Accolto il ricorso dell’automobilista sanzionato ex articolo 142, comma ottavo, Cds: la Suprema corte decide nel merito annullando i verbali. Sbaglia il tribunale di Oristano in sede d’appello a riformare la sentenza del giudice di pace: il magistrato onorario rilevava che l’amministrazione non fosse riuscita a dimostrare come l’apparecchiatura di rilevamento a distanza fosse gestita direttamente dalla polizia ex articolo 345 del regolamento di esecuzione Cds. Ma per il giudice del gravame la società che gestisce gli strumenti si limita a installare e impostare i velox, compiendo soltanto attività manuali sotto il diretto controllo dei vigili urbani. Ora trovano ingresso proprio le censure che denunciano violazione di legge rispetto alla gestione delle apparecchiature.
La Corte costituzionale ha stabilito nella sentenza 113/15 che tutti gli strumenti di rilevamento della velocità dei veicoli devono essere sottoposti a verifica periodica di funzionalità e taratura. Ma la certificazione deve arrivare da un ente verificatore ad hoc e non dal fornitore privato, altrimenti non le multe e la decurtazione dei punti non valgono. Indubbia l’illegittimità rilevata nell’operato dell’amministrazione, che travolge l’atto di contestazione: dal contratto di noleggio degli strumenti non emerge che la polizia locale abbia assunto la piena disponibilità degli apparecchi. Il tutto mentre il carattere pubblicistico e la rilevanza dell’accertamento compiuto dai velox, sottolinea Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti" «non può essere assolutamente fatto oggetto di un’assoluta privatizzazione» a beneficio delle società fornitrici.