VINCENZO NICOLA CASULLI - Occorre fare una doverosa precisazione con riferimento al Diritto Umanitario Internazionale, riguardante il Diritto Internazionale dei conflitti armati, al fine di evitare di confondere concetti che potrebbero sembrare simili, ma che afferiscono a materie nettamente distinte. Orbene, il Diritto Umanitario è definito Ius in bello (“diritto nella guerra”) per evidenziare che si applica all’interno dei conflitti armati e che gli Stati applicano quando il conflitto armato è iniziato e gli stessi ne sono già coinvolti.
Da ciò si differenzia lo Ius ad bellum (“diritto di guerra”) che è, invece, l’insieme delle norme e dei principi che gli Stati hanno l’obbligo di rispettare prima di iniziare un conflitto armato o, comunque, di prender parte ad uno già in corso, al fine di evitare il più possibile la nascita o l’evoluzione di conflitti illegittimi o non strettamente necessari.
Concetto ancora differente è quello dei Diritti Umani che vengono riconosciuti all’uomo per il solo fatto di appartenere al genere umano, garantendone il riconoscimento delle libertà e dei diritti fondamentali indipendentemente dalle sue origini, appartenenze o luoghi ove si trovi. L'esigenza di tali Diritti fu ravvisata al termine della Seconda Guerra Mondiale con la necessità di prevedere strumenti che fossero in grado di garantire i diritti umani inviolabili.
Così nel 1948 nacque la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo da parte delle Nazioni Unite cui poi si aggiunsero, nel 1966, il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici e il Patto Internazionale sui Diritti economici, sociali e culturali, entrati in vigore dieci anni più tardi e aventi efficacia vincolante per gli Stati firmatari. (2. Continua)
Tags
Diritto