BARI - “Permangono tutti i miei dubbi sulla gara di ristorazione della Asl di Bari estesa all’IRCCS Giovanni Paolo II. Mi pare di capire che le prestazioni richieste dall’Oncologico per la gara propria, andata deserta, non siano state ritenute utili per la gara dell’Asl di Bari a cui si intese poi aderire. Per questo diventa difficile capire in cosa sia consistita la convenienza dell’estensione, inoltre negata dalla Asl di Brindisi e approvata dalla Asl di Bari”.
Lo dichiara il Presidente della Commissione regionale Bilancio e Programmazione Fabiano Amati, commentando lo svolgimento dell’audizione dei DG dell’IRCCS Giovanni Paolo II e Asl di Bari sulla gara per la ristorazione dei pazienti.
“Abbiamo avuto modo di appurare che il 28 maggio 2019 l’Oncologico dichiarava deserta la propria gara ponte e che il 28 ottobre 2019 l’Asl di Bari bandiva una gara per ristorazione collettiva, estensibile alle altre aziende pugliesi in virtù di una norma approvata dal Consiglio regionale ben 17 anni fa. Il 4 dicembre 2019, cioè ben sette mesi dopo la dichiarazione di gara deserta, l’Oncologico chiedeva alla Asl Bari di poter usufruire della clausola di estensione, e il 7 ottobre 2020, cioè oltre un anno e mezzo dopo la dichiarazione di gara deserta, la Asl di Bari aggiudicava la propria gara. Con riferimento a questi dati di fatto ho avuto modo di sapere che la gara dichiarata deserta dall’Oncologico aveva clausole speciali sia sul tipo di servizi che su prestazioni di opere di adeguamento dei locali e di integrazione e sostituzione delle attrezzature. È molto probabile, che tali speciali richieste fossero state il motivo della mancata presentazione di offerte, anche in considerazione del fatto che l’eventuale contratto avrebbe contenuto una clausola di risoluzione anticipata. In ogni caso, ho avuto modo di constatare che le speciali clausole richieste per la propria gara dichiarata deserta non erano oggetto della gara indetta dalla Asl Bari, salvo l’utilizzo del disciplinare generale, e in particolare con riferimento all’adeguamento dei locali e alla integrazione e sostituzione delle attrezzature. Ciò che dunque era stato ritenuto necessario per la gara propria, non era altrettanto necessario, in tutto o in parte, per la gara della Asl Bari a cui si decideva di aderire. È stato inoltre riferito che tra la dichiarazione di gara deserta e la richiesta d’estensione alla Asl Bari, cioè dopo sette mesi, l’Oncologico aveva fatto una medesima richiesta d’estensione alla Asl Brindisi ricevendone però un diniego. Sarebbe utile comprendere perché la Asl Brindisi abbia opposto tale rifiuto. La Asl di Bari, interpellata sui punti di propria competenza, ha fatto presente che l’Oncologico non richiese, con la propria richiesta d’estensione, l’eventuale previsione nel disciplinare di gara di opere di adeguamento locali e sostituzione o integrazione di attrezzature, sempre nei limiti della disponibilità economica massima prevista dalla legge, che invece erano previste nel disciplinare della gara promossa dall’Oncologico e andata deserta. Infine, la stessa Asl Bari, con riferimento alla questione della motivazione sulla convenienza del procedimento d’estensione, ha riferito di aver semplicemente trasmesso gli atti dell’aggiudicazione, non rientrando nelle proprie competenze alcuna verifica di convenienza a valle dell’aggiudicazione, in base al quale esercitare e confermare il proprio assenso. Una vicenda molto complessa che lascia molti dubbi e mi consolida nell’idea che lo strumento dell’estensione sia in contrasto con la normativa comunitaria, e che nel tempo risultato necessario a concludere il procedimento d’estensione, l’Oncologico avrebbe potuto bandire almeno due altre gare ponte, correggendo magari le incongruenze economiche del primo disciplinare, evitando di concedere altre proroghe al gestore in carica, se è vero che il ricorso all’estensione era stato deciso - come è stato ripetuto in Commissione - per evitare proroghe. In altre parole: si decide di non ripetere la gara andata deserta per farla finita con le proroghe, provvedendo però ad effettuare una o più proroghe per assicurare il servizio nel lungo tempo necessario a concludere il procedimento di gara della Asl Bari a cui aderire. E sullo sfondo rimane la domanda al DG della Asl di Brindisi, per il quale ho già chiesto l’audizione: come mai non diede l’assenso a una medesima richiesta d’estensione dell’IRCCS Giovanni Paolo II?”.
“Abbiamo avuto modo di appurare che il 28 maggio 2019 l’Oncologico dichiarava deserta la propria gara ponte e che il 28 ottobre 2019 l’Asl di Bari bandiva una gara per ristorazione collettiva, estensibile alle altre aziende pugliesi in virtù di una norma approvata dal Consiglio regionale ben 17 anni fa. Il 4 dicembre 2019, cioè ben sette mesi dopo la dichiarazione di gara deserta, l’Oncologico chiedeva alla Asl Bari di poter usufruire della clausola di estensione, e il 7 ottobre 2020, cioè oltre un anno e mezzo dopo la dichiarazione di gara deserta, la Asl di Bari aggiudicava la propria gara. Con riferimento a questi dati di fatto ho avuto modo di sapere che la gara dichiarata deserta dall’Oncologico aveva clausole speciali sia sul tipo di servizi che su prestazioni di opere di adeguamento dei locali e di integrazione e sostituzione delle attrezzature. È molto probabile, che tali speciali richieste fossero state il motivo della mancata presentazione di offerte, anche in considerazione del fatto che l’eventuale contratto avrebbe contenuto una clausola di risoluzione anticipata. In ogni caso, ho avuto modo di constatare che le speciali clausole richieste per la propria gara dichiarata deserta non erano oggetto della gara indetta dalla Asl Bari, salvo l’utilizzo del disciplinare generale, e in particolare con riferimento all’adeguamento dei locali e alla integrazione e sostituzione delle attrezzature. Ciò che dunque era stato ritenuto necessario per la gara propria, non era altrettanto necessario, in tutto o in parte, per la gara della Asl Bari a cui si decideva di aderire. È stato inoltre riferito che tra la dichiarazione di gara deserta e la richiesta d’estensione alla Asl Bari, cioè dopo sette mesi, l’Oncologico aveva fatto una medesima richiesta d’estensione alla Asl Brindisi ricevendone però un diniego. Sarebbe utile comprendere perché la Asl Brindisi abbia opposto tale rifiuto. La Asl di Bari, interpellata sui punti di propria competenza, ha fatto presente che l’Oncologico non richiese, con la propria richiesta d’estensione, l’eventuale previsione nel disciplinare di gara di opere di adeguamento locali e sostituzione o integrazione di attrezzature, sempre nei limiti della disponibilità economica massima prevista dalla legge, che invece erano previste nel disciplinare della gara promossa dall’Oncologico e andata deserta. Infine, la stessa Asl Bari, con riferimento alla questione della motivazione sulla convenienza del procedimento d’estensione, ha riferito di aver semplicemente trasmesso gli atti dell’aggiudicazione, non rientrando nelle proprie competenze alcuna verifica di convenienza a valle dell’aggiudicazione, in base al quale esercitare e confermare il proprio assenso. Una vicenda molto complessa che lascia molti dubbi e mi consolida nell’idea che lo strumento dell’estensione sia in contrasto con la normativa comunitaria, e che nel tempo risultato necessario a concludere il procedimento d’estensione, l’Oncologico avrebbe potuto bandire almeno due altre gare ponte, correggendo magari le incongruenze economiche del primo disciplinare, evitando di concedere altre proroghe al gestore in carica, se è vero che il ricorso all’estensione era stato deciso - come è stato ripetuto in Commissione - per evitare proroghe. In altre parole: si decide di non ripetere la gara andata deserta per farla finita con le proroghe, provvedendo però ad effettuare una o più proroghe per assicurare il servizio nel lungo tempo necessario a concludere il procedimento di gara della Asl Bari a cui aderire. E sullo sfondo rimane la domanda al DG della Asl di Brindisi, per il quale ho già chiesto l’audizione: come mai non diede l’assenso a una medesima richiesta d’estensione dell’IRCCS Giovanni Paolo II?”.