di FRANCESCO SAVERIO DEL BUONO - Il tema della comunicazione all’ENEA entro il termine dei 90 giorni dalla conclusione dei lavori di efficientamento energetico o riqualificazione del patrimonio edilizio cui consegue un risparmio energetico è molto dibattuto: questa volta l’occasione è la risoluzione n. 46 dell’Agenzia delle Entrate, dello scorso 18 aprile, che interviene sul tema. La problematica essenziale è quella relativa alla perdita della detrazione in caso di mancata comunicazione nel termine.
Il provvedimento dell’Agenzia, che risponde a richieste pervenute da contribuenti, chiarisce le conseguenze del mancato adempimento della comunicazione ENEA relativamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio cui consegue un risparmio energetico, e di acquisto di elettrodomestici di classe A+ (classe A per i forni), obbligo introdotto dallo scorso anno. Secondo la risoluzione non vi è decadenza dell’agevolazione, sulla base anche di quanto affermato dalla nota n. 3797/2019 del Ministero dello Sviluppo Economico, la quale “ha espresso l’avviso che la trasmissione all’ENEA delle informazioni concernenti gli interventi edilizi che comportano risparmio energetico prevista dal citato comma 2-bis dell’art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013, seppure obbligatoria per il contribuente, non determini, qualora non effettuata, la perdita del diritto alla predetta detrazione atteso che non è prevista alcuna sanzione nel caso non si provveda a tale adempimento”.
Inoltre, continua la risoluzione, nessuna norma collega il mancato adempimento all’obbligo di comunicazione, sia essa tardiva o mancante, alla revoca/diniego della detrazione: nè l’art. 4 del DM 41/1998, nè l’art. 16 del DL 63/2013 la indicano tra le ipotesi in cui si perde il diritto all’agevolazione.
Rimane però aperta la questione relativa alla mancata comunicazione per interventi di efficientamento energetico (da cui il diritto all’ecobonus): nella risoluzione non ne viene fatta alcuna menzione, facendo implicitamente intendere come l’Agenzia delle Entrate la consideri essenziale per il riconoscimento della detrazione. Ma la giurisprudenza tributaria non è di questo avviso ritenendo la comunicazione ENEA non vincolante per ottenere l’agevolazione fiscale.
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