di MARIO CONTINO - Negli ultimi anni Lecce, città stupenda dal punto di vista storico-artistico ma evidentemente poco attenta ai disagi dei suoi cittadini, ha dovuto affrontare un grave problema legato ad incidenti causati da disservizi sulla gestione e la manutenzione degli spazi pubblici. Ci riferiamo a “buche” sul manto stradale o dossi dovuti al cattivo rifacimento dell’asfalto a seguito di lavori pubblici, o ancora a marciapiedi dissestati e via discorrendo. Quanta colpa, però, ha il comune in caso tali anomalie causino danni a persone o cose?
Lo abbiamo chiesto a Perla Longo, Account manager di una società che gestisce sinistri per conto delle pubbliche amministrazione convenzionate, con l'obiettivo fondamentale di garantire il risparmio del denaro pubblico su base tecnico giuridica in fase stragiudiziale. La Longo, che tra l’altro risulta essere candidata alle prossime elezioni comunali nelle liste di “Coscienza Civica” a sostegno del candidato Sindaco “Carlo Salvemini”, proprio per la sua professione direttamente legata al mondo dei sinistri tra privato e pubblica amministrazione, ci ha concesso un’intervista che certamente riuscirà a chiarire i vostri dubbi e le vostre perplessità in merito al problema sopra esposto.
D: Sempre più spesso si parla di dissesti del manto stradale o marciapiedi rotti o dissestati, ma tecnicamente di cosa parliamo?
R: Una buca presente sul manto stradale, la presenza di materiale pericoloso sull’asfalto, i marciapiedi o i percorsi pubblici sconnessi, tombini rotti o dissestati, il crollo improvviso di alberi o pali, sono tutti pericoli che un utente della strada può incontrare sul suo cammino, tecnicamente definite “insidie”, possono causare danni a cose o persone. Esse possono essere determinate da vari fattori: a partire dalla mancata o cattiva manutenzione delle strade e dei luoghi adibiti al pubblico transito da parte della competente Amministrazione Pubblica o privata che sia, ma anche conseguenza dirette della manomissione del suolo pubblico ad opera di ditte incaricate dalla P.A. o dalle ditte incaricate dai gestori dei sottoservizi relativi alla fornitura delle opere di urbanizzazione come acqua, luce, telefono e gas.
D: La sola presenza di una “insidia” quindi può dare seguito ad un risarcimento? La responsabilità della Pubblica Amministrazione come viene configurata in tal senso?
R: In generale, il risarcimento viene riconosciuto se l’anomalia riveste le caratteristiche di un pericolo occulto, non visibile e non evitabile nel momento in cui l'anomalia si trova su una strada apparentemente normale e che rivesta in sé le caratteristiche di un pericolo occulto, oggettivamente non visibile e non evitabile (paradossalmente una buca molto grande potrebbe essere meno pericolosa dato che più visibile di una di dimensioni più contenute) nonché soggettivamente non prevedibile. Il richiedente difatti deve provare di essersi trovato di fronte a una "insidia" o "trabocchetto", definita tale se ricorre in presenza dei citati presupposti. Se un'anomalia sulla strada è visibile e prevedibile, allora l'utente ha la premura di evitarla e adottare l'ordinaria diligenza richiesta al fine di evitare, o contribuire ad evitare, l'avverarsi del pregiudizio, anche in ottemperanza al c.d. "principio di auto responsabilità ", gravando su esso l'onere di fornire la prova in merito all'evento dannoso lamentato ed alla sua esatta riferibilità al bene pubblico in custodia. Sulla natura della responsabilità della Pubblica Amministrazione per le insidie stradali un tempo si riteneva che la stessa dovesse rispondere per colpa in base al principio cd. del “neminem laedere” enunciato dall’art. 2043 del codice civile. In seguito la giurisprudenza si è orientata anche nel ricondurre questi casi nell’alveo della colpa del custode prevista dall’art. 2051 del codice civile. La Pubblica Amministrazione può superare la presunzione di colpa se dimostra il c.d. “caso fortuito” o semplicemente dimostrando che la situazione di pericolo è stata provocata dagli utenti o da una improvvisa e imprevedibile alterazione dello stato dei luoghi.
D: L’alterazione dello stato dei luoghi determinato dai lavori come si configura in termini di responsabilità ?
R: Diversi sono i casi da tenere in considerazione: i danni cagionati da dissesti derivati da responsabilità di terzi, a seguito dell’esecuzione di lavori, da parte di ditte designate da specifici appalti pubblici oppure commissionate dai gestori dei sottoservizi o da privati. Le imprese che eseguono i lavori tramite contratto d’appalto sono tenute ad eseguire le opere secondo quanto sancito nel relativo capitolato d’appalto. La manomissione del suolo pubblico può essere effettuata a condizione che tale lavorazione venga eseguita a perfetta “regola d’arte”. In parole povere, l’impresa esecutrice dei lavori deve consegnare le opere in modo che la strada o il marciapiede ritorni in perfetto stato, anche in seguito la conclusione dei lavori e, durante l’esecuzione degli stessi, deve garantirne la sicurezza stradale e l’incolumità pubblica. Dunque, in termini di responsabilità , ogni danno derivato e derivante dall’esecuzione di tali opere, andrà di volta in volta imputata all’autore materiale dell’azione o dell’omissione produttiva dell’evento dannoso.
D: Parlando invece dei gestori dei sottoservizi e dei lavori da loro commissionati, in termini di responsabilità , come si colloca quella della Pubblica Amministrazione?
R: Gli utenti della strada spesso si trovano di fronte a tombini sottoposti, sovraesposti, o con copertura rotta o mancante. I gestori dei sottoservizi sono custodi e/o proprietari dei manufatti insistenti sul suolo pubblico e sono tenuti alla relativa gestione e manutenzione, come previsto anche da specifiche convenzioni regionali che ne delineano le linee guida. In alcuni casi specifici, si sono anche sottoscritte appositi protocolli d’intesa tra il gestore e l’amministrazione locale sulla regolare esecuzione dei lavori di manutenzione e dunque sulla manomissione del suolo di competenza comunale.