossimo appuntamento utile.

Il documento redatto dall’amministrazione comunale, con la partecipazione della Consulta dell’Ambiente del Comune di Bari e di altre associazioni, recepisce le indicazioni legislative secondo cui le amministrazioni pubbliche, al fine di affrontare in modo sistematico il settore del verde pubblico, si devono dotare di strumenti tecnici idonei per una corretta pianificazione, progettazione e gestione degli spazi verdi.

Garantire il decoro urbano e il mantenimento del verde pubblico, oltre che valorizzare e tutelare il patrimonio di aree verdi in città, è da sempre un obiettivo dell’amministrazione comunale che ha deciso di dotarsi di questo strumento che permetterà di sancire alcune regole per disciplinare tutti i comportamenti attuati da soggetti pubblici o privati rispetto al bene in questione.

Il regolamento, composto da 43 articoli, si propone di indicare le corrette modalità di intervento sulle aree verdi, oltre a normare la progettazione, la realizzazione la manutenzione e la fruizione del verde urbano, ed è rivolto alla cittadinanza, così come agli uffici dell’amministrazione comunale, agli enti pubblici e privati e ad ogni altra rappresentanza della società civile, come associazioni e imprese. Infatti nel documento approvato non ci sono solo norme di utilizzo e buone prassi, bensì principi, norme tecniche e procedure alle quali uniformarsi nella redazione di progetti, capitolati e piani inerenti.

Gli assessori ai Lavori pubblici e all’Ambiente, che in questi anni si sono dedicati al lavoro necessario all’elaborazione di questo regolamento, intendono ringraziare tutte le associazioni componenti la Consulta dell’Ambiente che hanno collaborato con l’amministrazione comunale per la stesura di queste norme, che permetteranno in futuro  di avere maggiore contezza e cura del verde cittadino. Con questo nuovo disciplinare, non solo tutti gli interventi pubblici, ma anche gli interventi privati dovranno sottostare alle regole indicate e si potrà cosi salvaguardare le alberature presenti, valorizzare le aree verdi esistenti e intervenire dove necessario per manutenere in maniera corretta il verde pubblico

La Consulta all’Ambiente  ritiene che il Regolamento  comunale del verde urbano proposto dal Comune di Bari rappresenta un successo dell’azione propositiva svolta dalle associazioni riunite nella Consulta, anche se  va considerato solo come un primo passo verso un utilizzo più “scientifico” e moderno del verde pubblico, coerentemente con la nuova strategia europea per una visione del verde quale servizio ecosistemico a tutela e garanzia dello sviluppo sostenibile delle aree urbane.

La Consulta all’Ambiente accoglie, pertanto, con soddisfazione la notizia dell’approvazione da parte della giunta del Regolamento comunale sul verde urbano e auspica che il Consiglio comunale lo approvi unanimemente, riconoscendo la necessità per la nostra città di dotarsi finalmente  di un regolamento sul verde al pari delle numerose città che utilizzano il verde urbano in un’ottica scientifica e moderna di servizio ecosistemico per lo sviluppo sostenibile delle aree urbane.

Di seguito alcuni dei punti principali del documento che dovrà essere vagliato e approvato dal Consiglio comunale.

Al fine di permettere la corretta manutenzione e gestione della vegetazione e degli spazi verdi, su tutte la aree pubbliche dovranno essere garantite l’accessibilità e l’occupazione temporanea dei luoghi sia ai mezzi che agli operatori del verde.

All’interno di parchi e dei giardini pubblici e lungo i viali alberati la realizzazione di nuovi impianti tecnologici, che interessino o siano in prossimità della chioma o delle radici delle alberature, dovrà essere eseguita a regola d’arte secondo le norme CEI.  I nuovi impianti tecnologici e di illuminazione dovranno tenere conto della presenza delle alberature ed adeguare gli standard progettuali al fine di mantenere l’integrità delle piante e di scongiurare ogni futuro intervento a carico delle piante necessario a rimuovere le interferenze con gli impianti a realizzarsi.

Segnalazione di cantieri stradali

È fatto obbligo a tutti gli uffici comunali, alle aziende speciali e ad altri enti o imprese che abbiano a qualunque titolo in carico le manutenzioni di utenze ricadenti nell’area di pertinenza delle alberature.

Scavi in prossimità di alberi e arbusti

Le zone e i volumi di pertinenza e le aree inviolabili degli esemplari arborei tutelati, così come definiti all’art. 4 del presente regolamento, sono oggetto di salvaguardia e pertanto non possono essere soggetti ad interventi di scavo, costruzione, compattazione, impermeabilizzazione o altri che ne modifichino lo stato.

Allestimento cantieri su aree verdi e alberate

Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, stoccaggio di materiale vario in prossimità dell’apparato radicale, etc.).

In caso di allestimento di cantieri su aree verdi ed alberate o in adiacenza di esse, il concessionario dovrà rispettare le seguenti prescrizioni al fine di garantire la tutela del verde interessato. Tutti gli alberi presenti nell’ambito del cantiere devono essere adeguatamente protetti al fine di evitare danni a fusto, chioma ed apparato radicale. Nel caso di esemplari arborei di particolare pregio o conformazione, può essere imposta dall’ufficio competente per la gestione del verde comunale l’interdizione del cantiere dalla superficie corrispondente alla proiezione della chioma sul terreno per mezzo di opportuna recinzione.

Uso degli spazi verdi e divieti

Gli spazi verdi sono riservati al riposo, allo studio, all’osservazione della natura e comunque al tempo libero o ad attività ricreative e/o sociali.

A titolo indicativo e non esclusivo, sono vietati i seguenti comportamenti: ogni comportamento che determini danni all’ambiente e alla vegetazione, gettare rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta appositamente predisposti; imbrattare, deturpare e rimuovere la segnaletica, i manufatti e gli impianti presenti; estirpare le piante o anche solo reciderle, nonché fare uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione, danneggiare la cotica erbosa e le specie arboree, scavare il terreno, l’impermeabilizzazione del suolo, l’accatastamento di materiale infiammabile, il posizionamento e il deposito di materiali di qualsiasi natura o consistenza se non specificatamente autorizzato, calpestare o sostare nei siti erbosi e nelle aiuole, scavalcare transenne, ripari, steccati, muri o muretti a protezione di strutture, piantagioni, prati, aiuole fiorite.

Negli spazi verdi sarà inoltre vietato:

a.           ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;
b.          esercitare qualsiasi forma di attività venatoria propedeutica alla caccia;
c.           catturare, molestare o ferire animali;
d.          disturbare i luoghi di nidificazione, rimuovere e danneggiare i nidi e le tane, con l’eccezione della lotta e disinfestazione di animali indesiderati;
e.           raccogliere e asportare bulbi, radici, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno, nonché calpestare le aiuole;
f.           appendere agli alberi e agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi cartelli segnaletici, o legare biciclette o altro manufatto;
g.          versare sul suolo, nei fontanili, nei corsi e nei ristagni d’acqua rifiuti o sostanze inquinanti o nocive di qualsiasi tipo;
h.          il transito di biciclette o di altri mezzi non motorizzati al di fuori dei sentieri previsti per il camminamento;
i.            campeggiare, pernottare ed accendere fuochi, sostare con veicoli a motore, rilasciare deiezioni umane o animali;
j.            effettuare operazioni di pulizia di veicoli o parti di essi, posizionare strutture fisse o mobili, senza le prescritte autorizzazioni;
k.          mettere a dimora piante senza l’assenso dell’Ufficio competente la gestione del verde pubblico;
l.            accendere barbecue, senza la preventiva autorizzazione dell’amministrazione comunale e comunque senza la continua vigilanza di una persona adulta;
m.        svolgere qualsiasi attività commerciale o di pubblico intrattenimento senza specifica autorizzazione dell’amministrazione comunale;
n.          sono inoltre vietate tutte le attività, le manifestazioni non autorizzate ed i comportamenti che, seppure non espressamente richiamati dalle norme del presente atto, possano recare danno al verde pubblico ed alle attrezzature ivi insistenti o turbino la quiete delle persone.


Inserimento ambientale

Nell’ambito extraurbano, tanto pubblico quanto privato, gli interventi di nuova piantumazione devono essere mirati alla ricostruzione e conservazione del paesaggio agricolo storico. La scelta delle specie vegetali deve privilegiare l’utilizzo di specie tipiche del territorio circostante, o comunque mediterranee, resistenti ai fattori di stress biotici ed abiotici, e pertanto maggiormente sostenibili.

Alberature lungo la viabilità urbana

1.          I filari, che costituiscono i viali alberati, indipendentemente dalla loro composizione specifica e coetaneità, dovranno essere considerati elementi unitari e, come tali, gestiti sia dal punto di vista progettuale che manutentivo. Pertanto, a seguito di ogni abbattimento, nella stessa area dovrà essere sempre eseguito un nuovo impianto.
2.          In funzione della larghezza del marciapiede si dovrà determinare il tipo di alberatura eventualmente utilizzabile rispettando comunque le distanza minime:
c.           per marciapiedi di larghezza inferiore a m 3: solo piccoli arbusti;
d.          per marciapiedi di larghezza compresa tra m 3 e 4: alberi con h a maturità < mt. 6;
e.           per marciapiedi di larghezza compresa tra m 4 e 5: alberi con h a maturità < mt. 12;
f.           per marciapiedi di larghezza superiore a m 5: alberi con h a maturità < mt. 18,
3.          Per ogni pianta dovrà essere garantita una superficie libera o permeabile di dimensioni adeguate al suo sviluppo.
4.       Di seguito sono riportate le superfici di terreno libero minime da rispettare per gli alberi dei viali, in funzione della classe di grandezza a cui appartengono:

Scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni

1.         Tutte le piante dovranno essere poste a dimora a regola d’arte al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento ed assicurare le condizioni ideali di sviluppo.

La scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni deve tendere al mantenimento degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio.

I criteri per la scelta dovranno variare in funzione della zona in cui vengono attuati gli interventi e dovranno essere più rigorosi nelle zone a più alto valore ambientale, mentre potranno avere maggiori possibilità di scelta nelle aree urbane nelle quali sono radicalmente alterate le originarie condizioni climatico-ambientali e pedologiche.

Abbattimenti

L’abbattimento è consentito nei seguenti casi:

- in ottemperanza a normativa sovraordinata;
- quando l’albero sia compromesso dal punto di vista fitosanitario;
- nel caso di filari già maturi, tale sostituzione potrà avvenire solo purché siano garantite condizioni;
- quando l’albero per cause naturali o per interventi inadeguati effettuati in passato risulti aver irrimediabilmente compromesso il proprio normale sviluppo vegetativo;
- in caso di pericolo o rischio per l’incolumità pubblica o la conservazioni di beni e strutture;
- sempre e comunque ad insindacabile giudizio dei tecnici dell’ufficio competente della gestione del verde comunale;

In caso di abbattimento o danneggiamento del patrimonio pubblico da parte di enti terzi, imprese o privati cittadini, si procederà all’applicazione delle sanzioni amministrative.

Sanzioni

Fatto comunque salvo quanto già disciplinato e sanzionato dalla normativa sovraordinata e regolamentare in materia ambientale, la violazione delle disposizioni del presente regolamento comporta la sanzione da 150 a 900 euro, ad eccezione della fattispecie prevista all’art. 45 comma 3 per la quale la sanzione prevista è compresa tra 250 e 1.500 euro.

La medesima sanzione da 250 a 1.500 euro è irrogata per l’esecuzione di scavi a distanza dalla pianta inferiore alle distanze minime prescritte dall’art. 4, senza aver preventivamente ottenuto la deroga, oppure per l’esecuzione dei lavori in difformità dalla deroga concessa e per la mancata adozione delle cautele necessarie a garantire l’integrità e sicurezza dalle piante, prescritte al Titolo Il in caso di allestimenti di cantieri su aree verdi pubbliche ed alberate.

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