Il tema "voucher" si sposta sui concerti annullati a causa del Covid: pronto un emendamento.


VINCENZO NICOLA CASULLI - La questione del "voucher" continua a caratterizzare questa fase storica che stiamo attraversando. Infatti, la situazione pandemica ha comportato la cancellazione o lo spostamento di molti eventi culturali che si sarebbero dovuti tenere negli scorsi mesi o nei mesi estivi. Tale problema è particolarmente significativo in tema dei grandi eventi musicali che avrebbero dovuto caratterizzare la stagione estiva ma che, come noto, non potranno tenersi. In ragione di ciò gli organizzatori, finora, hanno acconsentito all'utilizzo del cosiddetto "buono", escludendo il rimborso.

Tale dinamica ha portato un dibattito molto acceso sulla questione. In proposito, per quanto attiene i biglietti aerei è intervenuta l'Antitrust, chiedendo al Parlamento di modificare la legge che consente alle compagnie di non rimborsare i biglietti per le migliaia di voli cancellati, mentre per gli spettacoli la situazione è più complicata. Tra gli amanti della musica i più arrabbiati sono gli oltre 40.000 che avevano preso un biglietto per le due date italiane di Paul McCartney. L'ex Beatles avrebbe dovuto suonare il 10 giugno a Napoli e il 13 a Lucca ma i due concerti sono stati annullati.

I motivi di tanta frustrazione sono soprattutto due: il costo dei biglietti, che arriva fino ai 600 euro, e l'unicità dell'evento, probabilmente irripetibile. L'artista, infatti, aveva fatto sapere che quelle sarebbero state le ultime date in Italia. Ma il problema riguarda tutti, anche chi aveva prenotato altri concerti: nessuno ha la certezza che quell'artista tornerà e, anche se dovesse tornare, la data potrebbe essere incompatibile con gli impegni del consumatore.

Occorre, quindi, analizzare il riferimento normativo che si attaglia alla questione. La L. 27/2020, che ha trasformato in legge il D.L. Cura Italia, prevede che per gli spettacoli cancellati a causa del Coronavirus, l'organizzatore debba emettere un buono di pari importo, spendibile per uno o più eventi nel corso dei prossimi 12 mesi (estesi a 18 dal D.L. Rilancio). Tale norma, di fatto, introduce una clausola vessatoria e legittima una pratica commerciale aggressiva perché limita i diritti del consumatore in caso di inadempimento del contratto e perché falsa il comportamento economico del consumatore che, se lo avesse saputo prima, non avrebbe acquistato quei biglietti.

Di qui la segnalazione all'Antitrust e il coinvolgimento della Commissione Europea, dal momento che le pratiche commerciali aggressive sono normate in Italia dal Codice del Consumo, che a sua volta recepisce normative europee. Per ovviare a tali significative problematiche verrà presentato alle Camere un emendamento al decreto Rilancio che prevede: l'estensione della validità del voucher a 24 mesi, rinnovabili per altri 12 o la possibilità di essere rimborsati alla scadenza; la proroga dei tempi per richiedere il voucher, che oggi sono di 30 giorni, fino a 180 giorni dalla comunicazione della cancellazione dell'evento; la creazione di un fondo da 30 milioni di euro per ristorare gli organizzatori in caso di effettivo rimborso di un voucher scaduto e, infine, l'istituzione di una garanzia statale in caso di inadempienza da parte dell'organizzatore.
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