VINCENZO NICOLA CASULLI - L’emergenza pandemica che ha investito il nostro Paese (come tutto il resto del pianeta) ha portato ad una estensione dell'applicazione del processo civile telematico. Con l’emanazione del Decreto legge 8 marzo 2020, n. 11, lo scenario relativo al processo civile telematico è destinato ad essere implementato, seppur in modo provvisorio a causa della situazione contingente.
Fino a poco tempo fa, infatti, il processo civile telematico si basava sul regime di facoltatività per gli atti introduttivi e di obbligatorietà per quelli endoprocessuali, quantomeno per quel che concerne il rito ordinario. Di conseguenza, fino al periodo pre-pandemico era possibile decidere se iscrivere a ruolo un procedimento ordinario per via telematica o per via cartacea. A tale regola corrispondeva, però, l'obbligatorietà del regime telematico per i procedimenti monitori (ricorsi per decreto ingiuntivo) o per i processi esecutivi.
Con l’emanazione del Decreto legge 8 marzo 2020, n. 11, lo scenario è cambiato, anche se temporaneamente; l’art. 1, comma 6, della norma in questione prevede infatti che “dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico anche gli atti e documenti di cui all’articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo”. L’art. 1-bis del comma 16 bis d.l. 179 del 2012 contempla proprio tutta la categoria di atti e documenti soggetti al regime di deposito facoltativo, che ora e sino al 31 maggio 2020, per effetto della norma sopra citata, non è possibile.
La facoltatività dell’introduzione del processo per via telematica veniva sfruttata dagli operatori del diritto soprattutto nei casi di fascicoli molto complessi e con una mole di documenti cartacei la cui scannerizzazione avrebbe determinato lungaggini organizzative e difficoltà di lettura per il magistrato ed in tutti quei casi in cui non era consentito il deposito telematico di file particolari. A tal riguardo, occorre segnalare che il processo civile non consente la produzione per via telematica di nessun formato audio o video, neppure se aperto o non proprietario, e di nessun formato collegato alla generazione di documenti nell’ambito della diagnostica clinica e tale criticità resta anche in questa fase contingente in cui, laddove una parte avesse necessità di produrre in causa un documento avente formato “non consentito”, dovrebbe comunque recarsi in cancelleria per depositare un cd-rom (o altro supporto) contenente le predette produzioni o ottenere espressa autorizzazione giudiziale al deposito telematico.
Ciò, peraltro, in evidente contrasto con la finalità di assicurare il cosiddetto “distanziamento sociale”, indicato dal mondo sanitario come strumento di maggior efficacia per rallentare la diffusione del COVID-19. Sempre in tale ottica (utilizzo del digitale al fine di assicurare il distanziamento sociale), l’art. 2, comma 2, lett. f) del d.l. 8 marzo 2020, n. 11 ha previsto “lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia”.
A garanzia dei diritti delle parti si è, altresì, previsto che “lo svolgimento dell’udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti. Prima dell’udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All’udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell’identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà . Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale”.
Con provvedimento del 10 marzo 2020, inoltre, il Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia ha comunicato che gli strumenti utilizzabili a fini di cui sopra sono “Skype for Business” e “Microsoft Teams". Tale fase emergenziale, quindi, può determinare l'occasione per testare l'effettiva funzionalità di un sistema che può determinare lo snellimento e la massimizzazione di tempi e risorse di tutti gli operatori del diritto, potendosi rivelare una vera e propria svolta ed uno slancio nel futuro della giustizia digitale.
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