BARI - “La vicenda è strana e merita un approfondimento. Ho l’impressione che sia stato assegnato, di fatto senza gara, il servizio di ristorazione collettiva ai pazienti dell’oncologico di Bari, per 2 milioni di euro. Si è estesa in buona sostanza all’IRCCS Giovanni Paolo II una gara dell’Asl di Bari, forzando gli effetti di una norma che consente le estensioni solo in caso di prestazioni identiche per tipologia e qualità, previa un’analisi puntuale e dettagliata sulla convenienza. Ho chiesto un’audizione in terza Commissione dei direttori generali dell’Asl di Bari e dell’IRCCS Giovanni Paolo II”. Lo comunica il presidente della Commissione regionale bilancio e programmazione Fabiano Amati.
“Il fatto è molto semplice e pone dubbi tanto con riferimento alla procedura di selezione che alla clausola sociale di transito degli operatori da un gestore del servizio all’altro.
La Asl di Bari bandiva una gara per ristorazione collettiva destinata ai pazienti dei suoi presidi, con la possibilità di estendere le stesse condizioni contrattuali in favore di altre aziende sanitarie della Puglia, fino a un massimo del 40% dell’importo di appalto. La gara era aggiudicata, con autorizzazione all’Oncologico Giovanni Paolo II di esercitare l’opzione di estensione del contratto per un importo, comprensivo di oneri, di circa 2 milioni di euro.
Insomma, c’è da capire in che modo sia stato utilizzato lo strumento molto residuale dell’estensione e con quali puntuali argomentazioni. Ciò è indispensabile, perché la norma estensiva, a mio parere di dubbia tenuta costituzionale e con ampie possibilità di essere disapplicata per contrasto con la direttiva europea appalti, comporta una forte contrazione del principio di competizione, risolvendosi in un affidamento senza gara. A ciò si aggiunga, che occorre verificare se in forza di tale procedura non sia stata violata la normativa regionale sul transito del personale da un appaltatore all’altro, che mi pare un argomento altrettanto rilevante per valutare la convenienza sociale nell’utilizzo della modalità estensiva della gara dell’Asl di Bari in favore dell’IRCCS Giovanni Paolo II.
Sono certo che con l’audizione dei direttori generali interessati riusciremo a capire se vi è qualche dato di fatto o di diritto, che ancora mi sfugge, a convalidare la regolarità della procedura o se non vi sia la necessità di procedere all’annullamento della gara nella parte in cui consente l’estensione”.
“Il fatto è molto semplice e pone dubbi tanto con riferimento alla procedura di selezione che alla clausola sociale di transito degli operatori da un gestore del servizio all’altro.
La Asl di Bari bandiva una gara per ristorazione collettiva destinata ai pazienti dei suoi presidi, con la possibilità di estendere le stesse condizioni contrattuali in favore di altre aziende sanitarie della Puglia, fino a un massimo del 40% dell’importo di appalto. La gara era aggiudicata, con autorizzazione all’Oncologico Giovanni Paolo II di esercitare l’opzione di estensione del contratto per un importo, comprensivo di oneri, di circa 2 milioni di euro.
Insomma, c’è da capire in che modo sia stato utilizzato lo strumento molto residuale dell’estensione e con quali puntuali argomentazioni. Ciò è indispensabile, perché la norma estensiva, a mio parere di dubbia tenuta costituzionale e con ampie possibilità di essere disapplicata per contrasto con la direttiva europea appalti, comporta una forte contrazione del principio di competizione, risolvendosi in un affidamento senza gara. A ciò si aggiunga, che occorre verificare se in forza di tale procedura non sia stata violata la normativa regionale sul transito del personale da un appaltatore all’altro, che mi pare un argomento altrettanto rilevante per valutare la convenienza sociale nell’utilizzo della modalità estensiva della gara dell’Asl di Bari in favore dell’IRCCS Giovanni Paolo II.
Sono certo che con l’audizione dei direttori generali interessati riusciremo a capire se vi è qualche dato di fatto o di diritto, che ancora mi sfugge, a convalidare la regolarità della procedura o se non vi sia la necessità di procedere all’annullamento della gara nella parte in cui consente l’estensione”.