di REDAZIONE - Stop definitivo della Cassazione alle assicurazioni. Un durissimo colpo giunge in data odierna dalla Suprema Corte con due decisioni già massimate, la sentenza 10816/19 e l’ordinanza 10189/19, depositate proprio oggi. Ne dà notizia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, che ritiene utile rilanciare questi due provvedimenti che hanno chiarito, si spera definitivamente checchè ne vogliano le compagnie assicuratrici, che i danni biologici conseguenti a sinistri stradali, come il più classico dei “colpi di frusta”, possono essere accertati anche senza il ricorso a strumenti come radiografie, tac o risonanze magnetiche, nonostante la stretta introdotta nel 2012 dal decreto Cresci Italia. Tale deduzione deriva dal fatto che la professione medica può essere vincolata, in quanto la visita e l’esperienza del sanitario sono insostituibili e un vincolo probatorio all’accertamento strumentale sarebbe a rischio incostituzionalità poichè il diritto alla salute è tutelato dalla Carta fondamentale. E l’orientamento già avviato da alcuni precedenti, stavolta può dirsi ufficiale e senza alcuna ombra di dubbio, nel momento in cui sono stati rigettati sul punto ed in entrambe le controversie approdate innanzi alla Suprema Corte, i ricorsi delle società assicurative: nel primo caso era stata contestata la lesione al rachide cervicale «per la mancanza di un accertamento clinico strumentale obiettivo». Per la Cassazione, però, la modifica degli articoli 138 e 139 del codice assicurazioni private introdotta dal decreto legge 1/2012 costituisce un giro di vite sulle micropermanenti, vale a dire le lesioni con esiti fino al 9 per cento ed è un invito ad una rigorosa verifica da parte di tutti gli addetti ai lavori, dunque magistrati, avvocati e consulenti tecnici. Ciò per favorire la concorrenza e combattere le frodi alle assicurazioni. Ma la legge non va interpretata nel senso che la prova della lesione debba essere fornita soltanto con l’accertamento clinico strumentale. I criteri scientifici per accertare il danno biologico sono quelli tipici della medicina legale: accertamento visivo, clinico e strumentale, senza vincoli gerarchici e da utilizzare secondo le leggi della professione medica. Ci sono casi nei quali la natura della malattia e la modestia della lesione impongono l’accertamento strumentale perché è l’unico in grado di fornire la prova rigorosa richiesta dalla normativa. Ma ce ne sono altri in cui la diagnostica per immagini non risulta necessaria a una diagnosi attendibile: l’importante resta consegnare ai giudici conclusioni «scientificamente documentate e giuridicamente ineccepibili».
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Salute e benessere