VINCENZO NICOLA CASULLI - Il trattamento di fine rapporto (TFR) rappresenta la prestazione economica che compete al lavoratore subordinato all’atto della cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo (licenziamento, dimissioni, o raggiungimento dell’età della pensione). Si tratta di una parte del compenso con corresponsione differita al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Per quantificare il TFR occorre sommare la retribuzione annua divisa per 13,5. Tale montante va poi aggiornato annualmente per l'indice di rivalutazione stabilito in misura pari al 75% dell’inflazione più 1,5% fisso.
La retribuzione base per il calcolo del TFR, salvo diversa previsione dei contratti collettivi, è costituita da tutti gli elementi retributivi aventi natura tipica, normale e ripetitiva nel rapporto di lavoro minimo contrattuale, aumenti periodici di anzianità , superminimi, indennità di maneggio denaro, maggiorazione turni, straordinario fisso ripetitivo, premi presenza, valori convenzionali mensa, indennità per disagiata sede, importi forfettari, cottimo, provvigioni, premi e partecipazioni, prestazioni retributive in natura, altre somme riconosciute e corrisposte a titolo non occasionale, esclusi i rimborsi spese.
L’importo calcolato è lordo, in quanto maturato inglobando anche le tasse dovute. In particolare, il TFR è soggetto a una tassazione separata (vale a dire senza cumularsi con le imposte sul reddito) per cui la somma totale è assoggettata ad un particolare trattamento fiscale.
In base all’attuale normativa le quote di TFR che sono maturate a partire dal 01 gennaio 2001 sono imponibili solo per la quota capitale, senza considerare le rivalutazioni annuali, che sono soggette a un'imposta sostitutiva (attualmente il 17%) versata anno per anno al fisco.
In generale, l’obbligo per il datore di lavoro di effettuare la ritenuta ai fini fiscali sorge al momento in cui il TFR viene erogato al lavoratore. In proposito, le quote maturate sino al 31 dicembre 2000 sono interamente tassate dal datore di lavoro, mentre le altre sono assoggettate solo a ritenuta provvisoria da parte del datore di lavoro, in quanto sarà poi l’amministrazione finanziaria ad effettuare il calcolo definitivo dell’imposta dovuta.
In caso di necessità è possibile ottenere un anticipo sul TFR maturato senza eccedere, complessivamente, il 75% del totale dei versamenti. Questi in generale requisiti per ottenerlo: rapporto di lavoro subordinato continuativo da almeno 8 anni, dunque stesso datore di lavoro; misura massima del 70% dell'importo del TFR maturato in azienda; una sola possibilità di richiesta.
In caso di necessità è possibile ottenere un anticipo sul TFR maturato senza eccedere, complessivamente, il 75% del totale dei versamenti. Questi in generale requisiti per ottenerlo: rapporto di lavoro subordinato continuativo da almeno 8 anni, dunque stesso datore di lavoro; misura massima del 70% dell'importo del TFR maturato in azienda; una sola possibilità di richiesta.
Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10% degli aventi titolo e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti e tale richiesta deve essere giustificata dalla necessità di: a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, o ristrutturazione straordinaria della casa di proprietà ; c) congedi per astensione facoltativa di maternità , formazione e formazione continua anche aziendale.
Con il decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 è stata emanata la nuova riforma della previdenza complementare. Con questa legge si regola la destinazione del TFR ai fondi pensione complementari, tramite il meccanismo del silenzio-assenso.
Dal 1º gennaio 2007 il lavoratore dipendente dovrà scegliere se mantenere il TFR nella sua forma attuale oppure destinarlo alla costruzione di una pensione integrativa, versandolo ai fondi pensione (sia di categoria che aperti). La riforma non si applica ai dipendenti del pubblico impiego. Sono stati assoggettati al regime di TFR di cui alla legge n. 297 del 29 maggio 1982- in attuazione del D.P.C.M. 20/12/1999 - i dipendenti pubblici assunti con contratto a tempo determinato in servizio al 30 maggio 2000, i dipendenti assunti in data successiva al 30 maggio 2000 con contratto della durata minima di 15 giorni continuativi nel mese ed il personale a tempo indeterminato assunto con decorrenza dal 1º gennaio 2001.
Con il decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 è stata emanata la nuova riforma della previdenza complementare. Con questa legge si regola la destinazione del TFR ai fondi pensione complementari, tramite il meccanismo del silenzio-assenso.
Dal 1º gennaio 2007 il lavoratore dipendente dovrà scegliere se mantenere il TFR nella sua forma attuale oppure destinarlo alla costruzione di una pensione integrativa, versandolo ai fondi pensione (sia di categoria che aperti). La riforma non si applica ai dipendenti del pubblico impiego. Sono stati assoggettati al regime di TFR di cui alla legge n. 297 del 29 maggio 1982- in attuazione del D.P.C.M. 20/12/1999 - i dipendenti pubblici assunti con contratto a tempo determinato in servizio al 30 maggio 2000, i dipendenti assunti in data successiva al 30 maggio 2000 con contratto della durata minima di 15 giorni continuativi nel mese ed il personale a tempo indeterminato assunto con decorrenza dal 1º gennaio 2001.
Tutti gli altri dipendenti pubblici restano assoggettati al vecchio regime di trattamento di fine servizio (TFS) a meno che non aderiscano alla previdenza complementare e automaticamente al TFR, sulla base dell'art.59 comma 56 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Nel pubblico impiego i dipendenti non hanno - allo stato attuale - il diritto all'anticipo del TFR. Il TFR viene erogato ai pubblici dipendenti dall'INPDAP. Per i dipendenti della scuola è attivo il Fondo Espero.
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Diritto